Sentenza 19 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/2002, n. 8931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8931 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2002 |
Testo completo
089 3 1 /0 2 Aula A REPUBBLICA In no La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev. soc. dr. Massimo Genghini Presidente R.G.n. 23111/1999 dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Cron. 24321 Consigliere Rep. dr. Guido Vidiri dr. Pasquale Picone Consigliere Ud. 20.03.2002 Consigliere dr. Paolo Stile. ha pronunciato la seguente : SEN TENZA sul ricorso proposto da: FA NI, nato 1'11.6.1943, residente in [...](Brindisi), rappresentato e difeso per pro- cura speciale a margine del ricorso dall'avv. Giu- seppe Magaraggia, ed elettivamente domiciliato pres- so il medesimo in Roma studio dell'avv. Alessandra Gullo alla via della Stazione di Monte Mario n. 9, ricorrente;
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CONTRO
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in perso- na del Presidente e legale rappresentante prof. Massi- mo Paci, rappresentato e difeso, congiuntamente o sepa - 1 -- ratamente dagli avv. Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Nicola Valente, con i quali è elettivamente domicilia- to in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvoca- tura Centrale INPS (Ufficio legale INPS), resistente con procura;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Brindisi in data 7 luglio - 20 agosto 1999, n.69/1999, n. 3675/1995 R.G.A.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Do- nato Figurelli nella pubblica udienza del 20 marzo 2002; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Genera- le dr. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - 2 - Svolgimento del processo. Con ricorso del 21 dicembre 1995 il signor NI Epi- fanio proponeva appello avverso la sentenza del 3 aprile 1995, con la quale il Pretore di Brindisi aveva rigetta- to la domanda diretta ad ottenere dall'INPS la pensione d'inabilità o l'assegno d'invalidità%;B chiedeva, in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento della domanda. Nel costituirsi, l'Istituto appellato chiedeva il rigetto del gravame. Il Tribunale disponeva chiarimenti da parte del c.t.u. dr. Buonsanto (2° consulente nominato dal Pretore), il quale, decorrenza dal maggio 1996. fjunds con relazione del 30.9.98 esprimeva parere di invalidità con Com sentenza in data 7 luglio-20 agosto 1999 il Tribunale di Brin disi accoglieva l'appello e condannava l'INPS a corrispondere l'assegno di invalidità con decorrenza dal 1° giugno 1996. Il Tribunale condivideva le conclusioni del consulente offi- -ciato che aveva già esaminato l'appellante in primo grado - alla stregua delle quali vi era stato un aggravamento delle condizioni psico-fisiche dell'assicurato, in relazione agli apparati cardiaco ed osteo-articolare dal maggio 1996, con riduzione della capacità lavorativa nei limiti richiesti per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità. Con atto notificato il 13 novembre 1999 il signor Epifanio ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso - 3 - motivo. L'Istituto intimato ha depositato solo procura speciale. Motivi della decisione. Il ricorrente denunzia omessa ed insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. e contemporanea violazione ed erro- nea applicazione dell'art. 132 c.p.c., violazione ed erronea applicazione degli artt.
1-2 della legge n. 222/84. Il ricorrente deduce che il momento di insorgenza dello stato invalidante o inabilitante deve essere accertato dal giudice di merito con la massima precisione%;B che la motiva- прило zione è inesistente allorchè il giudice riporti frasi di stile;
che il giudice deve indicare gli elementi in base ai quali ha ritenuto di condividere la relazione del proprio ctu. Il ricorrente deduce che il Tribunale è incorso nei vizi di motivazione e nella violazione di legge denunciati, in quanto ha omesso di motivare sulle affezioni dell'apparato respira- torio (presenti fin dalla data della domanda amministrativa); che risulta compromesso fin dal 1991 l'apparato osteo-artico lare%; che anche la sindrome ansioso-depressiva è certamente presente dal 1991; che i giudici di merito avrebbero dovuto ri- levare la sussistenza, già prima del maggio 1996, delle patolo- gie che, valutate globalmente, determinavano uno stato invali- dante che, con gli aggravamenti richiamati dal ctu, avevano de- terminato certamente una incapacita di lavoro pari al 100%;B che - 4 - la valutazione delle affezioni andava fatta in rapporto alle condizioni personali, all'attività di lavoro ed al- l'aspetto usurante dell'attività. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. Come risulta dalla sentenza gravata il c.t.u. officiato in grado di appello, oltre all'aggravamento delle condi- zioni psico-fisiche dell'Epifanio in relazione agli ap- parati cardiaco ed osteo articolare (già indicato in narrativa), ha richiamato le affezioni già riscontrate nel precedente esame in primo grado. E la diagnosi for- mulata dal dr. Buonsanto in primo grado era la seguente well come risulta dallo stesso ricorso -: "Sindrome polmo- nare restrittiva di media entità, note di sclerosi aortica, funzionalità respiratoria a riposo ai limiti della normale variabilità con riduzione dei flussi espiratori forzati;
processo spondilo-artrosico cervicale con discoartrosi tra gli ultimi tre spondili, cervico artrosi con discopatia degene- rativa in C5-C6 e C6-C7, lomboartrosi con discopatia degene- rativa dal L2 ad L5, periartrite scapolo omerale dx con sin- drome da degenerazione della cuffia dei rotatori (come da certificazione della divisione di ortopedia dell'ospedale di Fasano)". Correttamente pertanto il Tribunale ha condiviso il parere espresso dal c.t.u. dr. Buonsanto, ritenendolo fondato su una logica e coerente interpretazione ed elaborazione -5. dei dati rivenienti dall'esame clinico già in prece- denza effettuato e da specifici esami strumentali ef- fettuati in ambiente ospedaliero. Ora, in applicazione del principio, secondo cui il controllo di legittimità compiuto dalla Corte di cas- sazione non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, ma consiste nella verifica sotto il profilo formale e della correttezza giuridica dell'esame e della valutazione compiuti dal giudice di appello, nel caso in cui il giudice di me- rito si basi, in un giudizio in materia di invalidità прим pensionabile, sulle conclusioni del consulente tecni- co di ufficio, affinchè i lamentati errori e lacune della consulenza determino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagno- stiche, o affermazioni illogiche o scientificamente er- rate il che nella specie non sussiste e non già sem- - plici difformità tra la valutazione del consulente circa 1'ntità e l'incidenza del dato patologico, e quella della parte (Cass. 11 gennaio 2000 n. 225). E ciò vale anche in ordine alla determinazione dell'epoca dell'insorgenza dell'invalidità pensionabile. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, avendo l'I- - 6 - stituto intimato depositato solo procura speciale, senza partecipare alla discussione orale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudi- zio di cassazione. Così deciso in Roma il 20 marzo 2002. Hephin 11 Presidente (dr. Massimo Genghini) Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) nato fifimilli IL CANCELLIERE чаис Depositato in Cancelleria D oggi, 1961U. 2002 IL CANCELLIERECANCELL гамсо 7 2 ( 4 0 E R O T T T S N T I I E G S R I E E R D O -7-