Sentenza 3 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di concorso di circostanze, il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti su quelle aggravanti, previsto dall'art. 628, comma quarto, cod. pen., a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 251 del 2009, è formulato in modo generale ed assoluto per cui riguarda sia le circostanze attenuanti comuni, sia le circostanze attenuanti generiche che le circostanze attenuanti speciali. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata in cui le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., erano state ritenute prevalenti rispetto alle aggravanti di cui all'art. 628, comma terzo, cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/10/2013, n. 47030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47030 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 03/10/2013
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO AN - Consigliere - N. 2128
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 2653/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli;
Nei confronti di:
SA AN n. il 14.1.1991;
avverso la SENTENZA della Corte di Appello di Napoli del 15.5.2012;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PRESTIPINO ANTONIO;
Sentito il Procuratore Generale, Dr. Aniello Roberto, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito per il ricorrente, l'avv. Vetrano Massimo del foro di Napoli, che ha concluso per il l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. IN FATTO E IN DIRITTO
Ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli, avverso la sentenza della stessa Corte territoriale in data 15.5.2012, che in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Gup del locale Tribunale il 10.11.2011, nei confronti di SA MA, per il reato di rapina aggravata ex art. 628 c.p., comma 3, concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche dichiarate prevalenti, in uno con la già riconosciuta attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, rispetto alle aggravanti, e ridusse la pena. Deduce il ricorrente il vizio di motivazione di legge della sentenza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 69 c.p., comma 4, per l'illegittima formulazione del giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, escluso, per le circostanze aggravanti indicate dall'art. 628 c.p., comma 3 dall'art. 69, comma 4.
Il ricorso è fondato.
Il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti previsto dall'art. 69 c.p., comma 4, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, è formulato infatti in modo generale ed assoluto. Ne consegue che tale divieto riguarda sia le circostanze attenuanti comuni, sia le circostanze attenuanti generiche che le circostanze attenuanti speciali (Sez. 3, sentenza n. 46065 del 25.9.2008, imputato Pellegrino). La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata in parte qua, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuova determinazione della pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al giudizio di comparazione tra circostanze, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2013