Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2011, n. 44994
CASS
Sentenza 27 ottobre 2011

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Massime1

È legittima la confisca di un fabbricato costruito su un terreno sottoposto a sequestro e poi a confisca, ancorché non menzionato nell'originario provvedimento di sequestro e nel successivo provvedimento di confisca, in quanto, in virtù del principio di accessione, i beni costruiti sul fondo appartengono al relativo proprietario, con la conseguenza che l'edificazione di un nuovo fabbricato resta automaticamente esposta alla misura patrimoniale che colpisce il bene principale, senza che ciò comporti alcun peggioramento della misura in atto. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello, in sede di rinvio, ha indicato tra i beni oggetto di confisca anche il fabbricato in questione, non incluso nel provvedimento di sequestro del 1999 e non ricompreso nel decreto di confisca del 2001).

Commentario1

  • 1Art. 321 - Oggetto del sequestro preventivo
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2011, n. 44994
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44994
Data del deposito : 27 ottobre 2011

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