Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/06/2014, n. 28156
CASS
Sentenza 17 giugno 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di riesame di misure cautelari personali, quando la difesa ha assolto l'onere di dimostrare che la richiesta di rilascio di copia dei supporti magnetici o informatici delle registrazioni di conversazioni telefoniche o di riprese audiovisive, utilizzate per l'adozione dell'ordinanza cautelare, è stata effettivamente e tempestivamente presentata al P.M., sulla stessa non può ritenersi incombente l'ulteriore onere di documentare il fatto negativo rappresentato dal mancato riscontro alla richiesta da parte del P.M. (In motivazione la Corte ha precisato che il Tribunale - ove lo ritenga necessario - può effettuare il riscontro presso l'ufficio competente sul mancato adempimento della richiesta e sulle sue eventuali ragioni, valutando altresì la tempestività della richiesta di cui si assume la mancata evasione).

È illegittimo il provvedimento del Tribunale del riesame che conferma l'ordinanza cautelare utilizzando gli esiti delle operazioni di intercettazione, qualora la difesa non abbia previamente ottenuto la copia delle registrazioni, tempestivamente richiesta ed autorizzata dal pubblico ministero, a causa di ritardi imputabili a quest'ultimo.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/06/2014, n. 28156
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28156
    Data del deposito : 17 giugno 2014

    Testo completo