Sentenza 7 aprile 2010
Massime • 1
Il divieto di revoca del sequestro delle cose soggette a confisca obbligatoria, previsto dall'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., non trova applicazione analogica in riferimento al fucile da caccia sequestrato per la violazione della legge sulla caccia, poiché l'arma, ai sensi dell'art. 28, comma secondo, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, è soggetta a confisca solo in caso di condanna. (In motivazione la Corte ha precisato che la detenzione del fucile da caccia non è vietata in modo assoluto, essendo la stessa possibile previa autorizzazione, né detta arma costituisce una cosa intrinsecamente pericolosa).
Commentario • 1
- 1. Il divieto di restituzione di cui all'art. 324 comma 7 c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 ottobre 2019
(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 324, c. 7) Il fatto Il Tribunale di Bologna, sezione delle impugnazioni cautelari penali, annullava, per difetto di motivazione, il decreto del 17 giugno 2018 con cui il pubblico ministero aveva convalidato il sequestro probatorio effettuato d'urgenza dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 544-ter e 727 cod. pen., di numerosi uccelli tenuti dall'indagato in isolamento per essere utilizzati come richiami, nonché delle gabbie che li ospitavano e di alcuni bastoni con rivestimento colloso idonei alla cattura di uccelli in libertà. Per l'effetto il Tribunale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2010, n. 18545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18545 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 07/04/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 537
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 44824/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di De OS AT, nato a [...] il 9 aprile del 1942 e De OS IG, nato a [...] il 25 ottobre del 1962;
avverso l'ordinanza del tribunale della libertà di Ragusa del 23 ottobre del 2009;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. PETTI Ciro;
sentito il Procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue. IN FATTO
Il tribunale del riesame di Ragusa con ordinanza del 23 ottobre del 2009 dichiarava inefficace il provvedimento di convalida del sequestro probatorio di due fucili da caccia disposto in danno di De OS AT e De OS IG, quali indagati per il reato di cui al D.Lgs. n. 157 del 1992, art. 30, comma 1, per avere esercitato la caccia in zona dove la stessa era vietata e segnatamente nella zona Pantani Longarini del Comune di Ispica. Il decreto di sequestro è stato dichiarato inefficace perché il provvedimento del tribunale non era intervenuto nel termine prescritto. Il tribunale, nonostante l'inefficacia del decreto, ha rigettato l'istanza di restituzione a norma dell'art. 324 c.p.p., comma 7 trattandosi di oggetti per i quali è prevista la confisca obbligatoria in caso di condanna. Nel merito ha affermato che la mancata tabellazione della zona del presunto divieto non comportava alcuna conseguenza di carattere penale, ma aveva effetto solo nell'ambito amministrativo. Ricorrono per cassazione i due indagati deducendo:
violazione di legge per omessa indicazione specifica della finalità probatoria;
omessa motivazione anche sull'obbligatorietà della confisca;
illegittimità del D.A. n. 634 del 2009, art. 9 che vieta l'esercizio venatorio nelle zone sottoposte a protezione;
insussistenza del reato per l'omessa delimitazione della zona. IN DIRITTO
Il ricorso va accolto.
È assorbente il rilievo che il divieto di restituzione previsto dall'art. 324 c.p.p., comma 7, si riferisce testualmente alle cose soggette a confisca obbligatoria, ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2, e, cioè:
1) alle cose che costituiscono il prezzo del reato;
2) alle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
Il D.Lgs. n. 157 del 1992, art. 28, comma 2 dispone la confisca dell'arma utilizzata per la caccia solo in caso di condanna. Orbene, l'estensione della disposizione di cui all'art. 324 c.p.p., comma 7, a tutti i casi di confisca obbligatoria, diversi da quelli ricadenti nella previsione dell'art. 240 c.p., comma 2, costituisce un'applicazione analogica della norma, la quale non è corretta sul piano ermeneutico, pur trattandosi di disposizione processuale, dovendo essere, considerata la particolare funzione che il divieto di restituzione assolve con riferimento alle cose indicate dalla disposizione espressamente richiamata dalla norma che regola il procedimento di riesame (cfr. per una decisione conforme con riferimento alla previsione della confisca obbligatoria Cass sez. 3, n. 2949 del 2005, Gazziero, rv 230868; cass n. 44279 del 2997). La confisca obbligatoria richiamata dall'art. 324 c.p.p., comma 1, si riferisce, infatti, alle cose intrinsecamente pericolose o illecite, la cui mera detenzione o uso assume carattere criminoso, sicché la restituzione delle stesse determinerebbe la prosecuzione ovvero la ripresa dell'attività illecita, che, il divieto di restituzione mira ad impedire.
Diversamente accade nelle ipotesi di confisca prevista dalla legge quale conseguenza della sentenza di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., poiché in dette ipotesi la confisca consegue solo all'accertamento che l'uso di determinate cose sia avvenuto illecitamente, mentre la detenzione ovvero la disponibilità delle stesse, se debitamente autorizzate, non costituisce reato, sicché la confisca assolve ad una funzione repressiva dell'uso illecito delle medesime cose nei confronti dell'autore della violazione.
Il fucile da caccia non è una cosa intrinsecamente pericolosa la cui detenzione costituisce di per sè reato perché può essere detenuto dal cacciatore previa autorizzazione. Non si tratta quindi di cosa la cui detenzione è vietata in modo assoluto.
Va quindi disposta la restituzione di quanto in sequestro. Gli altri motivi sin devono ritenere assorbiti anche a seguito della dichiarazione d'inefficacia del sequestro.
P.Q.M.
La Corte letto l'art. 620 c.p.p. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata restituzione di quanto in sequestro, di cui ordina la restituzione agli aventi diritto. Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010