Sentenza 18 marzo 2005
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 367 cod pen la condotta dell'agente deve essere idonea a determinare l'apertura di un procedimento penale. Ciò non si verifica quando la denuncia riguardi un reato commesso all'estero, per il quale difettino le necessarie condizioni di procedibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/2005, n. 13971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13971 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 18/03/2005
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 463
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 19564/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ER AN, RO CA e UR AU;
avverso sentenza della Corte d'Appello di Torino in data 21.10.2003;
letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Dr. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Vincenzo Geraci, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
OSSERVA
Ricorrono con distinti mezzi di impugnazione, per il tramite dei rispettivi difensori, RO AN, SO CA e UR AU avverso sentenza della Corte d'Appello di Torino in data 21.10.2003, che ha confermato le statuizioni di colpevolezza della sentenza di primo grado per il reato di cui all'art. 367 c.p., loro ascritto per avere la SO, d'intesa con gli altri imputati, denunciato falsamente il 17.12.1997 ai carabinieri della stazione di BR, come avvenuto a Nizza il 25.12.1996, il furto dell'autovettura Mercedes targata AK839FL, in realtà trasferita in Romania nel dicembre 1996 e colà venduta. Era stato accertato in punto di fatto che l'autovettura in questione (con a bordo il RO, il UR e NO NT, coimputato in primo grado) era entrata in Romania il 20 dicembre 1996; che non esisteva traccia di una sua successiva uscita dal territorio di quello Stato;
che il UR, locatario dell'autovettura in forza di contratto di "leasing", ne aveva denunciato il 25 dicembre il furto alla polizia di Nizza, come avvenuto nelle ore immediatamente precedenti;
che il 17 dicembre 1997 la SO, compagna del UR, aveva reiterato la denuncia di furto in Italia, per consentire alla società proprietaria di ottenere la cancellazione del veicolo dai pubblici registri. Ritenevano i giudici di appello che questi fatti dimostrassero la falsità della denuncia, essendo del tutto verosimile che l'autovettura fosse rimasta in Romania dopo la data del 20 dicembre 1996 e non ne fosse più uscita prima della vendita.
Deduce il RO difetto e manifesta illogicità della motivazione:
con evidente travisamento del fatto la sentenza impugnata ritiene la presenza della SO a bordo dell'autovettura all'atto del suo ingresso in Romania, in contrasto con le indicazioni stesse contenute nel capo di imputazione;
e il ruolo di mandante della pretesa simulazione gli viene attribuito nel difetto di qualsiasi elemento di prova atto a far ritenere non solo l'esistenza di una precedente intesa, ma addirittura quella di rapporti di conoscenza con la SO. La tesi del suo concorso nel reato non sarebbe sorretta, pertanto, da alcuna argomentazione plausibile.
La SO ed il UR prospettano censure identiche, pur se contenute in mezzi di impugnazione formalmente distinti. Denunciano manifesta illogicità della motivazione, basata sulla premessa manifestamente erronea della partecipazione della SO al viaggio in Romania del dicembre 1996 e sulla confusione evidente tra la sua persona e quella del NO;
sulla presunzione altrettanto erronea dell'esistenza, alla frontiera romena, di controlli tanto capillari da prevedere la registrazione di tutti i veicoli in entrata e in uscita;
sul rilievo probatorio attribuito al silenzio degli imputati e al conseguente difetto di "spiegazioni alternative" del viaggio. Deducono inoltre erronea applicazione dell'art. 367 c.p.: i giudici di merito non avrebbero tenuto conto del fatto che la denuncia ai carabinieri di BR (il capo di imputazione non menziona quella precedente, resa alla polizia di Nizza) non era idonea a provocare l'apertura di un procedimento penale, sia perché non si trattava di denuncia vera e propria ma di atto finalizzato alla cancellazione del veicolo dai pubblici registri, sia perché essa aveva comunque ad oggetto un reato commesso all'estero, per il quale facevano difetto le richieste condizioni di procedibilità.
È pregiudiziale l'esame dell'ultimo dei motivi di cui sopra, la cui natura lo rende estensibile anche al RO, data la sua portata assorbente degli altri rilievi formulati.
Il reato di cui all'art. 367 c.p., come reato di pericolo, si configura in presenza della capacità anche astratta della falsa denuncia a determinare l'apertura di un procedimento penale, indipendentemente dalla circostanza che questo sia stato o meno aperto in effetti;
e deve essere escluso, pertanto, nella ipotesi in cui tale astratta e potenziale idoneità faccia difetto, Si è ritenuto, di conseguenza, che il reato non sussista quando la denuncia si presenti ictu oculi inverosimile, tanto da rendere inconcepibile l'apertura di un'indagine diretta a verificarne il fondamento, quando manchi una condizione di procedibilità del reato che ne costituisce l'oggetto, ed anche quando essa sia seguita da una ritrattazione immediata e spontanea, operata prima dell'inizio di qualsiasi indagine. In tutte queste ipotesi, invero, manca l'attitudine della condotta dell'agente a sviare l'attività dell'amministrazione giudiziaria e a determinare investigazioni superflue, che si rendano necessarie sia pure al solo scopo di verificare l'infondatezza della notizia di reato.
Nel caso di specie, il reato presupposto era un furto commesso all'estero in danno di cittadino italiano, come tale punibile in Italia nella sola ipotesi della presenza del suo autore nel territorio dello Stato e subordinatamente all'esistenza di richiesta del Ministro della Giustizia, ovvero di istanza o querela della persona offesa. La denuncia della SO non era pertanto idonea a determinare l'apertura di un procedimento penale, non sussistendo alcuna di tali condizioni di procedibilità. Non vale osservare in contrario, come fa la sentenza impugnata, che indagini potevano rendersi comunque necessarie sia per verificare la legittimazione della SO alla presentazione della denuncia-querela, sia per verificare lo stato delle indagini avviate in Francia a seguito della precedente denuncia del UR. Non si tratta, infatti, di indagini dirette a verificare il fondamento della notizia di reato, comunque precluse dal difetto della necessaria condizione di procedibilità; e non si comprende, per il vero, quali verifiche avrebbero dovuto essere fatte sulla legittimazione della SO, che aveva denunciato un reato procedibile d'ufficio.
Ciò posto, la mancanza della anche astratta idoneità della denuncia a determinare di per sè l'apertura di un procedimento penale non consente di ritenere la configurabilità del reato di cui all'art. 367 c.p. ascritto ai ricorrenti;
onde deve essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, nella Udienza, il 18 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2005