Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2010, n. 21264
CASS
Sentenza 19 febbraio 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di tutela penale dell'onore, al fine di accertare se l'espressione utilizzata sia idonea a ledere il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 594 cod. pen. occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore, unitamente al contesto nel quale detta espressione sia stata pronunciata ed alla coscienza sociale. (Fattispecie in cui è stato ritenuto ingiurioso il contenuto di una lettera scritta da un genitore ad una delle professoresse del figlio, dopo aver appreso della sua bocciatura scolastica, nella quale si utilizzavano espressioni, quali "lei non è degna di avere un alunno come Federico", o avverbi come "sapientemente" riferito alla mancata valorizzazione dei pretesi progressi del ragazzo, insinuando una volontà di ingiusto trattamento dell'alunno).

Commentari2

  • 1Diffamazione: le parole “amante” e “rissa” non assumono carattere denigratorio (Cass. Pen. n. 39059/2019)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023

    La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, il requisito della continenza, dovendo essere contestualizzato, può risultare sussistente anche nel caso in cui siano utilizzate espressioni che, per quanto più aggressive e disinvolte di quelle ammesse nel passato, risultino ormai accettate dalla maggioranza dei cittadini, per effetto del mutamento della sensibilità e della coscienza sociale. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la rilevanza diffamatoria delle parole "amante" e "rissa", utilizzate nel titolo e nel corpo di un articolo di stampa, assumendo che la prima, per quanto ammiccante, poteva riferirsi anche a un rapporto di fidanzamento, come del resto chiarito nel …

     Leggi di più…

  • 2"Testa di cazzo": quando è reato? (Cass. 14005/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 giugno 2020

    Alcune espressioni volgari possono considerarsi acquisite nel linguaggio comune - ex sè significative di un impoverimento del linguaggio e dell'educazione - ma ai fini della offensività della condotta occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore nonchè al contesto nel quale detta espressione sia pronunciata: condannato un ispettore del lavoro che pronunci l'offesa all'interno di un ufficio pubblico, mentre si svolgeva un attività investigativa, e che le parole incriminate sono state pronunciate da un ufficiale di polizia giudiziaria. In tema di tutela penale dell'onore la valenza offensiva di una determinata …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2010, n. 21264
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21264
Data del deposito : 19 febbraio 2010

Testo completo