Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/1999, n. 8140
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Sentenza 27 luglio 1999

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A norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 - il quale dispone che, per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro, e che dalla retribuzione imponibile sono escluse alcune somme di cui la norma stessa fornisce un'indicazione tassativa - nel concetto di retribuzione imponibile devono essere comprese tutte le erogazioni (in denaro o in natura) provenienti dal datore di lavoro, che trovino la loro giustificazione semplicemente nella costanza del rapporto di lavoro e che, collegate con la causa del contratto di lavoro e senza autonomia rispetto ad essa, concorrano a formare "lato sensu" la retribuzione, non più limitata ai ristretti criteri economici di corrispettività. Ne consegue che le cosiddette differenze canone, corrisposte al lavoratore in base alla contrattazione collettiva per sollevarlo parzialmente dagli oneri conseguenti al trasferimento, sono da ricomprendere nel suddetto concetto. La corresponsione di tali emolumenti, infatti, pur non essendo in relazione di sinallagmaticità con la prestazione lavorativa è, tuttavia, ad essa riferibile sul piano delle modalità esterne e cioè con riguardo al luogo in cui la suddetta prestazione deve essere eseguita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/1999, n. 8140
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8140
    Data del deposito : 27 luglio 1999

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