Sentenza 6 giugno 2002
Massime • 1
Incorre nel vizio di omessa pronuncia la sentenza d'appello che ometta di esaminare un motivo di appello, o una domanda, o un'eccezione che solo la parte può proporre e che sia stata proposta o riproposta ritualmente, non anche la sentenza che ometta l'esame di una eccezione rilevabile d'ufficio (nella specie, inammissibilità dell'impugnazione).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 3961 del 08https://www.laleggepertutti.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/06/2002, n. 8220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8220 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIPONE - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LL IU IN, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato ANNA MARIA RICUCCI, difeso da se stesso e unitamente all'avvocato SANTI MAGAZZÙ, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RS US;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 20920/00 proposto da:
RS US, elettivamente domiciliato in ROMA PLE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell'avvocato IGNAZIO ABRIGNANI, difeso dall'avvocato GIROLAMO CALANDRA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
LL IU IN, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGRE MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato ANNA MARIA RICUCCI, difeso da se stesso e unitamente all'avvocato, SANTI MAGAZZÙ, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 556/00 della Corte d'Appello di PALERMO, emessa il 28/4/2000, depositata il 20/06/00; RG.138/1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
uditi gli Avvocati IU IN LL E SANTI MAGAZZÙ;
udito l'Avvocato TIBERIO SARAGÒ(per delega avv. Girolamo Calandra);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale:
Svolgimento del processo
1. - L'Avv. PP TO OL conveniva in giudizio UG SA e con la citazione a comparire davanti al tribunale di Palermo, notificata il 6.3.1995, proponeva una domanda di condanna al risarcimento del danno da fatto illecito.
Esponeva che il convenuto, in un primo esposto indirizzato il 17.11.1994 al locale consiglio dell'ordine, aveva usato verso di lui espressioni diffamatorie, mentre in un secondo esposto lo aveva anche calunniato.
2. - UG SA si costituiva in giudizio.
Si difendeva osservando di essersi rivolto all'autorità cui spettava valutare il comportamento del professionista e di essersi limitato a riportare fatti veri.
3. - Il tribunale, con sentenza del 22.12.1998, accoglieva la domanda, ma condannava il convenuto al risarcimento del solo danno morale, liquidato in 20 milioni di lire.
Considerava diffamatorie le espressioni del primo esposto - dove la parte s'era lamentata che il professionista avesse voluto "tagliargli" la faccia, con un pignoramento fatto per una piccola somma;
ma dove aveva aggiunto, riferendosi ad un episodio in cui lo stesso professionista era rimasto coinvolto qualche anno prima, che l'avvocato di rasoiate in faccia ne aveva esperienza: e così l'aveva sostanzialmente paragonato ad un personaggio di malaffare. Considerava diffamatorio, ma non calunnioso il contenuto del secondo esposto - diffamatorio, perché le espressioni usate per riferire di una supposta appropriazione indebita rivelavano la volontà della parte di offendere l'avvocato; non calunnioso, perché, se la verità dei fatti non aveva potuto risultare provata, non v'erano tuttavia elementi per ritenere che, nel riferirli al consiglio dell'ordine, la parte avesse anche agito con la consapevolezza che il professionista ne fosse innocente.
4. - La decisione veniva impugnata dal convenuto.
L'attore sosteneva che l'appello mancava di motivi specifici e ne eccepiva l'inammissibilità.
5. - La corte d'appello, con sentenza del 20.6.2000, ha riformato in parte la sentenza di primo grado.
I giudici di secondo grado hanno escluso che il contenuto del secondo esposto fosse diffamatorio.
Questa la ragione.
Era rimasto accertato che l'interessato non aveva avuto un intento calunnioso.
Tanto bastava a far ritenere del pari carente la volontà di diffamare, perché l'interessato non aveva impiegato espressioni non richieste dalla necessità di riferire i fatti, ma s'era limitato a portare a conoscenza del consiglio dell'ordine, perché adottasse i provvedimenti di sua competenza, un fatto che reputava effettivamente avvenuto.
I giudici hanno quindi limitato la condanna del convenuto alla metà del danno già liquidato dal tribunale.
Siccome la condanna era stata eseguita coattivamente, hanno condannato l'attore a restituire la metà di quanto aveva ottenuto, così accogliendo una espressa richiesta dell'appellante. 6. - PP TO OL ha chiesto la cassazione della sentenza. UG SA ha dal canto suo proposto ricorso incidentale. Il primo vi ha resistito eccependone l'inammissibilità. Il secondo ha depositato una memoria.
Motivi della decisione
1. - I due ricorsi hanno dato luogo a distinti procedimenti che debbono essere riuniti perché relativi ad impugnazioni proposte contro la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). 2. - Il primo due motivi del ricorso principale denunciano vizi di nullità della sentenza per violazione di norme sul procedimento oltre a difetti di motivazione (art. 360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112, 132 n. 4 e 342 dello stesso codice). Il ricorrente deduce che la corte d'appello da un lato ha omesso di prendere in esame la sua eccezione d'inammissibilità dell'appello, dall'altro ha pronunciato sul merito senza rilevare che l'appello era inammissibile perché mancava di motivi specifici.
I due motivi non sono fondati.
Queste le ragioni.
2.1. - Il giudice di appello viola la disposizione dettata dall'art. 112 cod. proc. civ, quando manca di esaminare un motivo di appello od una domanda od eccezione che solo la parte può proporre e che l'appellato ha riproposto o proposto nei modi a lui consentiti (artt. 343 e 346 e - nei processi pendenti al 30.4.1995 - art. 345, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore alla sostituzione operatane con l'art. 52 della L. 26 novembre 1990, n. 353). Non anche quando omette di esaminare un'eccezione rilevabile di ufficio, qual è quella di inammissibilità dell'appello. D'altro canto, rispetto all'applicazione o violazione di una norma, riguardi il rapporto sostanziale od il processo, non rileva la presenza od assenza di una motivazione, ma che il punto da decidere sia stato risolto in modo conforme a diritto (art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.). 2.2. - L'appello era ammissibile ~ come è stato ritenuto dai giudici di secondo grado, che si sono pronunciati sul merito. La parte, invero, non si era limitata ad indicare i punti della decisione su cui chiedeva un nuovo esame, ma aveva anche svolto critiche a riguardo delle ragioni che sugli stessi punti erano state esposte nella sentenza: e ciò soddisfa le condizioni richieste perché i motivi di appello siano specifici, com'è richiesto dall'art. 342 cod. proc. civ. (secondo l'interpretazione che le sezioni unite della Corte ne hanno dato nella sentenza 29 gennaio 2000 n. 16). Nè può dirsi che i motivi fossero inammissibili, perché la parte aveva riportato tra virgolette, nell'appello, un passo che invece nella sentenza impugnata mancava.
Il motivo d'impugnazione è certo inammissibile quando è svolto sul presupposto della esistenza e si rivolge alla critica di una ragione del decidere diversa da quelle effettive.
Nel caso, tuttavia, l'espressione su cui il ricorrente ha concentrato la sua attenzione, ampliava bensì quanto era stato detto nella sentenza di primo grado, ma ne coglieva comunque l'aspetto, su cui poi la corte d'appello si è soffermata - quello del rapporto tra intento diffamatorio e convincimento della verità dei fatti addebitati nell'esposto al professionista.
3. - Il terzo motivo denunzia vizi di violazione di norme di diritto e vizi di difetto di motivazione su punto decisivo (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2043 e 2059 cod. civ. ed all'art. 185 cod. pen.). È chiesta la cassazione della parte della sentenza relativa al secondo dei due esposti.
Si sono già indicate le ragioni della decisione presa sul punto dalla corte d'appello.
Il tribunale aveva accertato che il convenuto, nel rivolgersi al consiglio dell'ordine per lamentare che il professionista avesse ritirato e trattenuto soldi che avrebbe dovuto invece riconsegnare a lui ed ai suoi fratelli, non era stato mosso da un intento calunnioso.
La corte d'appello ha considerato che tanto bastava a far ritenere del pari carente la volontà di diffamare, perché l'interessato non aveva impiegato espressioni non richieste dalla necessità di riferire i fatti, ma s'era limitato a portare a conoscenza del consiglio dell'ordine, perché adottasse i provvedimenti di sua competenza, un fatto che reputava effettivamente avvenuto. La critica del ricorrente si sostanzia in questo argomento. Il tribunale aveva distinto espressioni usate per presentare il complesso della condotta del professionista come preordinata a porsi nelle condizioni di poter far proprie le somme affidategli e la finale attribuzione del fatto d'essersi poi trattenuto il residuo di quelle somme: su questa base aveva distinto tra volontà di diffamare e volontà di calunniare e mentre aveva ritenuto sussistere la prima, aveva escluso la seconda.
La corte d'appello, invece, dall'essere stata la volontà di calunniare esclusa ha tratto la conclusione di escludere anche la volontà di diffamare, ma l'ha fatto senza soffermarsi sul contenuto invece diffamatorio del modo impiegato per esporre il fatto. Il motivo non è fondato.
Queste le ragioni.
3.1. - La calunnia non si configura, per difetto di dolo, quando chi denuncia un comportamento altrui costituente reato crede che la persona da lui indicata l'abbia effettivamente commesso. Ma anche la verità del fatto attribuito non vale ad escludere la diffamazione, quando i modi usati siano da sè lesivi della reputazione altrui (art. 596, ultimo comma, cod. pen.). Per converso, gli interessati, nell'atto in cui si rivolgono ad un consiglio dell'ordine perché adotti i provvedimenti volti a ricondurre il comportamento del professionista alla osservanza dei suoi doveri, hanno certo il diritto di esporre i fatti e non possono essere considerati colpevoli di diffamazione, se sono i suoi comportamenti a ledere la reputazione del professionista. Ma non per questo può essere loro consentito di esporli in modo che, travalicando la necessità di riferire i fatti in funzione dei provvedimenti richiesti, li carichi di ulteriori valenze lesive. La scriminante prevista dal primo comma dell'art. 598 cod. pen. si applica infatti alle offese che concernono l'oggetto della causa o del procedimento amministrativo, in quanto siano contenute negli atti difensivi scambiati a contraddittorio stabilito, non in quelli che hanno la funzione di dare inizio al procedimento e che, diversamente dai primi, si prestano a più meditata riflessione e non soggiacciono alla necessità dialettica di superare le tesi avversarie (Corte cost., ord. 26 luglio 1988 n. 889). Questi principi non sono stati però trascurati dalla corte d'appello.
Come si desume dal raffronto con la decisione assunta sul primo dei due esposti, la corte d'appello, a proposito delle espressioni usate nel secondo ha considerato che esse non avevano travalicato la necessità di esporre e chiarire i fatti, che la parte veniva denunciando nell'esposto, sorretta dalla convinzione che così si fossero svolti.
Sicché si è in presenza di una valutazione di merito, condotta in base ad un corretto criterio giuridico, e non sindacabile, perché rientrante nell'arco delle valutazioni consentite dal prudente apprezzamento dei fatti.
4. - Il quarto ed ultimo motivo del ricorso principale denunzia un vizio di violazione di nullità della sentenza per violazione di norme sul procedimento oltre a vizi di difetto di motivazione (art. 360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 16, 38, 39, 112, 342, 345 e 189 dello stesso codice).
Il ricorrente lamenta che la corte d'appello, ridotto da 20 a 10 milioni il risarcimento del danno morale, l'abbia condannato a restituire la metà della somma di L. 31.114.378, che il giudice dell'esecuzione gli aveva assegnato come quella complessivamente dovutagli a conclusione del processo di esecuzione forzata condotto sulla base della sentenza poi parzialmente riformata. La critica svolta è la seguente.
Quando è messa in esecuzione una sentenza di condanna al pagamento di somma di denaro, e ciò avviene mediante espropriazione di crediti presso terzi, spetta al giudice dell'esecuzione, nel pronunciare l'ordinanza di assegnazione, determinare l'ammontare della somma dovuta al creditore.
Contro questa determinazione il debitore può reagire con specifici mezzi e, nel caso, l'altra parte aveva promosso tra opposizioni all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi quattro giudizi. Siccome aveva statuito anche sulle spese e i diritti, che il giudice dell'esecuzione aveva determinato nella misura ritenuta dovuta e che costituivano oggetto di separato giudizio, la corte d'appello aveva violato le norme richiamate nell'epigrafe del motivo e creato i presupposti per un conflitto di giudicati.
Anche questo motivo non è fondato.
4.1. - L'ordinanza di assegnazione - richiamata nella sentenza e nel motivo - è compresa tra gli atti depositati dal ricorrente. Da essa risulta che il giudice dell'esecuzione aveva assegnato all'attuale ricorrente L. 33.601.246.
Di queste, L.
2.486.868 corrispondevano alle spese del processo di esecuzione.
L. 31.114.378 rappresentavano, invece, il credito indicato nel precetto e gli interessi sul capitale nel frattempo maturati. È metà di questa seconda somma che la corte d'appello ha condannato il ricorrente a restituire al suo avversario.
Dunque, la condanna alla restituzione non ha interferito sulla liquidazione delle spese del processo fatta dal giudice dell'esecuzione.
Per il resto si deve richiamare quanto dispongono gli artt. 389 e 336, secondo comma, cod. proc. civ.
Dai quali si desume che la riforma della sentenza estende i suoi effetti ai provvedimenti dipendenti dalla sentenza riformata, sicché la parte nei cui confronti è stata portata a compimento una esecuzione - in tutto o in parte - ingiusta, perché relativa ad un credito poi riconosciuto inesistente, ha diritto di ottenere la restituzione di quanto ha pagato e può chiedere tale restituzione già al giudice di appello, con una domanda che può essere proposta sino alla precisazione delle conclusioni, se l'esecuzione si è conclusa dopo che l'appello era stato proposto, come nel caso è avvenuto - l'appello è stato proposto il 6.2.1999, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione è del 6.3.1999.
5. Il ricorso principale è in conclusione rigettato.
6. Il ricorso incidentale è ammissibile - non sono fondate le eccezioni al riguardo opposte dal ricorrente.
È stato infatti proposto con controricorso notificato il 25.10.2000, perciò nel rispetto del termine di quaranta giorni (art. 370 cod. proc. civ.) dalla notifica del ricorso principale, avvenuta il
15.9.2000.
Non rileva che la sentenza fosse stata notificata il 7.7.2000, perché, se pure ha lasciato trascorrere il termine per impugnare la sentenza o vi ha prestato acquiescenza, la parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale può proporre impugnazione incidentale senza limiti di oggetto (art. 334 cod. proc. civ., come interpretato dalla sentenza 7 novembre 1989 n. 4640 delle sezioni unite). Il difensore che ha sottoscritto il ricorso per la parte è poi munito di procura che non è da considerare priva del requisito della specialità (richiesto dall'art. 365 cod. proc. civ.). È da qualificare speciale la procura, non conferita con atto separato, se dalla copia notificata alla controparte consta che in calce od a margine dell'originale del ricorso è stata conferita al difensore che l'ha sottoscritto una procura, dalla quale non risulti che lo è stata per un atto diverso da quello per cui lo stesso difensore se ne è avvalso.
6.1. - Il ricorso contiene un motivo.
Vi è denunciata la violazione di norme di diritto (art. 360 nn. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1227 e 2056 cod. civ.).
La parte lamenta che nella liquidazione del danno morale a favore dell'attore non si sia tenuto conto del fatto che era stato lo stesso attore, col suo atteggiamento provocatorio, ad indurlo a reagire nel modo che i giudici avevano ritenuto offensivo.
Il motivo è inammissibile.
6.2. - La sentenza impugnata contiene la seguente espressione "non essendovi neppure elementi per ritenere che il OL con la sua condotta abbia aggravato il danno".
Questo enunciato, dai giudici di secondo grado, è stato opposto alla censura, contenuta nell'atto d'appello, con cui la parte aveva lamentato che il tribunale non avesse tenuto conto, nel determinare il danno, di quanto dispone l'art. 1227 cod. civ. E la censura era stata svolta dicendo che "il suddetto articolo prevede una responsabilità della parte che richiede il risarcimento, se la stessa non si sia attivata ad editare i presunti danni usando l'ordinaria diligenza ed (sic) evitare il maggior danno". Il motivo è stato dunque interpretato dalla corte d'appello come rivolto ad ottenere l'applicazione di quanto dispone il secondo comma dell'art. 1227 cod. civ. - il quale non accorda risarcimento per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Nel ricorso, invece, in quanto ci si riferisce al rapporto tra provocazione e successiva reazione diffamatoria si prospetta una questione diversa, che riguarda l'applicazione del primo comma dell'art. 1227, perché evoca il caso del comportamento colposo del danneggiato che concorre con quello del danneggiante a cagionare l'evento lesivo.
Se non che non può per la prima volta sollevarsi davanti alla Corte, sotto la specie di vizio di violazione di norma di diritto, una questione di tale tipo, se la esatta applicazione della norma al fatto postula un accertamento di merito e questo non è stato chiesto nel precedente grado di giudizio.
Se mai, la parte avrebbe dovuto sostenere d'aver sottoposto all'esame della corte d'appello appunto la questione della provocazione e che la corte d'appello non l'aveva esaminata, per aver male interpretato il motivo d'impugnazione.
Ma non è stata questa la ragione di illegittimità della decisione addotto per chiederne la cassazione.
7. Anche il ricorso incidentale è rigettato.
8. Le spese del giudizio di cassazione, data la soccombenza reciproca, possono essere compensate integralmente.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi li rigetta e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 14 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2002