Sentenza 27 luglio 1999
Massime • 1
A norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 - il quale dispone che, per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro, e che dalla retribuzione imponibile sono escluse alcune somme di cui la norma stessa fornisce un'indicazione tassativa - nel concetto di retribuzione imponibile devono essere comprese tutte le erogazioni (in denaro o in natura) provenienti dal datore di lavoro, che trovino la loro giustificazione semplicemente nella costanza del rapporto di lavoro e che, collegate con la causa del contratto di lavoro e senza autonomia rispetto ad essa, concorrano a formare "lato sensu" la retribuzione, non più limitata ai ristretti criteri economici di corrispettività. Ne consegue che le cosiddette differenze canone, corrisposte al lavoratore in base alla contrattazione collettiva per sollevarlo parzialmente dagli oneri conseguenti al trasferimento, sono da ricomprendere nel suddetto concetto. La corresponsione di tali emolumenti, infatti, pur non essendo in relazione di sinallagmaticità con la prestazione lavorativa è, tuttavia, ad essa riferibile sul piano delle modalità esterne e cioè con riguardo al luogo in cui la suddetta prestazione deve essere eseguita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/1999, n. 8140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8140 |
| Data del deposito : | 27 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Consigliere -
Dott. Corrado. GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. Guglielmo SIMONESCHI - rel. Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati ALDO BARTOLI, LEONARDO LIRONCURTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FINDOMESTIC SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell'avvocato PAOLO FANFANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERO AMENTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
INAIL;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 01709/96 proposto da:
INAIL, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati VITTORIO LAI, PASQUALE NAPOLITANO, PASQUALE VARONE, giusta delega in atti;
atto Notaio Tuccari Carlo Federico di Roma del 17/1/96 rep. 42629.
- ricorrente incidentale -
nonché contro
FINDOMESTIC SPA, INPS;
- intimati -
avverso la sentenza n. 568/95 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 15/11/95 r.g.n.344-363/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/99 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato Antonino SGROI per delega Avv. Aldo BARTOLI;
per delega Avv. Pasquale NAPOLITANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Firenze, sezione lavoro, confermando la sentenza di primo grado, respingeva le domande rispettivamente proposte dall'Inps e dall'Inail, per il pagamento dei contributi e dei premi computati sulle differenze canone, rispondenti alla differenza tra gli equi canone applicati dalla s.p.a. Findomestic per il godimento dell'alloggio e gli importi locativi dalla società effettivamente pagati, per le abitazioni reperite sul mercato, e concesse in sublocazione al personale. Riteneva in particolare il Tribunale, respinte preliminarmente le eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità del ricorso sollevate, già in primo grado, dall'Inps e dall'Inail, che il beneficio attribuito ai dipendenti, previsto dalla disciplina collettiva per un periodo di dieci anni, (art. 53 e 87 del c.c.n.l.), non aveva carattere retributivo, mancando di ogni corrispettività con la prestazione di lavoro, anche quale trattamento non continuativo e variabile.
Nè per il Tribunale il beneficio era riconducibile alla nozione di retribuzione data dal 1^ co. dell'art. 12 della legge n. 153/69, dato che anche per tale disposizione deve pur sempre sussistere una relazione causale tra l'erogazione e la prestazione di lavoro, rispondendo invece il beneficio in esame a mere esigenze datoriali di una migliore organizzazione aziendale;
ne' le differenze canone potevano ricondursi ai c.d. "fringe benefits" trattandosi di prestazioni cui restavano estranee le necessità del lavoratore. Sicché, concludeva il Tribunale, tale beneficio doveva considerarsi quale un mero rimborso spese, non suscettibile di inclusione nella base imponibile, ai sensi del n. 2 dell'art. 12, alla stregua di una anticipazione datoriale suscettibile di rimborso da parte del lavoratore. Il Tribunale rigettava altresì l'appello incidentale proposto dall'appellata, avverso il capo della decisione pretorile che aveva disposto la compensazione delle spese di primo grado, non rilevando il difetto di motivazione denunciato dalla stessa appellata. Avverso questa decisione propongono autonomi ricorsi per Cassazione l'Inps e l'Inail censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione. Si è costituita con controricorso la società intimata resistendo alle avversarie censure. Le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l'INPS deduce violazione dell'art. 12 della legge n. 153/69, posto che, diversamente da quanto deciso dal Tribunale, è riconducibile nella base imponibile, ai fini contributivi, ogni trattamento economico, quale le differenze canone, che sia corrisposto in dipendenza del rapporto di lavoro, ancorché di carattere non strettamente corrispettivo della prestazione di lavoro.
Con il secondo motivo deduce lo stesso Istituto violazione della medesima disposizione, là dove il Tribunale ha ritenuto che le differenze canone siano assimilabili ai rimborsi spese. perciò sottratte alla base contributiva ai sensi del n. 2 dell'art. 12, questi presupponendo che il lavoratore abbia effettuato una spesa in via di anticipazione, nella specie non ravvisabile nel trattamento in questione.
Con il terzo motivo deduce l'INPS che il Tribunale avrebbe dovuto inquadrare tale trattamento, dovuto in forza di disposizione contrattuale collettiva, nell'ambito dei c.d. fringe benfits, questi costituendo un vantaggio economico erogato dal datore di lavoro, direttamente o indirettamente ricollegabile al rapporto di lavoro. Con autonomo ricorso deduce l'INAIL, con il primo motivo, violazione degli artt. 29 e 41 del d.p.r. n. 1124/65, dell'art. 12 della legge n. 153/69, oltre a vizio di motivazione, rilevando l'erroneità e non rispondenza alla normativa contrattuale di taluno dei motivi di accoglimento della domanda: in particolare, quanto alla pretesa discontinuità del beneficio erogato dal datore di lavoro, dato che, al contrario, il contratto collettivo (art. 53) prevede la possibilità di fruirne per un periodo di dieci anni e, quanto alla sua variabilità, dato che costituisce una caratteristica irrilevante della prestazione datoriale, dipendendo esclusivamente dalle variazioni di mercato del canone di locazione.
La Corte, riuniti i ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c., ritiene che entrambi devono essere accolti. Non può infatti condividersi l'assunto del Tribunale per il quale la differenza canone è da configurare quale rimborso spese, così sottratto alla base contributiva, ex art. 12, 2^ co. della legge n. 153/69, la cui elencazione degli elementi esclusi ha carattere esplicitamente tassativo, insuscettibile di analogie o equiparazioni (v. Cass. 14 novembre 1995, n. 11785), non solo e tanto perché nella specie l'anticipazione della spesa non è sopportata dal lavoratore ma dal datore di lavoro, quanto e soprattutto perché per qualificare la prestazione pecuniaria, erogata dal datore, quale rimborso, è essenziale che la spesa, effettuata in un momento esecutivo del rapporto, sia strettamente determinata dall'adempimento della prestazione lavorativa. Là dove la differenza canone, che è un'agevolazione attribuita per sol levare, parzialmente, il lavoratore dagli oneri conseguenti al trasferimento, è riferibile al rapporto sul piano delle modalità esterne, ovvero su quello della dislocazione del luogo di lavoro, alla sfera della obbligazione lavorativa. Nè pare poter condurre a diverse conclusioni l'eventualità, richiamata dal Tribunale, di una disciplina collettiva diversa da quella vigente, quanto al sistema della anticipazione o al nomen iuris della agevolazione, posto che, così circoscritto l'ambito delle erogazioni patrimoniali del datore definibili come rimborso spese, per un principio di effettività, più volte affermato da questa Corte, onde precludere pattuizioni individuali o collettive volte ad eludere l'intentio legis, in concreto dell'art. 12 che è norma inderogabile di legge, sul dato formale (nomen iuris o modalità di erogazione) deve prevalere quello sostanziale, costituito dalla derivazione causale della spesa dall'adempimento della prestazione di lavoro. Nè, per altro verso, a diverse conclusioni può condurre l'evoluzione legislativa dell'art. 12 della citata legge, di cui alla norma di interpretazione autentica posta dall'art. 9 ter della legge 29 marzo 1991, n. 103, dovendosi sul punto richiamare i principi affermati da Cass. 1 agosto 1996, n. 6923, per la quale tale disposizione, che equipara, ai fini dell'esenzione della contribuzione nella misura di legge, alle indennità di trasferta le indennità spettanti ai lavoratori tenuti per contratto ad una attività lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi, non è applicabile alle indennità corrisposte in occasione di un vero e proprio trasferimento, così come ai rimborsi spese a piè di lista non possono essere equiparate le somme corrisposte per rimborso spese senza obbligo di resa di conto. Con queste premesse, al di là della configurabilità o meno della agevolazione quale "fringe benefits", pur ammesso che la prestazione contrattuale non è in rapporto di diretta sinallagmaticità con quella lavorativa, si ritiene, invece, che è riconducibile all'ampia nozione di retribuzione, utile alla formazione della base contributiva, definita dalla giurisprudenza di questa Corte, cui si aderisce: richiamandosi Cass. 2 giugno 1998, n. 5412, per la quale nel dettato dell'art. 12 rientra tutto ciò che, in denaro o in natura, il lavoratore riceve dal datore in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro, si che per escludere la computabilità di un istituto non è sufficiente la mancanza di uno stretto nesso di correspettività, ma occorre che risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la corresponsione (titolo, in concreto, inesistente);
così come, ancor prima, Cass. 14 novembre 1995, n. 11785, per la quale nel concetto di retribuzione imponibile, devono comprendersi tutte le erogazioni provenienti dal datore di lavoro che trovino la loro giustificazione semplicemente nella costanza del rapporto di lavoro e che, collegate con la causa del contratto e senza autonomia rispetto ad essa, concorrano a formare "latu sensu" la retribuzione, non più limitata ai ristretti criteri economici di corrispettività. Quanto, infine, ai motivi di ricorso dell'Inail, volti a censurare taluni profili della motivazione del Tribunale, devono anch'essi considerarsi corretti ed accogliersi, certo essendo che la agevolazione in esame non era priva del requisito della continuità, quindi non era occasionale, dato che la fonte contrattuale che la prevede ne dispone l'erogabilità per un periodo sino a dieci anni, restando indifferente il profilo della sua possibile variabilità, esclusivamente dipendente dalle variazioni di mercato dei canoni immobili locati.
Pertanto, la Corte riunisce i ricorsi, li accoglie entrambi;
decidendo nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., dispone come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie entrambi;
cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta dalla S.p.a. Findomestic nei confronti dell'INPS e dell'INAIL. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 1999