Sentenza 3 giugno 2005
Massime • 1
In tema di tutela penale dell'onore, al fine di accertare se l'espressione utilizzata sia idonea a ledere il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 594 cod. pen. occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore nonché al contesto nel quale detta espressione sia stata pronunciata ed alla coscienza sociale; ne deriva, alla luce dei suddetti criteri, che è priva di rilevanza offensiva l'espressione "siete venuti a rompere le scatole" proferita nel contesto di un vivace scambio verbale tra professoresse.
Commentari • 5
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Alcune espressioni volgari possono considerarsi acquisite nel linguaggio comune - ex sè significative di un impoverimento del linguaggio e dell'educazione - ma ai fini della offensività della condotta occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore nonchè al contesto nel quale detta espressione sia pronunciata: condannato un ispettore del lavoro che pronunci l'offesa all'interno di un ufficio pubblico, mentre si svolgeva un attività investigativa, e che le parole incriminate sono state pronunciate da un ufficiale di polizia giudiziaria. In tema di tutela penale dell'onore la valenza offensiva di una determinata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2005, n. 39454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39454 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 03/06/2005
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1299
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 005144/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI LA, N. IL 11/12/1947;
contro
2) IE RO, N. IL 04/06/1945;
avverso SENTENZA del 24/06/2004 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIZZUTI GIUSEPPE;
sentito il P.G. Dott. IACOVIELLO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il Dif. di P.G. Avv. MACCARONE Attilio..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 23.4.2003 il tribunale di Roma dichiarava IE SA colpevole del reato di cui all'art. 594 c.p. (per avere, in Roma il 9.12.1997, offeso l'onore ed il decoro di CO RL, apostrofandola, in presenza di più persone, con le parole "siete venuti a rompere le scatole) e, con le attenuanti generiche, condannava la medesima IE alla pena di euro 200,00 di multa nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita.
La corte d'appello di Roma, con sentenza in data 24.6.2004, in riforma suaccennata sentenza, assolveva la IE dal reato ascrittole, perché il fatto non sussiste.
Avverso la menzionata sentenza della corte d'appello di Roma la parte civile CO RL, proponeva, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione, deducendo: 1) erronea applicazione dell'art. 594 c.p., poiché la suddetta frase, per il suo significato manifestamente dispregiativo, avrebbe un indubbio contenuto lesivo del decoro;
2) mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta inidoneità offensiva dell'espressione profferita al cospetto di un'altra collega e soprattutto degli alunni della CO.
Il ricorso deve essere rigettato, essendo le suaccennate censure prive di fondamento.
La corte territoriale ha rilevato che l'espressione incriminata, oramai di uso comune, rimaneva "sprovvista di radici etimologiche" e, banalizzata, era "impoverita di significati lesivi della dignità morale o sociale degli individui". Nè valeva a caricarla, al di là della forma lessicale, di una pregnanza semantica lesiva il settore della vita sociale in cui era stata pronunciata, quello di una scuola. La frase, quindi, si inseriva in uno scambio verbale fra professoresse, colleghe di lavoro, il cui livello culturale era da ritenere apprezzabilmente maturo "da discernere la scarsa forza illocutoria delle parole pronunciate".
Le illustrate argomentazioni, con cui la corte territoriale è pervenuta all'assoluzione dell'imputata sono congrue ed immuni da vizi logici e giuridici, di guisa che deve essere ritenuta corretta la conclusione della medesima corte, secondo cui la frase pronunciata dalla IE, nel contesto culturale e nella situazione comunicativa, nella quale era stata profferita, era inidonea a ledere il bene protetto dalla norma incriminatrice.
Al riguardo, questa Suprema Corte ha chiarito che, al fine di accertare se sia stato leso il predetto bene, occorre fare riferimento a un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore ed al contesto nel quale la frase sia stata pronunciata;
pertanto, alla luce di tali criteri ed avuto riguardo alla coscienza sociale, l'espressione "non rompetemi le scatole" non possiede alcuna carica offensiva (Cass. 16.10.2001, Bastianelli).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 3 giugno 2005. Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2005