Sentenza 16 ottobre 2001
Massime • 2
Il disposto dell'art. 129 cod. proc. pen. - secondo il quale, in ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste... lo dichiara d'ufficio con sentenza - si applica anche in sede di giudizio di legittimità competente per i provvedimenti di cui all'art. 610 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 6 della legge 6 marzo 2001, n. 128, trattandosi di stato del processo rilevante ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 129 cod. proc. pen. e spettando al Collegio "plena cognitio" del processo stesso.
In tema di tutela penale dell'onore, al fine di accertare se sia stato leso il bene protetto dall'art. 594 c.p., occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore ed al contesto nel quale la frase ingiuriosa sia stata pronunciata. Pertanto, alla luce di detti criteri, ed avuto riguardo alla coscienza sociale, l'espressione "non rompermi le scatole" non possiede alcuna carica offensiva (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto priva di rilevanza offensiva l'espressione "non rompermi le scatole" pronunciata in occasione di un banale diverbio tra giovani automobilisti).
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Leggi di più… - 2. Condominio, riunione, animosità, parola offensiva, reato, esclusioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 luglio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 16/10/2001, n. 41752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41752 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI SC - Presidente - del 16/10/2001
1. Dott. SQUASSONI CLAUDIA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GRILLO CARLO - Consigliere - N. 515
3. Dott. MARASCA GENNARO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NAPPI ANIELLO - Consigliere - N. 019690/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) EL SC N. IL 12/09/1969
avverso SENTENZA del 11/04/2000 TRIBUNALE di PERUGIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO La Corte di Cassazione osserva
NA BE e LL, SC per una banale lite insorta in un parcheggio di auto con tale CC, venivano giudicati il primo per il delitto di lesioni volontarie ed il secondo per quello di ingiurie.
Entrambi gli imputati venivano condannati alle pene di giustizia dal Tribunale di Perugia.
LL SC, condannato ad una pena pecuniaria, proponeva ricorso per cassazione deducendo la erronea applicazione della legge e la manifesta illogicità della motivazione circa la insussistenza del fatto, la manifesta illogicità della motivazione circa la mancanza di penale rilevanza del fatto, la mancanza di motivazione circa la inoperatività della scriminante di cui all'art. 599 c.p.p. e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto della quantificazione della pena.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione chiedeva dichiararsi la inammissibilità del ricorso per essere state dedotte censure punto di fatto della decisione impugnata.
Appare, invece, fondato il primo motivo del ricorso. In punto di fatto si rileva che mentre il CC era appoggiato alla sua vettura parcheggiata un'altra auto in manovra lo sfiorò. La parte lesa chiese al conducente cosa stesse facendo e questi rispose di rompergli i coglioni, frase modificata dalla stessa parte lesa in dibattimento in quella più lieve non rompermi le scatole. L'ingiuria, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, è costituita dalla offesa all'onore, inteso con riferimento alle qualità morali della persona, o al decoro, cioè al complesso di quelle altre qualità e condizioni che ne determinano il valore sociale.
È evidente che la tutela penale dell'onore ex art. 594 c.p. deve limitarsi ad un minimum certo, nel senso che al fine di accertare se sia stato leso il bene giuridico protetto dalla norma, occorre basarsi su una media convenzionale in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore ed al contesto nel quale la frase ingiuriosa sia stata pronunciata.
Nel caso di specie si tratta di una lite tra ragazzi automobilisti, contesto nel quale vengono spesso usate frasi particolarmente colorite come quella riportata nel capo di imputazione, che hanno il senso della espressione, non certo offensiva, non mi scocciare. Sovente tra i più giovani espressioni di tal fatta sono usate come intercalare o come rafforzativo di un pensiero, si tratta di espressioni certamente volgari riprovevoli sul piano morale e indici spesso di scarse capacità espressive, ma che non possiedono nessuna carica offensiva.
La coscienza sociale oramai diffusa, arresasi dinanzi al diffondersi di gratuite volgarità anche attraverso il mezzo televisivo ritiene che non vi sia alcuna carica offensiva nelle espressioni in considerazione.
Tutto ciò è ancora più vero se si fa riferimento all'ambiente giovanile ed a quello degli automobilisti, che utilizzano con frequenza e disinvoltura un linguaggio molto volgare. Quanto detto vale sia per la espressione non rompermi le scatole - priva di qualsivoglia portata offensiva che secondo la sentenza impugnata, pare, in base alle risultanze processuali essere stata pronunciata, sia per quella più colorita e volgare non rompermi i coglioni.
In conclusione dagli atti processuali, o per essere più precisi dalla motivazione della sentenza impugnata emerge con evidenza che il fatto contestato non sussiste.
È appena il Caso di rilevare che anche nella procedura prevista dal nuovo testo dell'art. 610 c.p.p. la Corte di Cassazione deve rispettare il disposto dell'art. 129 c.p.p., secondo il quale in ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste......, lo dichiara di ufficio con sentenza. Non esiste, invero, alcuna norma che vieti alla Corte competente per i provvedimenti di cui all'art. 610 c.p.p., come modificato dall'art.6 della legge 6 marzo 2001 n. 128, di applicare l'art. 129 c.p.p.
citato, norma che, invece, impone al giudice di pronunciare immediatamente sentenza di assoluzione o proscioglimento se dagli atti emerga che il fatto contestato non sussista.
È fuori dubbio, invero, che quello di cui all'art. 610 c.p.p. è uno stato del processo rilevante ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 129 c.p.p. e che al Collegio ex art. 610 citato debba essere riconosciuta una plena cognitio del processo stesso. Per le ragioni indicate deve essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LL SC perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LL SC perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2001