Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/2002, n. 6494
CASS
Sentenza 7 maggio 2002

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Ove la retribuzione del lavoratore subordinato consista, in tutto o in parte, in prestazioni in natura, la determinazione del relativo valore ai fini contributivi è attribuita, a norma dell'art. 29 del d.P.R. n. 797 del 1955 (e dell'art. 30 del d.P.R. n. 1124 del 1965 per i premi dovuti all'INAIL), al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che provvede con apposito decreto, a meno che la prestazione in natura non abbia un valore monetario certo e facilmente accertabile, senza il ricorso a criteri discrezionali e senza alcuna conseguente discriminazione fra i soggetti tenuti alla contribuzione; ne consegue che, allorché la determinazione ministeriale sia necessaria ma non sia di fatto intervenuta, non può ritenersi insorta in concreto alcuna obbligazione contributiva, senza che l'ente previdenziale, sostituendosi al Ministro, possa direttamente procedere alla determinazione del valore della suddetta prestazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/2002, n. 6494
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6494
    Data del deposito : 7 maggio 2002

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