Sentenza 18 maggio 2001
Massime • 2
Nel nuovo rito del lavoro, il mancato deposito del fascicolo di parte e della copia della sentenza impugnata non comporta la improcedibilità dell'appello, ma l'obbligo per il giudice, ove non sia possibile supplire con gli atti di causa, ai fini della decisione del merito della controversia, alla carenza della documentazione, di ordinare all'appellante detto deposito, con la conseguenza del rigetto della impugnazione per difetto di prova ove tale ordine non venga adempiuto.
Ai fini della validità della notificazione di un atto ex art. 160 cod. proc. civ., per stabilire se vi sia o meno incertezza assoluta sulla persona del destinatario, non è sufficiente limitarsi a prendere visione della relazione di notifica, occorrendo, invece, che sia esaminato l'intero contesto dell'atto, a partire dalla sua intestazione, in quanto in qualsiasi parte dello stesso può trovarsi la indicazione idonea a colmare le eventuali lacune riscontrate. In particolare, la omessa indicazione, nella relazione, del nominativo e del luogo di effettuata notifica non determinano nullità della stessa, a meno che non risulti la inesistenza di tali dati in qualsiasi parte dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/2001, n. 6805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6805 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE DI LELLA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
VA RU rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Guglielmo Martignetti e Maria Martignetti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, in Roma, Viale delle Milizie n. 138.
- ricorrente -
contro
R.C.S. EDITORI, in persona del legale rapp.te avv.to Crescenzo Pulitanò, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti Onofrio Ciaffi e Aldo Andreini, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via G. Galilei n. 45
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14946 del 11/8/98 - R.G. 11463/94.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/2/2001 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al pretore di Roma, depositato il 21/2/1992, la R.C.S. Editori SPA, esponeva che a seguito di sentenza di condanna dello stesso Pretore di Roma aveva erogato a BR AN, per crediti derivanti da prestazioni lavorative, la complessiva somma di L. 43.650.786. Precisava che a seguito di gravame, il Tribunale di Roma, con sentenza passata in giudicato, in parziale riforma della decisione pretorile, aveva ridotto l'ammontare della somma spettante al Vieri, che era pertanto tenuto a restituire l'importo di L. 11.202.067. Chiedeva pertanto la condanna del AN al pagamento del suddetto importo.
BR AN non si costituiva.
Il Pretore rigettava la domanda.
Avverso la decisione la R.C.S. Editori SPA proponeva appello. Il Tribunale, nella contumacia del convenuto, riformava la sentenza pretorile, e in parziale accoglimento della domanda, condannava BR AN a restituire alla predetta società la somma di L.
7.345.000. Avverso tale pronuncia BR AN propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La R.C.S. Editori SPA resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1^ motivo del ricorso BR AN denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 77, 83, 125, 414, 415, 434 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.
Sostiene il ricorrente che la procura alle liti ex art. 83 c.p.c. risulta conferita ai difensori non già dal legale rappresentante della società, bensì dall'avv.to Crescenzo Pulitanò in virtù dei poteri conferitigli con una specifica procura, che tuttavia non risulta essere stata mai prodotta nel corso dei giudizi di merito, con conseguente nullità di tutti gli atti dei procedimenti di 1^ e di 2^ grado.
Nella memoria difensiva ex art. 378 c.p.c., il ricorrente ha ulteriormente rilevato ed eccepito che, nonostante nel controricorso relativo al presente giudizio di legittimità, la RCS Editori avesse precisato di voler depositare le procure speciali attributive dei poteri rappresentativi all'avv Crescenzo Pulitanò in relazione ai giudizi di merito (e al presente giudizio di legittimità), tuttavia dalla nota di deposito del 22/9/99, che il difensore della società resistente aveva prodotto in giudizio, non risultavano menzionate fra l'altro, le procure in questione, evidenziando ed eccependo la inammissibilità di una eventuale successiva produzione. Il motivo di ricorso non merita accoglimento.
La "legitimatio ad processum", riferita alla capacità delle parti di stare in giudizio, in proprio o con la debita rappresentanza, assistenza o autorizzazione, costituisce un presupposto processuale che attiene alla regolare costituzione del rapporto processuale, e l'accertamento della sua esistenza o della sua mancanza può essere compiuto in ogni stato e grado del processo, sinanche in sede di legittimità, con il solo limite della formazione del giudicato che preclude la proposizione o riproposizione della relativa questione. Pertanto, la produzione dell'atto o documento da cui risulta la sussistenza di detta legittimazione ha l'effetto di sanare retroattivamente le irregolarità che inficiano i precedenti gradi del giudizio e non è assoggettata alle preclusioni, anche di ordine cronologico, riguardanti l'acquisizione del materiale probatorio occorrente per decidere la causa nel merito. (Vedi, Cass. 267/1995;
Cass. 8722/1998; Cass. 772/1999). Va al riguardo osservato (con ciò evidenziandosi la irrilevanza anche della specifica doglianza proposta dal ricorrente con la memoria ex art. 378 c.p.c., indipendentemente dalla verifica della esattezza dei rilievi di cui alla doglianza stessa) che, in ogni caso, i documenti attestanti la legittimazione processuale possono essere prodotti, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. (che non pone alcun termine per il deposito), fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, purché, al fine di assicurare la garanzia del contraddittorio, sia stato notificato alla controparte l'elenco dei documenti oggetto della produzione, così come previsto dalla citata disposizione codicistica, dovendosi peraltro al riguardo precisare che l'adempimento della notificazione dell'elenco dei documenti al riguardo prodotti può essere validamente surrogato da un'adeguata indicazione degli stessi nel controricorso. (Cass. 15350 del 01/12/2000; Cass. 13865 del 19/10/2000; Cass. S.U. 00 450 del 19/06/2000; Cass. 0 7190 del 30/05/2000; Cass. 0 4248 del 05/04/2000). Nel caso in esame, poiché la documentazione in questione risultava comunque depositata anteriormente all'udienza, e poiché l'elenco di detti documenti era riportato, come riconosce lo stesso ricorrente, nel controricorso ritualmente notificato, ne consegue che anche sotto tale profilo la censura non può trovare accoglimento. Con il 2^ motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 138, 148 comma 2^, 159 e 160 c.p.c., nonché omessa e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.
Lamenta il ricorrente che nella relata di notifica si legge che la notificazione è avvenuta in mani proprie, ma non è indicato ne' il luogo in cui si trovava il destinatario, ne' il nominativo di quest'ultimo.
La censura, così come proposta, non merita accoglimento. Infatti ai fini della validità della notificazione di un atto non è sufficiente limitarsi a visionare la relazione di notifica, ma occorre esaminare l'intero contesto dell'atto, a partire dalla sua intestazione, potendo in qualsiasi parte di esso trovarsi la indicazione idonea a colmare le eventuali lacune riscontrate. In particolare la omessa indicazione, nella relazione, del nominativo e del luogo di effettuata notifica non determinano nullità della stessa, a meno che non risulti la inesistenza di tali dati in qualsiasi parte dell'atto. (Vedi Cass. 6977/91; Cass 1126/99; Cass. 2152/87). Ma ciò, nel caso di specie, non è stato neppure dedotto.
Con il 3^ motivo del ricorso BR AN, nel denunciare violazione e/o falsa applicazione degli artt. 347, 348, 434, 437 c.p.c., nonché omessa e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, lamenta che nel fascicolo di parte del giudizio di appello manca la copia della sentenza di 1^ grado, per cui andava dichiarata la improcedibilità dell'appello.
Il motivo di ricorso è infondato.
Infatti nel nuovo rito del lavoro, la costituzione dell'appellante richiede soltanto il deposito del ricorso, e pertanto il mancato deposito del fascicolo di parte e della copia della sentenza impugnata non comporta l'improcedibilità del gravame, ma l'obbligo per il giudice di esaminare il merito della controversia;
tale obbligo sussiste anche quando non sia possibile desumere aliunde i motivi posti a sostegno della sentenza impugnata o controllare i limiti e la tempestività dell'impugnazione oppure l'acquiescenza tacita eventualmente verificatasi, soccorrendo allora i poteri istruttori (art. 421 cod. proc. civ.) del giudice, il quale deve ordinare all'appellante il deposito (non contrastante con il divieto di nuovi mezzi di prova stabilito dal secondo comma dello art. 437 cod. proc. civ.) della documentazione è, in particolare, della copia della sentenza appellata necessaria per giudicare il merito della controversia, con la conseguenza del rigetto della impugnazione per difetto di prova, ove detto onere non venga adempiuto. (vedi Cass. S.U. n. 0 2438 del 28/02/1992). È inoltre da evidenziare che in ogni caso, anche con riferimento al rito ordinario, la censura, così come proposta, risulterebbe infondata. Infatti la sanzione della improcedibilità del ricorso consegue al mancato deposito della sentenza di 1^ grado da parte dell'appellante, e alla mancata disponibilità della stessa da parte del giudice del gravame. Il ricorrente, nel caso di specie, non prova nè l'una ne' l'altra circostanza, ma si limita a lamentare il mancato rinvenimento, in epoca successiva alla decisione di appello, della sentenza di 1^ grado nel fascicolo di parte, e cioè una mancanza documentale che può essere dipesa da vicende estranee e successive agli adempimenti a carico della parte ricorrente. La relativa denuncia non costituisce perciò affermazione del mancato deposito da parte dell'appellante della sentenza di 1^ grado, ma si risolve nella deduzione della possibile eventualità, del sospetto, di tale specifica omissione.
La censura così proposta, avendo ad oggetto fatti ipotetici ed eventuali, non verificati e non provati, risulta inammissibile. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in L. 28.000=, oltre L.
2.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2001