Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2010, n. 18545
CASS
Sentenza 7 aprile 2010

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Massime1

Il divieto di revoca del sequestro delle cose soggette a confisca obbligatoria, previsto dall'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., non trova applicazione analogica in riferimento al fucile da caccia sequestrato per la violazione della legge sulla caccia, poiché l'arma, ai sensi dell'art. 28, comma secondo, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, è soggetta a confisca solo in caso di condanna. (In motivazione la Corte ha precisato che la detenzione del fucile da caccia non è vietata in modo assoluto, essendo la stessa possibile previa autorizzazione, né detta arma costituisce una cosa intrinsecamente pericolosa).

Commentario1

  • 1Il divieto di restituzione di cui all'art. 324 comma 7 c.p.p.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 ottobre 2019

    (Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 324, c. 7) Il fatto Il Tribunale di Bologna, sezione delle impugnazioni cautelari penali, annullava, per difetto di motivazione, il decreto del 17 giugno 2018 con cui il pubblico ministero aveva convalidato il sequestro probatorio effettuato d'urgenza dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 544-ter e 727 cod. pen., di numerosi uccelli tenuti dall'indagato in isolamento per essere utilizzati come richiami, nonché delle gabbie che li ospitavano e di alcuni bastoni con rivestimento colloso idonei alla cattura di uccelli in libertà. Per l'effetto il Tribunale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2010, n. 18545
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18545
Data del deposito : 7 aprile 2010

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