Sentenza 18 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2001, n. 9729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9729 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2001 |
Testo completo
Aula B 1 972 9 /01 In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.18821/99 22332 Dott. Ettore Mercurio Presidente -Cron. " Bruno Battimiello Rel.- Consigliere -Rep. "3 TO Lamorgese W Rel. -Ud. 27.4.2001 " Florindo Minichiello "1 -Oggetto: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE "1 "Maura La Terza UFFICIO COPIE Richiesta copia. studio ha pronunciato la seguente dal Sig. SENTENZA per diri UG. 2001 sul ricorso proposto IL CANCELLIERE da NZ IA, GI AR e GI AN, quali eredi di RE EP AR TO, difesi, giusta pro- cura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Mario Candia- no del Foro di Bari, senza elezione di domicilio in Roma ricorrente
contro
FERROVIE DELLO Stato S.p.A. Società di Trasporti e Servizi per Azioni, in persona dell'avv. Giancarlo Alvino, procura- tore speciale per atto notaio Paolo Castellini di Roma in data 23 febbraio 1999, rep. n. 56911, con sede in Roma, ivi €1,55 L3000 CANCELLERIA 2043 DF022320 elett.te dom. ta alla via Bruxelles n. 61/63 presso gli avv.ti Roberto Pessi e Giovanni Gentile che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale a margine del con- troricorso controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari n' ° 820 in data 6/17 ottobre 1998 (R.G. 720/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 aprile 2001 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Mario Candiano;
udito l'avv. Giovanni Gentile;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Bari, RE EP AR TO deduceva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della s.p.a. Ferrovie dello Stato e di essere stato collocato a riposo, nella vigenza del contratto collettivo 1990/1992, a seguito di domanda per prepensionamento, ai sensi della legge n. 141 del 1990, la quale prevede un aumento di servizio fino a sette anni, valevole come servizio effettivo utile ai fini della misura della pensione e dell'indennità di buonuscita. Chiedeva quindi l'accertamento del proprio diritto alla riliquidazione di quest'ultima, computando nella base di calcolo tutti gli aumenti salariali, previsti dal predetto contratto nell'arco del triennio di riferimento ancorché decorrenti da data successiva alla cessazione del rapporto. L'ente convenuto, subentrato all'OPAFS (Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato) "ex lege” n. 537 del 1993, opponeva che la buonuscita doveva essere calcolata sulla base dell'ultimo stipendio effettivamente erogato, senza tener conto degli scaglioni di aumenti successivi al collocamento a riposo. Il Pretore adito rigettava la domanda. In sede di gravame proposto dal soccombente RE EP AR TO, questi eccepiva la nullità del mandato al difensore della controparte. Il Tribunale di Bari rigettava l'appello, osservando quanto segue. Esclusa l'eccepita necessità della riunione del procedimento ad altro promosso da alcuni litisconsorti nei confronti della medesima società e premesso che l'eccezione di nullità del mandato al difensore era infondata, essendo stato rilasciato da organo munito di rappresentanza sostanziale e processuale, osservava il Tribunale che l'art. 96 del contratto collettivo 1990/1992, laddove prevede che "i benefici economici relativi alla parte tabellare derivanti dall'applicazione di esso sono corrisposti integralmente, alle 3 scadenze previste, al personale tutto, comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione a carico del fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, nel periodo di vigenza contrattuale" si riferisce esclusivamente al trattamento pensionistico a carico del fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, e non anche all'indennità di buonuscita, mancando ogni riferimento a quest'ultimo istituto. Tale interpretazione, osservava ancora il Tribunale, trova conforto nell'art. 14 della legge n. 829 del 1973, richiamata dal terzo comma dell'art. 96 del contratto 1990/1992, il quale ricollega il calcolo dell'indennità di buonuscita all'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, per tale dovendosi intendere quello maturato all'atto della cessazione del rapporto, insensibile pertanto a vicende retributive intervenute e maturate in momenti successivi. Il Tribunale rilevava ancora che l'aumento di servizio, previsto dalla legge n. 141 del 1990, determina un corrispondente incremento del numero degli anni su cui calcolare l'indennità di buonuscita, ma non incide sul principio dell'indifferenza di quest'ultima (ancorata secondo quanto previsto dall'art. 14 legge n. 829 del 1973 all'ultimo stipendio - effettivamente erogato) rispetto a fatti successivi al momento della cessazione del rapporto, quali gli aumenti stipendiali previsti dal contratto collettivo. Il giudice del gravame, infine, riteneva non applicabile nel caso di specie l'art. 152. disp. att. cod. proc. civ. e, conseguentemente condannava l'appellante soccombente, RE EP AR TO, al pagamento delle spese giudiziali. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione NZ IA, RE AR e RE AN, eredi di RE EP AR TO, deducendo dieci motivi di censura. La società Ferrovie dello Stato ha presentato controricorso, ritualmente e tempestivamente notificandolo ai ricorrenti (art. 370, primo comma, cod. proc. civ.), presso la cancelleria della Corte (combinato disposto degli artt. 370, secondo comma, e 4 366, secondo comma, cod. proc civ.), in difetto di elezione di domicilio in Roma. Ha altresì depositato memoria. Motivi della decisione Con i motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, e sesto, si denunciano distintamente: - la violazione e falsa applicazione dell'art. 1363 cod. civ. (in relazione al criterio della valutazione complessiva delle clausole) nella interpretazione dell'art. 96, punto 3, del contratto collettivo del 1990 dei ferrovieri;
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ. (in relazione al criterio letterale) nella interpretazione dell'art. 96, punto 4, del citato contratto;
la violazione dell'art. 1362 cod. civ. (in relazione al criterio logico) nell'interpretazione della medesima clausola;
-la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ. (in relazione al criterio storico sistematico), nonché insufficienza della motivazione nella interpretazione del medesimo art. 96; - la violazione dell'art. 1366 cod. civ. (in relazione al criterio della buona fede) nella interpretazione dell'art. 96, punto 4; - la violazione degli artt. 1363 e 1367 cod. civ. (in relazione ai criteri letterale, logico e sistematico), nella interpretazione del complesso normativo costituito dagli artt. 38 n. 5 e 96 n. 4 del contratto collettivo. Con il settimo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione dell'art. 14 legge n. 829 del 1973, nonché dell'art. 12 delle preleggi, si assume che l'espressione “ultimo stipendio" di cui al citato art. 14 debba essere interpretata, in presenza di aumenti stipendiali a scaglioni, come ultimo stipendio risultante, dopo la cessazione del rapporto, dal calcolo del complesso degli importi di detti aumenti, e non come ultimo 5 stipendio individuato al momento di detta cessazione. Si precisa al riguardo che, d'altra parte, anche il T.U. n. 1092 del 1973, all'art. 40, utilizza l'espressione "ultimo stipendio" con riferimento alla pensione e si è affermata ripetutamente la computabilità di tutti gli aumenti scaglionati. Con l'ottavo motivo, deducendosi violazione dell'art. 151 disp. att. cod. proc. civ., si assume che il Tribunale avrebbe dovuto riunire le cause proposte da più lavoratori della medesima società, chiamate e discusse nella stessa udienza, ed inerenti ad una identica questione di diritto, senza per questo ritardare la decisione o aggravare il processo. Con il nono motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., si assume che il Tribunale abbia erroneamente provveduto sulle spese giudiziali, per aver ritenuto la natura retributiva e non previdenziale dell'indennità di buonuscita, senza considerare che questa viene corrisposta su base contributiva e non retributiva e che nel periodo in contestazione essa era erogata non già dal datore di lavoro, ma da un ente diverso (l'OPAFS). Con il decimo motivo, infine, deducendosi violazione e falsa applicazione degli artt. 75, terzo comma, cod. proc. civ., 2381 e 2384 cod. civ., si denuncia la nullità della costituzione della società Ferrovie dello Stato nel giudizio di merito, in quanto l'amministratore delegato, legale rappresentante, nel nominare il procuratore speciale, conferendogli la rappresentanza processuale in tutti i giudizi nell'ambito dell'area territoriale avrebbe ecceduto dai propri poteri. Infatti, il consiglio di amministrazione, con propria delibera, avrebbe limitato il potere del legale rappresentante di delegare a terzi la rappresentanza solo in relazione a singoli giudizi. Il ricorso è inammissibile. Invero, NZ IA, RE AR e RE AN si sono qualificati, nell'intestazione dell'atto, come eredi di RE EP 6 AR TO, così da lasciar supporre che essi ne fossero rispettivamente moglie e figli e che a seguito del suo decesso ne siano divenuti eredi. Sennonché, gli odierni ricorrenti non hanno provato in alcun modo la loro qualità di eredi di RE EP AR TO e di essere conseguentemente legittimati a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bari emessa nei confronti del preteso dante causa (Cass., sez. un., 26 febbraio 1993 n. 2424; 20 settembre 1997 n. 9329; 1 marzo 2000 n. 2292). I ricorrenti, stante la loro soccombenza, vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido alle spese, liquidate in lire 33.000, oltre lire 1.800.000 (unmilioneottocentomila) per onorari. Così deciso in Roma il 27 aprile 2001 cuzion IL PRESIDENTE - IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Вчимо Barmiell IL CANCELLIERE Depositato in Cancellaria 8 LUG. 2001 oggi, E R P ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI IL CANCELLIERE I O N E REGISTO, E DA OSI SINGA, TASSA PELL'ART. 10 .533 5.73 SE O 1 ODI 18 A D