CASS
Sentenza 9 febbraio 2023
Sentenza 9 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/02/2023, n. 4024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4024 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4361/2015 R.G. proposto da: ERRE 2 SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BOEZIO 16, presso lo studio dell’avvocato LA AN ([...]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LA FLAVIA ([...]) - ricorrente TONIETTO RUGGERO, OD GI, CANTU' FLAVIO FAUSTO RENATO, SAVIOTTI AGOSTINO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BOEZIO 16, presso lo studio dell’avvocato LA AN ([...]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LA FLAVIA ([...]) - ricorrenti contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende;
-controricorrente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 4274/2014 depositata il 09/08/2014. Civile Sent. Sez. 5 Num. 4024 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: LA ROCCA GIOVANNI Data pubblicazione: 09/02/2023 2 di 4 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 29 settembre 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Giovanni La Rocca;
Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. FATTI DI CAUSA La CTR Lombardia, con la sentenza n. 4274/2014, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP Milano n. 273/40/2012 che, sui ricorsi riuniti della Erre 2 sas di TT GE e C. dei soci TT IE, Cantù FL ST TO, HE IO, OT ST, aveva annullato gli avvisi di accertamento per l’anno 2006 emessi nei confronti della società per IRES, IRAP e IVA, a seguito dell’accertamento di maggiori redditi non contabilizzati, e nei confronti dei singoli soci per trasparenza ex art. 5 TUIR. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso, con atti separati, la società (ora Erre 2 srl) e i soci affidandosi ad otto motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Società e soci hanno proposto identici motivi e, segnatamente, hanno dedotto quanto segue: con il primo motivo, violazione o falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, 132 comma 2 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., lamentando la nullità della sentenza d’appello; con il secondo motivo, violazione o falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, 132 comma 2 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., lamentando la nullità della sentenza di primo grado;
3 di 4 con il terzo motivo, violazione o falsa applicazione degli artt. 331 c.p.c. e 111 cost., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio, nel giudizio davanti alla CTR, nei riguardi di un litisconsorte necessario, HE IO, a cui non era stato notificato l’atto d’appello; con il quarto motivo, violazione o falsa applicazione degli artt. 39 comma 1 lett. d) e 42 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; con il quinto motivo, violazione o falsa applicazione degli artt. 39 comma 2 lett. d) e 42 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; con il sesto motivo, violazione dell’art. 111 cost. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; con il settimo motivo, violazione degli artt. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, 345 c.p.c. e 111 cost. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.; con l’ottavo motivo, omesso esame circo un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.. 2. E’ pregiudiziale il terzo motivo, attinente alla regolarità del contraddittorio, che è fondato. In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento del maggior reddito delle società di persone e dei soci delle stesse, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche d’appello, è affetta da radicale nullità ed il procedimento deve essere rinviato al giudice del merito (Cass. n. 1472 del 2018). Nel caso in esame il contraddittorio nel giudizio d’appello non era integro in quanto il socio IO HE non si era costituito e non risulta che la notifica dell’atto di gravame sia andata a buon fine. Manca, infatti, l’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata inviata al socio HE. 4 di 4 La stessa Agenzia controricorrente ha contestato solo formalmente il motivo, senza indicare diverse emergenze, concludendo in subordine per il rinvio al giudice d’appello al fine di consentire l’integrazione del contraddittorio nei confronti del socio pretermesso. 3. Gli altri motivi restano assorbiti. 4. In conclusione, accolto il terzo motivo di ricorso e assorbiti gli altri, si deve dichiarare la nullità del giudizio d’appello e cassare la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, dichiara la nullità del giudizio d’appello e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,
-controricorrente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 4274/2014 depositata il 09/08/2014. Civile Sent. Sez. 5 Num. 4024 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: LA ROCCA GIOVANNI Data pubblicazione: 09/02/2023 2 di 4 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 29 settembre 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Giovanni La Rocca;
Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. FATTI DI CAUSA La CTR Lombardia, con la sentenza n. 4274/2014, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP Milano n. 273/40/2012 che, sui ricorsi riuniti della Erre 2 sas di TT GE e C. dei soci TT IE, Cantù FL ST TO, HE IO, OT ST, aveva annullato gli avvisi di accertamento per l’anno 2006 emessi nei confronti della società per IRES, IRAP e IVA, a seguito dell’accertamento di maggiori redditi non contabilizzati, e nei confronti dei singoli soci per trasparenza ex art. 5 TUIR. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso, con atti separati, la società (ora Erre 2 srl) e i soci affidandosi ad otto motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Società e soci hanno proposto identici motivi e, segnatamente, hanno dedotto quanto segue: con il primo motivo, violazione o falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, 132 comma 2 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., lamentando la nullità della sentenza d’appello; con il secondo motivo, violazione o falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, 132 comma 2 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., lamentando la nullità della sentenza di primo grado;
3 di 4 con il terzo motivo, violazione o falsa applicazione degli artt. 331 c.p.c. e 111 cost., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio, nel giudizio davanti alla CTR, nei riguardi di un litisconsorte necessario, HE IO, a cui non era stato notificato l’atto d’appello; con il quarto motivo, violazione o falsa applicazione degli artt. 39 comma 1 lett. d) e 42 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; con il quinto motivo, violazione o falsa applicazione degli artt. 39 comma 2 lett. d) e 42 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; con il sesto motivo, violazione dell’art. 111 cost. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; con il settimo motivo, violazione degli artt. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, 345 c.p.c. e 111 cost. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.; con l’ottavo motivo, omesso esame circo un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.. 2. E’ pregiudiziale il terzo motivo, attinente alla regolarità del contraddittorio, che è fondato. In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento del maggior reddito delle società di persone e dei soci delle stesse, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche d’appello, è affetta da radicale nullità ed il procedimento deve essere rinviato al giudice del merito (Cass. n. 1472 del 2018). Nel caso in esame il contraddittorio nel giudizio d’appello non era integro in quanto il socio IO HE non si era costituito e non risulta che la notifica dell’atto di gravame sia andata a buon fine. Manca, infatti, l’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata inviata al socio HE. 4 di 4 La stessa Agenzia controricorrente ha contestato solo formalmente il motivo, senza indicare diverse emergenze, concludendo in subordine per il rinvio al giudice d’appello al fine di consentire l’integrazione del contraddittorio nei confronti del socio pretermesso. 3. Gli altri motivi restano assorbiti. 4. In conclusione, accolto il terzo motivo di ricorso e assorbiti gli altri, si deve dichiarare la nullità del giudizio d’appello e cassare la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, dichiara la nullità del giudizio d’appello e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,