Sentenza 19 febbraio 2010
Massime • 1
In tema di tutela penale dell'onore, al fine di accertare se l'espressione utilizzata sia idonea a ledere il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 594 cod. pen. occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore, unitamente al contesto nel quale detta espressione sia stata pronunciata ed alla coscienza sociale. (Fattispecie in cui è stato ritenuto ingiurioso il contenuto di una lettera scritta da un genitore ad una delle professoresse del figlio, dopo aver appreso della sua bocciatura scolastica, nella quale si utilizzavano espressioni, quali "lei non è degna di avere un alunno come Federico", o avverbi come "sapientemente" riferito alla mancata valorizzazione dei pretesi progressi del ragazzo, insinuando una volontà di ingiusto trattamento dell'alunno).
Commentari • 2
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La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, il requisito della continenza, dovendo essere contestualizzato, può risultare sussistente anche nel caso in cui siano utilizzate espressioni che, per quanto più aggressive e disinvolte di quelle ammesse nel passato, risultino ormai accettate dalla maggioranza dei cittadini, per effetto del mutamento della sensibilità e della coscienza sociale. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la rilevanza diffamatoria delle parole "amante" e "rissa", utilizzate nel titolo e nel corpo di un articolo di stampa, assumendo che la prima, per quanto ammiccante, poteva riferirsi anche a un rapporto di fidanzamento, come del resto chiarito nel …
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Alcune espressioni volgari possono considerarsi acquisite nel linguaggio comune - ex sè significative di un impoverimento del linguaggio e dell'educazione - ma ai fini della offensività della condotta occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore nonchè al contesto nel quale detta espressione sia pronunciata: condannato un ispettore del lavoro che pronunci l'offesa all'interno di un ufficio pubblico, mentre si svolgeva un attività investigativa, e che le parole incriminate sono state pronunciate da un ufficiale di polizia giudiziaria. In tema di tutela penale dell'onore la valenza offensiva di una determinata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2010, n. 21264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21264 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2010 |
Testo completo
2 1264 / 10 G4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 19/02/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA- Presidente - N. Dott. ANDREA COLONNESE
- Consigliere - 46h Dott. ALFONSO AMATO N. 32103/2009- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PAOLO OLDI
- Consigliere - Dott. PIERO SAVANI
Dott. MARIA VESSICHELLI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) LI RO N. IL 26/09/1950
avverso la sentenza n. 8/2006 TRIB.SEZ.DIST. di GAETA, del 14/01/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Fraticelli che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. ITALIA OSSI per diritti € 1.32. il
IL CANCELLIERE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Udito, per la parte civile, l'Avv. Roberto Porcaro UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 2LORS
32 il6/6/11. per
IL CANCELLIERE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 14 gennaio 2009 il Tribunale di Latina, sezione distacca- ta di Gaeta, confermando in sede di appello la decisione assunta dal giudice di pace di
Gaeta, ha riconosciuto IA OL responsabile del delitto di ingiuria in danno di
AR UN UD, insegnante presso l'istituto di istruzione "Vitruvio" di For- mia, in relazione al contenuto di una lettera ad essa inviata a seguito della bocciatura del proprio figlio;
ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risar- cimento dei danni in favore della parte civile, applicando inoltre una provvisionale di euro 2.000,00.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del difensore, de- ducendo censure riconducibili a due motivi.
Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge, sotto il profilo della reformatio in peius, per avere il giudice di appello posto a carico dell'imputata una provvisionale non concessa in primo grado, senza che la parte civile avesse inter-
posto gravame.
Col secondo motivo la OL contesta che le espressioni adottate nella lettera inviata all'insegnante siano state offensive e lesive della professionalità della UD.
Il ricorso è solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
L'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidatosi presso questa Corte Supre- ma (a superamento di precedenti arresti difformi: Cass. 11 gennaio 1990 n. 3171; Cass.
25 settembre 1992 n. 10212; Cass. 8 maggio 1998 n. 7967) è nel senso di riconoscere che il principio del divieto di reformatio in peius opera nel processo penale con riferi- mento non soltanto alla statuizioni penali della sentenza, ma anche a quelle civili;
con la conseguenza per cui "è illegittima la decisione con cui il giudice di appello - in as- senza di impugnazione del pubblico ministero e della parte civile - condanni l'impu- tato al pagamento di una somma a titolo di provvisionale, non richiesta esplicitamente e, comunque, implicitamente rigettata in primo grado" (così, da ultimo, Cass. 4 feb- braio 2009 n. 13545; v. anche le precedenti Cass. 1 ottobre 2008 n. 42134; Cass. 19 giugno 2007 n. 36062; Cass. 7 maggio 2003 n. 35584).
A quest'ultima regula iuris, che va qui ribadita, non si è uniformato il giudice di secondo grado nella presente vicenda processuale, per cui la sentenza impugnata
-2- برای dev'essere, in parte qua, annullata senza rinvio.
Diversamente è a dirsi del capo della sentenza riguardante gli effetti penali.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente enunciato il principio a teno- re del quale, in materia di tutela penale dell'onore, al fine di accertare se sia stato leso il bene giuridico tutelato dalla norma occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore, unitamente al contesto nel quale la frase ingiuriosa sia stata esternata e alla coscienza sociale (v. per tutte Cass. 3 giugno 2005 n. 39454). Proprio alla stregua di tale principio si rivela im- mune da critica la sentenza impugnata, nella cui motivazione è ben evidenziato il ca- rattere lesivo del decoro e della professionalità della persona offesa, da riconoscersi ad espressioni quali “lei non è degna di avere un alunno come RI;
nonché la porta- ta offensiva dell'impiego dell'avverbio "sapientemente", riferito alla mancata valoriz- zazione dei pretesi progressi del ragazzo, siccome volto a insinuare una volontà di in- giusto trattamento dell'alunno. Opportunamente la Corte di merito si è soffermata sull'attitudine delle parole usate ad esprimere un dispregio e un'offesa alla dignità per- sonale e professionale dell'insegnante, trattata come persona di spessore umano e cul- turale inferiore a quello dell'allievo. Non ha mancato, altresì, quel collegio di rimarca- re la totale esorbitanza rispetto all'esercizio del diritto di critica, con statuizione pie- namente legittima stante il rilevato sconfinamento dello scritto nell'area della denigra- zione e dell'attribuzione alla UD di un comportamento gravemente inosservante degli obblighi del docente.
La sentenza impugnata resiste, pertanto, alle critiche mossele in riferimento al-
le statuizioni penali.
In ordine al regolamento delle spese nel rapporto civilistico fra parte civile e imputata, si osserva che la sostanziale soccombenza di quest'ultima è temperata dal di- sposto annullamento del capo della sentenza riguardante la concessione della provvi- sionale;
ciò induce a una parziale compensazione delle spese, che si determina nella misura della metà, ponendosi a carico della OL la restante metà; la relativa liquida- zione è effettuata in euro 1.200,00, su un totale di euro 2.400,00, da maggiorarsi in ra- gione degli accessori di legge.
P.Q.M.
-3- os. la Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente alla concessione della provvisionale, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara compensate le spese della parte civile nella misura della metà e condanna la ricorrente a rifondere alla parte civile la restante metà, che liquida in euro 1.200,00 oltre accessori come per leg-
ge.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.
IL PRESIDENTE
Auder СевишиAndain IL CONSIGLIERE EST.
Poder GST. Depositata in Cancelleria
Roma, li =4GIU.2010 A
IL CANCELLIERE M E Carmela LanzuiseP R
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