Sentenza 23 settembre 2013
Massime • 1
La contravvenzione prevista dall'art. 10-bis del D.Lgs. n. 286 del 1998 non punisce la mera condizione di straniero irregolare, ma incrimina due specifici comportamenti, lesivi dell'interesse statale al controllo e alla gestione dei flussi migratori secondo un determinato assetto normativo e cioè, il "fare ingresso nel territorio dello Stato" (condotta attiva istantanea) ed il "trattenersi" nel territorio medesimo (condotta omissiva permanente) in violazione del predetto. (vedi Corte Cost., n. 250 del 2010).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2013, n. 44453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44453 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 23/09/2013
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1280
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 8765/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO ZA N. IL 18/03/1989;
avverso la sentenza n. 23/2012 GIUDICE DI PACE di RHO, del 30/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 30.11.2012 il Giudice di Pace di Rho dichiarava SO ZA responsabile del reato previsto e punto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis (da ora in poi TU imm.) per illegittimo trattenimento nel territorio dello stato accertato il 16.11.2010 e lo condannava alla pena di Euro 6.000,00 di ammenda, sostituita con la sanzione sostitutiva dell'espulsione. L'illegittimo trattenimento dell'imputato nel territorio dello stato risulta accertato in sede di controllo operato dalla Polizia Stradale di Busto Arsizio. In tal sede l'imputato veniva identificato e si accertava che il rinnovo del permesso di soggiorno gli era stato negato già in data 1.3.2010 in quanto soggetto gravato da precedenti per il delitto di cessione di sostanze stupefacenti. Ad avviso del giudicante tale condotta risulta punibile, senza possibilità di concessione delle circostanze attenuanti generiche, e la sanzione pecuniaria inflitta va sostituita con l'espulsione per la durata di cinque anni, da eseguirsi all'esito dell'espiazione della pena detentiva attualmente in essere.
2. Ha proposto ricorso per cassazione - con sottoscrizione personale - SO ZA articolando distinti motivi.
Con il primo si denunzia violazione della disciplina normativa di riferimento, in quanto la previsione incriminatrice sarebbe in contrasto con i contenuti della Direttiva sui reimpatri n. 115/2008 CE.
Con il secondo motivo si deduce la violazione della norma di cui all'art. 62 bis c.p. in riferimento all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Ad avviso del ricorrente, pur in presenza di precedenti, la condotta relativa all'illegittimo trattenimento risulterebbe - di per sè - scarsamente offensiva e meriterebbe un trattamento sanzionatorio mitigato. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Circa il denunziato contrasto tra la previsione incriminatrice di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis (T.U. Imm.) e i contenuti della direttiva 2008/115/CE va precisato che questa Corte in più decisioni lo ha ritenuto insussistente (tra le altre, Sez. 1, n. 951 del 22.11.2011, Gueye, Rv 251671) affermando che "la fattispecie contravvenzionale prevista dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis, che punisce l'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non viola la c.d. direttiva europea sui rimpatri (direttiva Commissione CEE 16 dicembre 2008, n. 115), non comportando alcun intralcio alla finalità primaria perseguita dalla direttiva predetta di agevolare ed assecondare l'uscita dal territorio nazionale degli stranieri extracomunitari privi di valido titolo di permanenza e non è in contrasto con l'art. 7, par. 1 della medesima, che, nel porre un termine compreso tra i 7 e 30 giorni per la partenza volontaria del cittadino di paese terzo, non per questo trasforma da irregolare a regolare la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato". Sul punto si è inoltre di recente registrato l'intervento risolutivo della Corte di Giustizia con la decisione del 6.12.2012 sulla domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Rovigo nel procedimento a carico di Md GO. In particolare, la Corte ha escluso - per quanto qui rileva - che le disposizioni della direttiva impediscano di sanzionare il soggiorno irregolare con una pena pecuniaria sostituibile in astratto con la pena dell'espulsione, affermando invece che lì dove vi sia - ma ciò non è accaduto nel caso in esame - una espulsione disposta senza una previa verifica delle condizioni che possono giustificare la deroga alla generale priorità della procedura di allontanamento volontario (pericolo di fuga, pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza o la sicurezza nazionale, previo rigetto per manifesta infondatezza o fraudolenza di una precedente domanda di soggiorno) il giudice interno ha l'obbligo di disapplicare la normativa nazionale. Ora, nel caso in esame il Giudice di Pace ha inflitto esclusivamente la sanzione pecuniaria ed ha previsto, in tutta evidenza, l'espulsione solo come misura di sicurezza a pena espiata. In ciò la previsione risulta compatibile con la citata direttiva, posto che è subordinata alla verifica della pericolosità al momento della sua applicazione. Peraltro il ricorrente non ha espresso specifica doglianza sul punto.
Va inoltre ricordato che la norma che incrimina le condotte di ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis - ha di recente superato il vaglio di compatibilità costituzionale: il Giudice delle leggi, con sentenza n. 250 del 2010, ha precisato che la norma non punisce una "condizione personale e sociale" - quella, cioè, di straniero "clandestino" (o, più propriamente, "irregolare") - e non criminalizza un "modo di essere" della persona. Essa, invece, punisce uno specifico comportamento, costituito dal "fare ingresso" e dal "trattenersi" nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni di legge. Si è quindi di fronte, rispettivamente, ad una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confini nazionali) e una a carattere permanente di natura omissiva, consistente nel non lasciare il territorio nazionale. La condizione di "clandestinità" è, in questi termini, la conseguenza della condotta penalmente illecita e non già un dato preesistente ed estraneo al fatto, e la rilevanza penale si correla alla lesione del bene giuridico individuabile nell'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori, secondo un determinato assetto normativo: si tratta di un bene "strumentale", per mezzo della cui tutela si accorda protezione a beni pubblici "finali" di sicuro rilievo costituzionale. Per queste ragioni non è stata una scelta arbitraria la predisposizione di una tutela penale di siffatto interesse, che si atteggia a bene giuridico di "categoria", capace di accomunare buona parte delle norme incriminatrici presenti nel testo unico del 1998. Sulla base di questo nucleo argomentativo la Corte costituzionale ha dunque sancito la compatibilità della norma qui in rilievo con alcuni principi della Carta fondamentale, specificamente e principalmente con quelli desumibili dagli artt. 2 e 3. Le censure poste dal ricorrente non possono - pertanto - trovare accoglimento sotto il profilo del rilievo penale della condotta contestata.
Infine, va precisato che la doglianza circa la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche risulta inammissibile, a fronte di motivazione espressa in sentenza e rapportata alla esistenza di precedenti correlati alla attività di cessione di sostanze stupefacenti. Si chiede, sul punto, una rivalutazione di aspetti di merito, non compatibile con i poteri del giudice di legittimità.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2013