Sentenza 19 aprile 2006
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. per il reato di diffamazione, costituisce facoltà ricompresa nel diritto del comproprietario segnalare nel corso dell'assemblea del condominio di un edificio, nel rispetto del limite della continenza e della verità del fatto, episodi costituenti reato imputabili ad altro condomino e riguardanti la cosa comune. (In applicazione di tale principi, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di merito che aveva condannato l'imputato per diffamazione, non ammettendolo alla prova liberatoria ai sensi dell'art. 596 c.p.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/2006, n. 19148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19148 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 19/04/2006
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 725
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 032483/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RE DI, N. IL 19/09/1949;
avverso SENTENZA del 04/03/2005 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CONSOLO Santi che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 29 gennaio 2002 il Tribunale di Lodi ha condannato AG GI alla pena di giustizia nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 595 c.p., comma 1 e 2, per avere offeso l'onore ed il decoro di RC BR, affermando durante il corso di una riunione condominiale, in presenza di una pluralità di persone, di averla vista danneggiare la fiancata di un'autovettura parcheggiata in prossimità del passo carraio condominiale, mediante l'utilizzo di una chiave;
con l'aggravante dell'attribuzione di un fatto determinato (in Lodi il 29.1.1998). A seguito di impugnazione proposta dall'imputato la Corte di appello di Milano, con sentenza del 4 marzo 2005, ha confermato la decisione del tribunale. Contro tale sentenza l'imputato - per mezzo del difensore - ha proposto ricorso per Cassazione. Con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 595 c.p., deducendo di essersi limitato ad informare l'assemblea condominiale di uno dei tanti comportamenti della persona offesa che già in precedenza avevano provocato la presa di posizione di tutto il condominio. In particolare, il 6 dicembre 1997 numerosi cittadini (111) avevano presentato all'Assessorato alla viabilità, al Comando dei Vigili Urbani, al Comando di P.S. e ad altri enti, una richiesta di regolamentazione della sosta e della viabilità in Via Nicolò Tommaseo in quanto esasperati dalla situazione venutasi a creare, avevano manifestato la doglianza che "vi sia insediata una famiglia che sembra avere per unico scopo quello di attivare la forza pubblica contro i commercianti e i loro clienti che hanno svolto e svolgono la loro attività nella zona ..." e la famiglia non indicata era quella della persona offesa. La presenza di essa aveva creato una situazione di allarme per i continui alterchi ai limiti della rissa, con aperture di procedimenti penali, costituenti circostanze note ai condomini che ne avevano già discusso. Dopo l'allontanamento dei coniugi TI RC era tornata la pace. Le condotte di tali persone aveva recato pregiudizio - tra l'altro - all'interesse di tutti gli altri condomini e cittadini di parcheggiare la loro vettura in Via Tommaseo". La condotta del ricorrente era diretta a provocare un'iniziativa dell'amministratore del condominio, il quale, però, si dimise per la grave situazione creatasi. Il ricorrente, in sostanza, aveva riferito di comportamento integrante il reato di molestie ex art. 660 c.p. in danno dei condomini e, in particolare, dell'attività commerciale svolta dal AG.
Con il secondo motivo il ricorrente assume essere falsa la circostanza che l'autovettura danneggiata non si trovasse davanti al passo carraio del condominio. Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. d) per mancata assunzione di prova decisiva in relazione all'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'esame del teste Trenta - condomina dello stabile - ed eventualmente di altri testi indicati, sulla circostanza relativa all'avvenuto danneggiamento dell'autovettura da parte della persona offesa. Infine il ricorrente lamenta genericamente l'eccessività del risarcimento accordato alla querelante. Con memoria ex art. 121 c.p.p. il ricorrente ribadisce di essersi limitato a riferire un fatto vero imputabile alla querelante "chiedendo implicitamente ed esplicitamente l'intervento dell'amministratore del condominio". Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
Invero, la corte territoriale ha rigettato l'istanza di rinnovazione del dibattimento affermando che essa "non porterebbe utilità all'analisi dell'esistenza del reato", mentre in precedenza aveva affermato che, "essendo evidente l'offensività della attribuzione di un fatto costituente reato, il reato contestato sussiste a prescindere dalla verità o veridicità dell'accaduto". Contraddittoriamente, peraltro, la corte di merito ha affermato che la RC aveva negato il fatto e l'imputato non aveva "addotto prove inconfutabili sul punto". La corte di merito, poi, ha implicitamente confermato l'assunto del tribunale secondo cui "è evidente l'offensività dell'attribuzione di un fatto costituente reato a prescindere dalla verità o veridicità dell'accaduto, per la quale vi è esclusione della prova liberatoria ai sensi dell'art. 596 c.p.". Va innanzitutto chiarito il rapporto tra tale ultima norma e quella di cui all'art. 51 c.p., implicitamente invocata dal ricorrente. Da sempre questa Corte ha precisato che l'esimente dell'esercizio del diritto prevista dall'art. 51 c.p. ricorre ogni qualvolta si agisce nell'ambito di un diritto soggettivo nascente direttamente da una norma di legge o da altra fonte (per tutte Cfr. Sez. 3^, 8 novembre 1966, Bargagna). Va ricordato, poi, al fine di riempire di significato l'enunciato normativo in parola e in adesione all'opinione espressa da autorevole dottrina, che mentre nell'art. 51 c.p. si fa riferimento all'esercizio di un diritto, l'art. 25 dell'abrogato c.p.p. e l'art. 652 del vigente c.p.p. fanno invece riferimento, più correttamente, alla formula di proscioglimento perché "il fatto è stato compiuto... nell'esercizio di una facoltà legittima". Ciò rileva in quanto, come è stato esattamente rilevato in dottrina, "l'esercizio si riferisce al contenuto del diritto, ossia alla facoltà, non al diritto stesso", essendo le facoltà manifestazioni del diritto che sono prive di carattere autonomo ma sono in esso comprese. Tali precisazioni sono rese necessarie per meglio comprendere il chiaro insegnamento contenuto in una pronuncia di questa Sezione che ha deciso una fattispecie del tutto simile a quella oggetto del presente procedimento con soluzione opposta a quella accolta dalla sentenza impugnata. Infatti, secondo Sez. 5^, Sentenza n. 11401 del 1995, Pres. Malinconico, Est. Marrone - che appare opportuno riportare quasi integralmente per la chiarezza dei concetti in essa esposti ed al fine di meglio puntualizzare i principi di diritto ai quali il giudice del rinvio dovrà attenersi - "in tema di diffamazione, l'esercizio di un diritto scrimina se il fatto offensivo è vero. Quando viene attribuito un reato, ciò che scrimina non è soltanto la verità dell'incolpazione, sub specie di nomen iuris del fatto, ma anche la verità del solo dato oggettivo- possesso della refurtiva, ingiusta attribuzione, nel bilancio di una società, di un debito o di un credito - che è rappresentativo, di per sè, secondo la diligenza dell'uomo medio, del corrispondente reato-falso in bilancio, appropriazione indebita, furto, truffa -. La verità del fatto, in tal senso intesa, deve essere apprezzata, nella serietà della prospettazione e ai fini dell'accertamento del dolo e dell'esimente, con riferimento al momento in cui viene posto in essere l'atto diffamatorio e alle circostanze e ai comportamenti che, in quel tempo, fanno ritenere fondata la propalazione. Il post factum, in quanto estraneo alla verità del momento, ed il successivo accertamento giudiziale dell'infondatezza dell'accusa, basata su elementi non conosciuti o non conoscibili al tempo della propalazione, non possono avere incidenza giuridica per escludere la causa di giustificazione".
Tanto premesso in ordine alla verità del fatto, questa Corte ha tuttavia precisato che "poiché nessuno può ergersi a giudice dell'indegnità altrui, in quanto la norma incrimina anche la propalazione di fatti veri l'esimente postula il limite della continenza onde evitare che l'esercizio del diritto si risolva in un pretesto e in uno strumento illecito di aggressione all'altrui reputazione".
Il requisito della continenza, secondo l'insegnamento richiamato, ha una duplice prospettazione, soggettiva e oggettiva, formale e sostanziale, in quanto desumibile dai due elementi essenziali, sintomatici di serenità, misura e proporzione qui di seguito elencati:
1) dalle espressioni usate, che possono essere anche colorate dal gergo corrente, ma non debbono essere oggettivamente denigratorie e rappresentative di un dolus malus di gratuita denigrazione. È vero, in merito, che la configurabilità del delitto prescinde dall'animus diffamando essendo il reato punibile a titolo di dolo prescinde dall'animus diffamandi, essendo il reato punibile tutelare propri diritti e interessi, se reso esplicito attraverso espressioni misurate, è penalmente apprezzabile per l'esclusione del dolo o, se collegato al diritto di difesa, dell'antigiuridicità del fatto;
2) dalla sfera di tutela riconosciuta dall'ordinamento giuridico, in quanto la propalazione è giustificata se mantenuta in termini strettamente necessari per esercitare il diritto. In tale ambito rientrano, oltre i diritti di cronaca e critica, anche lo ius postulandi e defendendi, sia nel momento giudiziario e processuale - richiesta di prove, denunzia, querela, esposto, domanda giudiziale - sia in quello preprocessuale, preparatorio e strumentale all'esercizio di esso, purché la forma e le modalità di esercizio non siano volutamente offensive e oggettivamente eccessive rispetto allo scopo lecito perseguito.
In applicazione dei principi innanzi trascritti, la pronuncia qui richiamata ha ritenuto non punibile, ai sensi dell'art. 51 c.p., il condomino che, nel corso di assemblea condominiale, a fronte dell'ingiusta contabilizzazione, oggettivamente falsa, e dell'arrogante resistenza dell'amministratore che si era rifiutato di chiarire la situazione, aveva sollecitato, provocatoriamente, i condomini dissenzienti ad agire in via giudiziaria, affermando, testualmente, "Ci hanno fregato dieci milioni, possono fregarcene cento".
Ha spiegato questa Sezione che "l'atto, quindi, è scriminato perché manifestazione dello ius defendendi e postulandi, esercitato nel contesto di una assemblea condominiale, preparatoria dell'azione giudiziaria, e mantenuto in termini costumati, non eccessivi rispetto allo scopo lecito da realizzare, pur se coloriti dal gergo corrente". Nella concreta fattispecie non si discorre di continenza, essendo pacifico già dall'imputazione che l'imputato si è limitato a riferire un fatto costituente reato (art. 635 c.p.) attribuito ad al condomino ed avente effetti pregiudizievoli - secondo l'assunto del ricorrente, e sul punto l'accertamento è demandato al giudice del rinvio - sull'interesse del condominio e tale da giustificare un'iniziativa dell'amministratore nei confronti di altro condomino. Una diversa conclusione si porrebbe in contrasto persino con il senso comune, qualora si consideri che in sede di assemblea condominiale - applicando erroneamente l'art. 596 c.p. come si è verificato nella concreta fattispecie - ai condomini sarebbe inibito di segnalare all'amministratore condominiale la condotta pregiudizievole per il diritto sulla cosa comune posta in essere da altro condomino, come ad esempio la realizzazione - senza concessione e, quindi, costituente reato - di una costruzione edilizia in violazione delle distanze legali o di altra servitù in danno dell'edificio condominiale. Da ultimo, va segnalato che quanto innanzi affermato non si pone - è evidente - in contrasto con Sez. 5^, 2 aprile 1973 n. 4562, in quanto nella fattispecie decisa con tale ultima decisione la condotta dell'amministratore del condominio il quale aveva affisso nell'atrio dello stabile condominiale un avviso contenente il riferimento di fatto costituente reato ad uno dei condomini è stata ritenuta non scriminata perché posta in essere con modalità tali da consentire la propalazione del fatto vero denunciato anche a persone estranee al condominio, integrando, così, il delitto di diffamazione. Per contro, nella concreta fattispecie la condotta è stata posta in essere nella sede nella quale la facoltà ricompresa nel diritto del comproprietario può legittimamente essere esercitata (assemblea condominiale).
Trattasi di fattispecie analoga a quella decisa da questa sezione in una ipotesi in cui all'imputato era contestato di avere, nella sua qualità di condomino, offeso l'onore e il decoro dell'amministratore del condominio, spedendo a costui e ad alcuni condomini lettera a mezzo fax con la quale accusava lo stesso "di gestire in maniera illecita la gestione degli appalti e delle spese condominiali in genere traendone profitto" (Sez. 5^, 3 aprile 2006, Nespolo, Pres. Calabrese). Anche in quella occasione la sentenza impugnata è stata annullata affinché il giudice del rinvio ammettesse le prove richieste dall'imputato al fine di dimostrare la verità dei fatti affermati in ordine ai rapporti condominiali messi a conoscenza dei diretti interessati con "diffida stragiudiziale prodromica al promovimento del processo civile".
Infine, la censura relativa al capo della sentenza impugnata che ha accolto la domanda di danni è ovviamente assorbita dall'accoglimento del ricorso nei limiti innanzi precisati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2006