Sentenza 19 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/02/2002, n. 2386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2386 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2002 |
Testo completo
i REPUBBLICA02386/0 IN NOME DI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Responsable t SEZIONE TERZA CIVILE civile da lav e edili Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO Presidente R.G. N. 5419/99 5677 Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron. Rep. 640 Dott. Michele VARRONE Consigliere Consigliere Ud. 03/12/01 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Dott. Italo PURCARO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE. SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti 1.55 #19 FEB 2002... MARIA, elettivamente NT GE, ABBAGNALE IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA VLE CADUTI PER LA RESISTENZA 555, presso lo studio dell'avvocato RENATO ACCONCIA, difesi dall'avvocato ANTONIO ACCONCIA, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrenti -
contro
DG709811 AT ELIA;
intimato avverso la sentenza n. 1209/98 del Tribunale di SALERNO, Terza Sezione Civile, emessa il 09/06/98 e depositata il 24/07/98 (R.G. 5138/92); 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2076 -1- udienza del 03/12/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Antonio ACCONCIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore " Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 Svolgimento del processo. Con atto di citazione del 10 dicembre 1987 RA TI e AR BA convenivano davanti al TO di Mercato S. Severino ÷ LI SA, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti da un locale terraneo di loro proprietà a causa dei lavori di ristrutturazione effettuati dal SA nel sovrastante immobile. Il SA, costituendosi, contestava la pretesa degli attori e proponeva domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni da lui sofferti a causa di altre modifiche edilizie compiute dagli attori stessi. Il TO adito, espletata consulenza tecnica, con la sentenza depositata il 7 agosto 1992, rilevava che il convenuto era stato rappresentato da un difensore non abilitato ad esercitare lo ius postulandi nel distretto e pertanto dichiarava la nullità di tutti gli atti compiuti dal convenuto e la contumacia del medesimo;
accoglieva in parte la domanda attorea perché riteneva sussistente la situazione dannosa in essa lamentata, attribuendola nella misura della metà alla "fatiscenza pregressa" dell'immobile degli attori e per l'altra metà all'intervento innovativo praticato sul sovrastante immobile;
valutato l'ammontare dei danni in L.2.305.863, condannava pertanto il SA a pagare agli attori la somma di L.1.160.000, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Il SA proponeva appello. Costituitisi il TI e la BA, il Tribunale di Salerno, con la sentenza depositata il 24 luglio 1998, confermava la contumacia del SA in primo grado, ma accoglieva nel merito l'appello, ritenendo che il TO aveva errato nell'interpretare il pensiero del consulente tecnico di ufficio, il quale 3 4 aveva attribuito "alla vetustà delle mura" dell'immobile degli attori la causa delle lesioni dagli stessi lamentate. La Corte, pertanto, rigettava la domanda proposta dagli attori. 1 Avverso la sentenza del Tribunale di Salerno RA TI e AR BA hanno proposto ricorso per cassazione. L'intimato LI SA non ha svolto attività difensiva davanti a questa Corte. Motivi della decisione. 1.- Il ricorso per cassazione è ammissibile. Nell'epigrafe dello stesso si afferma che la sentenza impugnata è stata "notificata il 24/7/98", onde, essendo stato ricorso notificato l'11 - marzo 1999, esso sarebbe tardivo. Va però rilevato che la data del 24 کر luglio 1998 è quella in cui la sentenza impugnata è stata depositata, onde $ l'indicazione scritta nel ricorso è frutto di errore. Poiché la sentenza impugnata non risulta notificata ai ricorrenti, il ricorso da loro proposto deve ritenersi tempestivo in quanto notificato entro il termine annuale previsto dal primo comma dell'art.327 c.p.c.. 2. Con l'unico motivo i ricorrenti deducono "insufficiente e carente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c.", lamentando che la sentenza impugnata abbia “estrapolato periodi isolati della CTU" ed abbia “omesso di considerare altra parte della relazione peritale", da cui risulta che "la situazione dannosa lamentata dai sigg. TI-BA è ascrivibile sia all'intervento innovativo praticato dal SA, sia alla "fatiscenza pregressa" dell'immobile. Il motivo di ricorso è infondato. 5 Il Tribunale ha riformato la sentenza del TO perché ha ritenuto che la lettura che questi aveva dato della relazione peritale era errata, osservando che i danni lamentati dagli attori non erano attribuibili, secondo il consulente tecnico, ad un concorso di fattori causali (naturale ed umano), ma andavano ricondotti in via esclusiva "alla vetustà delle mura" dell'immobile degli attori, avendo il detto consulente "riscontrato che la nuova struttura realizzata dal SA non era idonea ad un aumento del carico sulle mura portanti nella proprietà TI-BA”. I ricorrenti ritengono che siffatta lettura data dal Tribunale alla relazione del consulente tecnico sia parziale perché sarebbe stata omessa la considerazione di altra parte dell'elaborato peritale, che viene poi trascritta nel ricorso. Va, però, osservato che i pochi brani della detta relazione trascritti dai ricorrenti, se indicano alcuni "lavori di rinforzo کیا alle strutture murarie" e di ripristino che si sarebbero dovuti effettuare nell'immobile degli attori, non consentono di stabilire che, come sostengono i ricorrenti, la necessità di questi lavori derivava dall'intervento innovativo praticato dal convenuto sull'immobile superiore e non invece, come affermato dal Tribunale, dalla situazione di vetustà e fatiscenza dell'immobile sottostante. Non viene, infatti, contraddetta nel ricorso la valutazione essenziale del consulente tecnico posta a base della sentenza impugnata, secondo cui il detto intervento innovativo "non era idoneo ad un aumento del carico sulle mura portanti" dell'immobile degli attori. Il motivo di ricorso, per il resto, si limita a ribadire l'interpretazione che della relazione peritale aveva dato il TO, la 5 quale è stata motivatamente contraddetta dalla sentenza impugnata. Tale interpretazione, d'altro canto, rientra nei poteri del giudice del merito. Non sussistono, in conclusione, i vizi di motivazione dedotti dai ricorrenti, onde il ricorso va rigettato. 3.- Poiché l'intimato non si è costituito, manca il presupposto per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese processuali. Così deciso a Roma il 3 dicembre 2001. Il Presidente II Relatore-Estensore вибыл Шате Елить пр Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE 01 joggi, 11 19-12-01 E R Gina Casoff P U S IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli 109T 120.11 20.66 456T TOT. 145,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 8067 1800 Registrato in do 2005 7 al 402 versate 167.77 7 , (OUTO CENOSESSANTA SOTTO 7 6 p. 1 (Dott.ssa Marie Gra C) Responsabile Sen Rit t (Dr. M. RACCICHA