Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/2002, n. 8932
CASS
Sentenza 19 giugno 2002

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L'onere di depositare in cancelleria l'assegno bancario, posto a carico del possessore che esercita l'azione causale prevista dall'art. 58, comma secondo, del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1376, non è riconducibile alla categoria dei presupposti processuali e neppure alle condizioni dell'azione, ma costituisce solo una cautela prevista al fine di evitare al debitore il rischio di una duplicazione di pagamento; ne consegue che il titolo può essere depositato anche nel corso del giudizio, sia di primo che di secondo grado, sicché l'omesso deposito di esso non impedisce neppure l'emissione del decreto ingiuntivo.

Il ricorrente per cassazione che lamenti il vizio di motivazione consistente nel non aver la sentenza impugnata in alcun modo trattato una questione implicante un accertamento in fatto, ha l'onere, al fine di evitare una pronuncia di inammissibilità per novità della censura, di allegare non solo la già avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente abbia a ciò provveduto, per dar modo alla Corte di cassazione di controllare la veridicità di tale asserzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/2002, n. 8932
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8932
    Data del deposito : 19 giugno 2002

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