Sentenza 14 giugno 1999
Massime • 1
A seguito dell'abrogazione del D.M. 432/95 conv. In legge 834/95, il terzo comma dell'art.7 cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art.17 legge 374/94, che attribuiva al giudice di pace la competenza nei limiti di valore di lire 30 milioni per le cause di opposizione alle ingiunzioni "ex lege" 689/81 che non comportassero applicazione di sanzioni accessorie, la suddetta norma abrogata non può essere ritenuta rimasta in vita neppure allorquando essa fosse richiamata in un diverso contesto normativo (vedi il richiamo operato in tema di violazione delle norme della circolazione stradale dall'art. 205 cod.strad. approvato con D.L.G. 30 aprile 1992 n.285). Ne deriva che rientra nella competenza del pretore la cognizione di tutte le opposizioni alle ingiunzioni "ex lege" n.689/81 emesse in tema di violazione della disciplina della circolazione stradale. Tale competenza sussiste anche quando l'opposizione sia rivolta contro l'iscrizione a ruolo e la conseguente cartella esattoriale, in mancanza della preventiva e tempestiva notificazione del provvedimento sanzionatorio.
Commentari • 3
- 1. Sanzione amministrativa cartella di pagamento opposizione atto presupposto omessa conoscenza termineAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 ottobre 2017
- 2. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 13/07/2000 n° 491Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
- 3. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 13/07/2000 n° 489Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/1999, n. 5852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5852 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Presidente -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sulla istanza di REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Giudice di pace di POTENZA, con ordinanza del 07/10/97, nella causa iscritta al n^ 906/97 vertente tra
LL AO;
e
PREFETTURA DI POTENZA, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/03/99 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario DELLI PRISCOLI con le quali si chiede che la Corte di Cassazione accolga il ricorso, dichiarando la competenza del Pretore di Potenza. Svolgimento del processo
Con ricorso del 13 giugno 1996, il sig. AO VI propose, davanti al Pretore di Potenza, opposizione ad una cartella esattoriale (n. 5601814, notificata con avviso di mora il 22 maggio 1996) relativa ad una sanzione amministrativa per infrazioni al codice della strada, accertata dalla Polizia Stradale di Potenza, deducendo, tra l'altro, la tardiva, previa notificazione del relativo verbale di contravvenzione.
Il pretore, con sentenza del 17 marzo 1997, dichiarò la propria incompetenza per valore poiché, trattandosi di domanda di accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, essa andava proposta nelle forme ordinarie davanti al giudice normalmente competente per valore e per territorio, ossia innanzi al Giudice di pace di Potenza. Quest'ultimo giudice, con ordinanza del 7 ottobre 1997, ha chiesto il regolamento di competenza. Resiste con memoria la Prefettura di Potenza.
Motivi della decisione
Premesso che lo speciale procedimento previsto dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 e la relativa competenza per materia del Pretore sono applicabili anche nel caso in cui manchi l'ordinanza ingiunzione e la pretesa sanzionatoria si basi su un atto di diversa natura (Cass. 23 ottobre 1997, n. 10423), ed, in particolare, anche quando - come nel caso di specie - l'opposizione sia rivolta contro l'iscrizione a ruolo e la conseguente cartella esattoriale, in mancanza della preventiva e tempestiva notificazione del provvedimento sanzionatorio (Cass. 26 agosto 1996, n. 7830), va osservato che l'avvenuta, espressa abrogazione, ad opera del decreto legge 18 ottobre 1995, n. 432 (convertito poi nella legge 20 dicembre 1995, n. 534), del terzo comma dell'art. 7 del c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 17 della legge 21 novembre 1994, n. 374, istitutiva del giudice di pace, laddove a quest'ultimo giudice veniva attribuita la competenza - con il limite di valore di trenta milioni - per le cause di opposizioni alle ingiunzioni ex legge n. 689 del 1981, che non comportassero applicazioni di sanzioni accessorie),
comporta che la suddetta norma abrogata non possa essere ritenuta rimasta in vita neppure allorquando essa venisse richiamata in un diverso contesto normativo (nella fattispecie, vedi il richiamo operato, in tema di violazioni delle norme della circolazione stradale, dall'art. 205 del codice della strada approvato con D.LGS.30 aprile 1992, n. 285). Sicché, in seguito alla suddetta, espressa abrogazione, rientra nella competenza del Pretore la cognizione di tutte le opposizioni alle ingiunzioni ex legge n. 689 del 1981, emesse in tema di violazioni della disciplina della circolazione stradale (27 marzo 1997, n. 2733; 21 agosto 1998, n. 8310). Va, pertanto, dichiarata la competenza per materia e territorio del pretore di Potenza.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione, in sede di regolamento di competenza, dichiara la competenza del Pretore di Potenza a conoscere dell'opposizione alla cartella esattoriale proposta da AO VI con ricorso del 13 giugno 1996.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 1999