Sentenza 24 giugno 2014
Massime • 1
In tema di tutela penale dell'onore, al fine di accertare se l'espressione utilizzata sia idonea a ledere il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 594 cod. pen., occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale, in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore, unitamente al contesto nel quale l'espressione è pronunciata ed alla coscienza sociale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non ingiuriosa l'espressione "sta esaurita", pronunciata dall'imputato durante una polemica sorta a seguito del parcheggio della sua autovettura dinanzi all'autorimessa della persona offesa, osservando, tra l'altro, che detta espressione non necessariamente assume nel linguaggio comune il significato di critica allo stato di equilibrio psichico o di attribuzione di una patologia mentale al soggetto nei cui confronti è indirizzata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2014, n. 46488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46488 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 24/06/2014
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 2042
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI CA - Consigliere - N. 41168/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO UC N. IL 21/01/1977;
avverso la sentenza n. 17/2012 TRIBUNALE di BRINDISI, del 22/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe Giuseppe che ha concluso per l'a.s.r. perché il fatto non sussiste;
Udito il difensore Avv. Rizzo Pasquale.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 22.3.2013, il tribunale di Brindisi ha confermato la sentenza 10.12.2011 del giudice di pace di San Pietro Vernotico, con la quale TO CA era stato condannato alla pena di Euro 200 di multa, al risarcimento dei danni, alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile, perché ritenuto responsabile del reato di ingiuria in danno di GL Martina, avendo proferito la frase "sta esaurita", più volte, a distanza di alcuni minuti, dinanzi a più persone.
Il giudice di appello ha ritenuto che nel contesto in cui erano state pronunciate le parole (una polemica sorta a seguito del parcheggio, da parte del OR, della propria auto dinanzi all'autorimessa della donna e a seguito dell'intervento dei vigili urbani sollecitato dalla GL), queste avevano una valenza offensiva dell'onore della parte civile, avendole attribuito una condizione psico-patologica. Nell'interesse dell'imputato è stato presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. vizio di motivazione, avendo il tribunale trascurato il rapporto di confidenza esistente tra le parti e il contesto in cui il fatto si è verificato: il contrasto è sorto nell'ambito di rapporti di vicinato improntati a reciproca tolleranza, che consente, in caso di trasgressione delle regole della vita quotidiana,di risolvere pacificamente la questione, senza invocare l'intervento della pubblica autorità. L'espressione "sta esaurita" è stata pronunciata nei confronti di chi, invece di chiedere lo spostamento dellà auto scorrettamente posteggiata, ha chiesto ed ottenuto l'intervento della polizia urbana, che ha inflitto una sanzione pecuniaria all'imputato. Questi, nella richiesta di lumi sulle ragioni di questa sproporzionata reazione, ha usato parole che esprimono un giudizio censurabile sul piano del costume, ma che, rientrando nel linguaggio comune, non integrano - secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale - un attacco diretto a colpire l'onore o il decoro altrui.
2. vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'esimente della provocazione: la non punibilità, dovuta allo stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui, ricorre quando il soggetto attivo ponga in essere la condotta astrattamente offensiva, mosso da uno stato d'animo direttamente riconducibile a un comportamento altrui che, sebbene non illecito o illegittimo, sia contrario alle regole comunemente accettate nella civile convivenza. Il comportamento da quale derivi una sanzione amministrativa per la sua contrarietà a una norma giuridica è da ritenere ricompreso tra quelli integranti la causa di non punibilità della provocazione, qualora in concreto risulti lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza.
Il ricorso merita accoglimento.
Secondo un condivisibile orientamento interpretativo, in tema di ingiuria, il criterio cui fare riferimento ai fini della ravvisabilità del reato è il contenuto della frase pronunziata e il significato che le parole hanno nel linguaggio comune, prescindendo dalla intenzioni inespresse dell'offensore, come pure dalle sensazioni puramente soggettive che la frase può aver provocato nell'offeso.
In tema di tutela penale dell'onore, occorre fare anche riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore, unitamente al contesto nel quale detta espressione sia stata pronunciata (sez. 5,n. 21264 del 19/02/2010, Rv. 247473) Nel caso in esame, il giudice di appello ha ricondotto - senza alcuna convincente giustificazione - l'espressione dell'imputato (sta esaurita) - diretta all'antagonista, durante la leggera polemica in corso - ad una critica sprezzante nei confronti del suo stato di equilibrio psichico e, addirittura, all'attribuzione di una patologia mentale. È di tutta evidenza che, alla luce del linguaggio comune, l'attribuzione all'interlocutore di uno stato patologico di questo tipo è espressa comunemente con termini critici più diretti e mirati sulle capacità mentali. Nel caso in esame il riferimento all'esaurimento della GL, essendo diretto a criticare un'eccessiva ansia vendicativa e un eccessivo bisogno di punizione, nei confronti dell'inadempiente dell'obbligo di osservanza di una norma stradale e di una regola di buon vicinato, evidentemente non pone in discussione la sua salute mentale, bensì il suo livello di tolleranza nei confronti del vicino, autore della doppia trasgressione. L'aggettivo esaurito, sinonimo di vuoto, di finito, nello specifico episodio di cronaca quotidiana vissuto dai protagonisti, non riveste carattere offensivo, in quanto è diretto verso una persona che ha mostrato di essere vuota, nel senso di aver esaurito la propria capacità di sopportazione, la propria tolleranza per l'irregolare comportamento del vicino. L'interpretazione che individua il significato dell'aggettivo in malato di mente, oltre ad essere non necessariamente corrispondente al suo significato nel linguaggio comune, non corrisponde ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore, nonché al contesto nel quale detta espressione è stata pronunciata da OR CA nei confronti di GL Martina. Come già anticipato, la sensazione puramente soggettiva della donna di essere stata classificata come mentalmente malata, per aver invocato l'intervento della polizia urbana per il ripristino dell'ordine nel vicinato, non è idonea a far ritenere violato il suo onore e a collocare l'aggettivo esaurita, come impiegato dal ricorrente, nel campo dell'illecito penale. Il riconoscimento della fondatezza di questo motivo comporta l'assorbimento delle altre doglianze contenute nel ricorso.
La sentenza va quindi annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2014