Sentenza 19 giugno 2002
Massime • 2
L'onere di depositare in cancelleria l'assegno bancario, posto a carico del possessore che esercita l'azione causale prevista dall'art. 58, comma secondo, del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1376, non è riconducibile alla categoria dei presupposti processuali e neppure alle condizioni dell'azione, ma costituisce solo una cautela prevista al fine di evitare al debitore il rischio di una duplicazione di pagamento; ne consegue che il titolo può essere depositato anche nel corso del giudizio, sia di primo che di secondo grado, sicché l'omesso deposito di esso non impedisce neppure l'emissione del decreto ingiuntivo.
Il ricorrente per cassazione che lamenti il vizio di motivazione consistente nel non aver la sentenza impugnata in alcun modo trattato una questione implicante un accertamento in fatto, ha l'onere, al fine di evitare una pronuncia di inammissibilità per novità della censura, di allegare non solo la già avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente abbia a ciò provveduto, per dar modo alla Corte di cassazione di controllare la veridicità di tale asserzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/2002, n. 8932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8932 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CRIVELLARO INDUSTRIA SALOTTI S.R.L., in persona del legale rappresentante, domiciliata per legge presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Bertoli con procura speciale apposta in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
DE RL TI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia, n. 195, presso l'avv. Sergio Vacirca, che, unitamente all'avv. Luigi Locatello, lo rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Pordenone n. 16 in data 4 giugno 1999 (R.G. 126/1998);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.3.2002 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Vacirca, udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Pordenone, in accoglimento dell'appello di TI De AR, ha riformato la sentenza del Pretore della stessa sede, rigettando l'opposizione proposta dalla Crivellaro Industria Salotti s.r.l. contro il decreto che le ingiungeva di pagare al De AR la somma di L. 10.674.000, decreto che ha confermato. Il De AR aveva azionato il credito, in via monitoria, sulla base di assegno bancario emesso dalla società per l'importo indicato in pagamento delle spettanze relative al cessato rapporto di agente di commercio, come calcolate dalla società medesima, che tuttavia lo aveva in seguito diffidato dal porre all'incasso il titolo. La società aveva motivato l'opposizione a decreto con l'errore commesso nei conteggi, poiché il credito dell'agente ammontava in realtà a sole L. 554.654. Il Tribunale ha giudicato infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda del De AR, sollevata ai sensi dell'art. 58, comma secondo, l. ass., per omesso deposito del titolo al momento della proposizione del ricorso per ingiunzione, perché era stata esercitata azione cartolare e non causale;
ha ritenuto che il conteggio redatto dalla società costituisse non transazione come assumeva il De AR ma riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., a fronte del quale non era stata fornita idonea prova dell'erroneo pagamento di somme maggiori di quelle spettanti all'agente.
La cassazione della sentenza è domandata dalla società con due motivi di ricorso. Resiste con controricorso TI De AR, ulteriormente precisato con memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione
1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, motivazione insufficiente e contraddittoria, erroneo apprezzamento delle risultanze di causa.
Si sostiene che il Tribunale ha qualificato cartolare, e non causale, l'azione proposta con il ricorso per ingiunzione in contrasto con le deduzioni ivi contenute circa la natura del rapporto intercorso tra le parti e l'asserita, secondo la tesi del De AR, definizione transattiva di essi consacrata in apposito documento.
1.1. Il motivo non può trovare accoglimento, ancorché per motivi di diritto diversi ed assorbenti rispetto a quelli contenute nella sentenza impugnata (art. 384, comma secondo, c.p.c.).
1.2. Il Tribunale ha accertato in fatto che il titolo non era stato depositato unitamente al ricorso per decreto di ingiunzione, ma solo con la costituzione in appello.
Ciò era sufficiente per ritenere in ogni caso infondata l'eccezione della società, indipendentemente dall'indagine rivolta a stabilire se fosse stata proposta azione causale o cartolare.
1.3. Infatti la giurisprudenza della Corte, ha precisato che l'onere del deposito in cancelleria dell'assegno bancario, ai fini dell'offerta di restituzione del titolo, posto a carico del possessore che esercita l'azione causale dall'art. 58, comma 2^, del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 - al pari di quello previsto per la cambiale ai sensi dell'art. 66, comma 3^, del R.D 14 dicembre 1933, n. 1669 -, è stabilito al solo fine di evitare al debitore stesso il rischio di una duplicazione del pagamento. Donde l'affermazione che l'adempimento dell'onere non è riconducibile alla categoria dei presupposti processuali ovvero delle condizioni dell'azione, ma attiene ai requisiti per l'esame del merito della domanda e la sua inosservanza è rilevabile solo su eccezione di parte;
conseguentemente, l'attore può assolvere l'onere, eliminando il suddetto rischio, nel corso del giudizio, anche di secondo grado, sicché l'omesso deposito del titolo non impedisce neppure l'emanazione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 2 maggio 1991, n. 4786; 2 febbraio 1998, n. 1024; 19 aprile 2000, n. 5086).
2. Il secondo motivo di ricorso denuncia errore di fatto per erronea qualificazione giuridica del documento 4.7.96 posto a base dell'ingiunzione.
Deduce la ricorrente che il Tribunale ha erroneamente qualificato come riconoscimento del debito una dichiarazione proveniente dal De AR che costituiva una semplice quietanza;
che l'errore di fatto nella determinazione della somma pagata con l'assegno risultava comprovato dal comportamento processuale dell'agente, il quale aveva fatto valere nel giudizio di opposizione a decreto crediti provvigionali ulteriori e diversi;
che l'applicazione delle norme dell'accordo economico collettivo avrebbe consentito, sulla base delle fatture, di calcolare esattamente le spettanze dovute alla cessazione del rapporto (indennità di mancata preavviso, indennità suppletiva di clientela, saldo provvigioni dell'ultimo trimestre 1995); che l'errore nella determinazione della somma complessiva era stato dovuto: a) all'inclusione nel conteggio di L. 8.769.660, che era invece l'importo provvigionale che costituiva la base di computo delle indennità di preavviso e di clientela;
b) all'omissione della detrazione delle ritenute di acconto;
che tutto questo poteva essere agevolmente ricavato dalle risultanze di causa.
2.1. Anche questo motivo non può trovare accoglimento. In primo luogo, è conforme al diritto l'affermazione del Tribunale secondo cui l'onere di provare l'inesistenza, o il minore ammontare, del credito del De AR rispetto all'importo recato dall'assegno bancario, ricadeva sulla società ingiunta. Si tratta di un effetto in ogni caso collegato all'emissione del titolo di credito in favore del De AR.
2.2. Infatti, nella prospettiva dell'azione cartolare esercitata dal De AR, quale legittimo portatore del titolo, doveva ritenersi che la società avesse opposto le eccezioni personali, fondate sul rapporto causale, a norma dell'art. 1993, comma 1^, C.C. Nella prospettiva dell'azione causale, la situazione si presentava del tutto identica perché l'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, deve in ogni caso essere considerato come una promessa di pagamento, e pertanto, secondo la disciplina dell'art. 1988 c.c., comporta una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, invalidità o estinzione di tale rapporto (sul punto la giurisprudenza è assolutamente pacifica:
cfr., tra le tante, Cass. 2 settembre 1998, n. 8721; 19 aprile 1995, n. 4368).
2.3. Ne discende che, sotto il profilo dell'onere della prova, non assume rilievo decisivo l'interpretazione della scrittura in data 4 luglio 1996 - di cui il Tribunale ha escluso, ed il punto non è oggetto di contestazione, il contenuto di transazione - recante il conteggio delle spettanze dell'agente a seguito della cessazione del rapporto, se, cioè, avesse la natura negoziale di riconoscimento del debito (come ritenuto dalla sentenza impugnata) o fosse una mera quietanza come assume la ricorrente.
14. Nè il Tribunale si è discostato dal principio di diritto secondo il quale, con riguardo all'azione esercitata dal prenditore di un assegno bancario nei confronti del traente, la presunzione prevista dagli art. 1988 e 1992 c.c. circa l'esistenza della causa debendi ha carattere relativo e può essere superata dalla prova contraria, prova contraria che è possibile desumere da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito, anche, quindi, dallo stesso creditore (cfr. Cass. 9 agosto 1994, n. 7348).
2.5. Il motivo di ricorso, in effetti, si risolve in contestazione diretta del giudizio del Tribunale, secondo cui mancava la prova dell'inesistenza (o del minore ammontare) del credito del De AR, senza denunciare vizi riconducibili allo schema dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Innanzi tutto, se è pacifico che la somma recata dall'assegno si riferiva a crediti derivanti dal rapporto di agenzia, non si precisa però quale prova fosse stata fornita della sua imputazione a determinati crediti e non ad altri, come ad es. differenze sulle provvigioni liquidate.
Nè si vede come avrebbe potuto essere decisiva sul punto la valutazione del comportamento processuale del De AR, consistito nell'aver rivendicato crediti di importo maggiore rispetto alla somma portata dall'assegno.
Ammesso, come sembra adombrare la ricorrente, che proprio dalla scrittura (quietanza o riconoscimento del debito che fosse), si sarebbero potuti desumere elementi in grado di comprovare l'erroneità del conteggio, il contenuto del documento non è riportato nel ricorso in violazione del principio di autosufficienza, precludendo in tal modo alla Corte la verifica di vizi della motivazione su punti decisivi.
Ma, più in generale, con riguardo a tutti gli altri fatti e circostanze che sarebbero stati in grado, secondo la ricorrente, di fornire la prova dell'inesistenza del credito dell'agente (essere la somma di L.
8.769.660 corrispondete alle provvigioni liquidate per l'anno precedente e costituente, quindi, base di calcolo per la determinazione delle indennità di fine rapporto;
ammontare di queste ultime secondo le disposizioni degli accordi collettivi), in tanto la loro mancata valutazione può essere dedotta nel giudizio di legittimità come vizio di motivazione in quanto risultino precisamente individuati i termini e i modi della loro sottoposizione al vaglio del giudice del merito.
Nella specie, perciò, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale, qualora una determinata questione che implichi un accertamento in fatto non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente per cassazione che richiami tale questione in sede di legittimità denunciando sul punto il vizio di omessa motivazione, per evitare una pronuncia di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere di allegare non solo la già avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente abbia a ciò provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare la veridicità di tale asserzione. (cfr. da ultimo, Cass. 10 luglio 2001, n. 9336).
3. In ordine al regolamento delle spese del processo di cassazione, ritiene la Corte che il diverso segno delle decisioni di merito giustifichi la compensazione per l'intero ammontare.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del processo di cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2002