Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/1999, n. 5852
CASS
Sentenza 14 giugno 1999

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A seguito dell'abrogazione del D.M. 432/95 conv. In legge 834/95, il terzo comma dell'art.7 cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art.17 legge 374/94, che attribuiva al giudice di pace la competenza nei limiti di valore di lire 30 milioni per le cause di opposizione alle ingiunzioni "ex lege" 689/81 che non comportassero applicazione di sanzioni accessorie, la suddetta norma abrogata non può essere ritenuta rimasta in vita neppure allorquando essa fosse richiamata in un diverso contesto normativo (vedi il richiamo operato in tema di violazione delle norme della circolazione stradale dall'art. 205 cod.strad. approvato con D.L.G. 30 aprile 1992 n.285). Ne deriva che rientra nella competenza del pretore la cognizione di tutte le opposizioni alle ingiunzioni "ex lege" n.689/81 emesse in tema di violazione della disciplina della circolazione stradale. Tale competenza sussiste anche quando l'opposizione sia rivolta contro l'iscrizione a ruolo e la conseguente cartella esattoriale, in mancanza della preventiva e tempestiva notificazione del provvedimento sanzionatorio.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/1999, n. 5852
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5852
Data del deposito : 14 giugno 1999

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