Sentenza 27 ottobre 2011
Massime • 1
È legittima la confisca di un fabbricato costruito su un terreno sottoposto a sequestro e poi a confisca, ancorché non menzionato nell'originario provvedimento di sequestro e nel successivo provvedimento di confisca, in quanto, in virtù del principio di accessione, i beni costruiti sul fondo appartengono al relativo proprietario, con la conseguenza che l'edificazione di un nuovo fabbricato resta automaticamente esposta alla misura patrimoniale che colpisce il bene principale, senza che ciò comporti alcun peggioramento della misura in atto. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello, in sede di rinvio, ha indicato tra i beni oggetto di confisca anche il fabbricato in questione, non incluso nel provvedimento di sequestro del 1999 e non ricompreso nel decreto di confisca del 2001).
Commentario • 1
- 1. Art. 321 - Oggetto del sequestro preventivohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2011, n. 44994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44994 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo Presidente del 27/10/2011
Dott. AMATO Alfonso Consigliere SENTENZA
Dott. PALLA Stefano Consigliere N. 1517
Dott. LAPALORCIA Grazia Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. rel. Consigliere N. 12915/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SE ESTERINA N. IL 01/09/1941;
2) SE CONCETTA N. IL 07/06/1950;
3) ALABANESE NATALIZIA N. IL 07/06/1970;
avverso il decreto n. 109/2006 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 07/10/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. Stabile: rigetto. RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 6 aprile 2000 il tribunale di Reggio Calabria applicava ad NE RI la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, per la durata di anni quattro.
Con decreto del 21 maggio 2001 lo stesso tribunale disponeva la confisca delle imprese individuali esercenti attività di olivicoltura e di allevamento nei confronti della predetta, nonché la confisca di numerosi altri beni intestati ad NE NC e NE AT, sul presupposto della loro appartenenza ad NE RI.
Con successivo decreto del 4 aprile 2003 il tribunale confiscava ulteriori terreni sequestrati nei confronti di NE NC. Con decreto del 29 giugno 2005, la corte di appello di Reggio Calabria confermava la misura personale applicata ad NE RI e confermava le misure patrimoniali disposte con i decreti del 2001 e del 2003.
Il 9 novembre 2006 la corte di cassazione annullava il decreto della corte d'appello limitatamente alla conferma del decreto del 2003, rilevando che la confisca di quei beni era stata disposta in assenza di un efficace sequestro;
quanto al decreto del 2001, rilevata l'assenza di prova in ordine al rispetto del termine annuale, dall'esecuzione del sequestro, per la confisca, annullava con rinvio al giudice di appello per l'accertamento dell'eventuale sussistenza di un provvedimento di proroga del termine.
Rimanevano assorbite le questioni concernenti:
- la non assoggettabilità alla confisca dei beni nella titolarità o disponibilità di CO e SC NE, in quanto deceduti nel corso del giudizio di prevenzione;
- la preclusione derivante da decisioni irrevocabili in sede penale ed in sede di prevenzione, quanto alla legittima provenienza dei beni;
- l'omessa pronuncia sulla richiesta di rinnovazione della perizia estimativa.
La corte d'appello, giudicando in sede di rinvio, confermava il decreto emesso il 21 maggio 2001 dal tribunale di Reggio Calabria, riepilogando un elenco dei beni oggetto di confisca. Contro quest'ultimo provvedimento propongono ricorso per cassazione NE NC, NE AT ed NE RI, evidenziando i seguenti motivi:
SE ESTERINA.
1. con un primo motivo di ricorso denuncia l'illegittimità della confisca in quanto disposta oltre l'anno dal sequestro dei beni, ciò in conseguenza della nullità del decreto di proroga in quanto privo di motivazione;
2. con un secondo motivo denuncia violazione del divieto di reformatì o in peius in assenza di impugnazione dell'ufficio del pubblico ministero, nonché illegittimità della confisca disposta in mancanza di preventivo sequestro;
la doglianza attiene ai beni immobili di proprietà di NE RI asseritamente non inclusi nell'originario provvedimento di sequestro del 1999 e non ricompresi nel decreto di confisca del 2001. Si tratterebbe di un terreno con annesso fabbricato rurale sito in Rizziconi, nonché di un terreno edificabile sito in Cittanova, località Filasi;
secondo la difesa si è trattato di un errore della corte nella elencazione dei beni sottoposti a confisca;
3. con un terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge per la violazione di un precedente giudicato di prevenzione del 13 marzo 2001 che accertava la legittima provenienza dei beni confiscati nonché per assoluta mancanza di motivazione relativamente alla emersione di nuovi elementi significativi della erroneità del precedente giudicato;
4. con un quarto motivo di ricorso si lamenta violazione di legge consistente nella lesione del giudicato penale riguardante la legittima provenienza dei beni confiscati, risultante dalla sentenza emessa dalla corte d'appello di Messina il 4 novembre 2003, con la quale sarebbe stata disposta la restituzione dei beni che erano stati sequestrati ad NE RI;
5. con un quinto ed ultimo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge consistente nella omessa pronuncia in merito alla richiesta probatoria di rinnovazione della perizia estimativa. SE CONCETTA.
1. con un primo motivo di ricorso denuncia l'illegittimità della confisca in quanto disposta oltre l'anno dal sequestro dei beni, in conseguenza della nullità del decreto di proroga in quanto privo di motivazione;
2. con un secondo motivo denuncia violazione del divieto di reformatio in peius in assenza di impugnazione dell'ufficio del pubblico ministero, nonché illegittimità della confisca disposta in mancanza di preventivo sequestro;
la doglianza attiene ai beni immobili di proprietà di NE RI non inclusi nell'originario provvedimento di sequestro del 1999 e non ricompresi nel decreto di confisca del 2001. Si tratterebbe di un terreno edificabile sito in Cittanova, località Filasi;
secondo la difesa si è trattato di un errore della corte nella elencazione dei beni sottoposti a confisca;
3. con un terzo motivo di ricorso lamenta violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 che preclude l'applicazione della misura patrimoniale nei confronti di persona proposta per l'applicazione della misura di prevenzione e deceduta prima della decisione definitiva (NE SC ed NE CO);
4. con un quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione di un precedente giudicato di prevenzione che accertava la legittima provenienza dei beni confiscati, risultante dal decreto numero 54-95 emesso dal tribunale di Reggio Calabria in data 25 marzo 1995; si lamenta inoltre la assoluta mancanza di motivazione relativamente alla emersione di nuovi elementi significativi della erroneità del precedente giudicato;
5. con un quinto motivo di ricorso si lamenta violazione di legge consistente nella lesione del giudicato penale riguardante la legittima provenienza dei beni confiscati, risultante dalla sentenza di proscioglimento emessa dal gup di Reggio Calabria il 7 dicembre 2001 con la quale era stato dichiarato non luogo a procedere nei confronti dell'imputata per il reato di associazione mafiosa ed era stata disposta la restituzione dei beni che le erano stati sequestrati;
6. con un sesto ed ultimo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge consistente nella omessa pronuncia in merito alla richiesta probatoria di rinnovazione della perizia estimativa. SE NATALIZIA.
1. con un primo motivo di ricorso denuncia l'illegittimità della confisca in quanto disposta oltre l'anno dal sequestro dei beni, in conseguenza della nullità del decreto di proroga in quanto privo di motivazione;
2. con un secondo motivo lamenta violazione della L. n. 575 del 1965, art.
2-ter che preclude l'applicazione della misura patrimoniale nei confronti di persona proposta per l'applicazione della misura di prevenzione e deceduta prima della decisione definitiva (NE SC);
3. con un terzo motivo di ricorso si lamenta la assoluta ed evidente mancanza di motivazione in ordine alla effettiva titolarità dei beni confiscati con riferimento alla asserita interposizione fittizia ed alla reale disponibilità di essi da parte dei fratelli CO, SC ed RI;
4. con un quarto ed ultimo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge consistente nella omessa pronuncia in merito alla richiesta probatoria di rinnovazione della perizia estimativa. Il procuratore generale della cassazione ha concluso chiedendo il rigetto di tutti e tre i ricorsi.
Osserva il procuratore generale che la sproporzione tra i redditi dei beni oggetto di confisca non rappresenta più solamente un elemento sintomatico della provenienza illecita del bene, ma vale da solo a legittimare il sequestro (cassazione 5234-2007); inoltre sono del tutto prive di significato concreto le dimostrazioni settoriali attinenti l'acquisto di un singolo bene, dovendo essere operata una considerazione globale dei movimenti patrimoniali e verificata la complessiva destinazione di tutti i mezzi economici a disposizione del soggetto. Quanto, poi, ai familiari, opera la presunzione di cui alla L. n. 575 del 1965, art.
2-bis, senza necessità di ulteriori accertamenti. In merito al divieto di reformatio in peius, osserva l'accusa come in tema di misure di prevenzione di natura patrimoniale sia legittima la confisca dei beni disposta dal giudice di appello ad integrazione del provvedimento di primo grado, non sussistendo in materia la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito (cassazione 3964-1998). (1 Sez. 1, Sentenza n. 3964 del 02/07/1998 Cc. (dep. 12/09/1998) Rv. 211330. In tema di misure di prevenzione di natura patrimoniale, è legittima la confisca di beni (nella specie titoli di credito) dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza, disposta dal giudice di appello ad integrazione del provvedimento di primo grado, non essendo affermata, ne' nella legge processuale, ne' in principi costituzionali, la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito, ne' potendo configurarsi violazione del divieto di "reformatio in peius" in caso di estensione della misura reale a beni che avevano già formato oggetto di sequestro cautelare d parte del primo giudice.
Sez. 6, Sentenza n. 10346 del 07/02/2008 Cc. (dep. 06/03/2008) Rv. 239087. In tema di misure di prevenzione di natura patrimoniale, il sequestro adottato ai fini della confisca obbligatoria a norma del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies è subordinato all'accertamento di merito della sproporzione dei beni rispetto ai redditi posseduti e della mancata giustificazione della loro provenienza. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso senza l'applicazione della predetta misura, al giudice d'appello non è consentito disporre il sequestro preventivo di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, comma 4, in quanto ciò avverrebbe in violazione del principio devolutivo e del divieto di "reforraatio in peius").
Quanto al giudicato cautelare, (2 Sez. U, Sentenza n. 18 del 03/07/1996 Cc. (dep. 17/07/1996) Rv. 205260. Nel procedimento di prevenzione la preclusione derivante dal giudicato opera sempre "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità qualificata ove sopravvengono nuovi elementi indiziali - non precedentemente noti - che comportino una valutazone di maggior gravità della pericolosità stessa e un giudizio di inadeguatezza delle misure in precedenza adottate. In tali casi, conseguentemente, può darsi luogo a un aggravamento delle misure e, occorrendo, all'eventuale irrogazione di altre di tipo diverso. Sez. 2, Sentenza n. 1254 del 14/02/1997 Cc. (dep. 21/03/1997) Rv. 207318. In tema di misure di prevenzione patrimoniali, una volta che sia stata esercitata l'azione di prevenzione da parte del procuratore della Repubblica o del questore, nessuna preclusione all'esercizio d'ufficio dei poteri cautelari ed investigativi del tribunale può derivare da un precedente rigetto della richiesta di sequestro dei beni, trattandosi di provvedimento adottato "rebus sic stantibus" e comunque inidoneo a passare in giudicato, perché insuscettibile di autonoma impugnazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la legittimità del sequestro dei beni disposto d'ufficio dal tribunale a seguito di ulteriori acquisizioni investigative, anch'esse officiose, dopo che una precedente richiesta di applicazione della misura cautelare sui medesimi beni, avanzata dal pubblico ministero, era stata respinta dallo stesso organo) esso non sarebbe configurabile nel caso di acquisizione di nuove emergenze di prova, mentre con riferimento al giudicato penale (3 Sez. 5, Sentenza n. 3561 del 10/11/1993 Cc. (dep. 07/12/1993) Rv. 196461. La L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 "ter", introdotto con la L. 13 settembre 1982, n. 646, mira a sottrarre alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se le attività stesse siano, o meno, di tipo mafioso. La misura di prevenzione patrimoniale prevista dalla norma citata, poi, non è condizionata dall'esistenza di un giudicato penale che comprovi le illecite acquisizioni, potendo anche essere basata su una serie di elementi indiziari) deve essere richiamato il principio dell'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello ordinario. Quanto, infine, alla ammissibilità della confisca nel caso di persona deceduta prima della pronuncia, richiama le sezioni unite di questa corte numero 18-96, nonché una pronuncia della seconda sezione numero 19.91 4- 2005. Per il resto, secondo il procuratore generale, i ricorsi attengono a questioni di fatto esaurientemente esaminate dai giudici di merito e che pertanto esorbitano del controllo di legittimità. L'avv. Aricò ha depositato note difensive per tutte e tre le ricorrenti ribadendo i motivi di censura già indicati nei ricorsi ed in particolare evidenziando la nullità del decreto di proroga per mancata motivazione, la mancanza assoluta di motivazione in relazione alla confisca dei beni di NC NE e la mancata ricostruzione della proporzionalità del singolo bene posseduto rispetto ai redditi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I tre ricorsi ripropongono in parte le medesime censure, che quindi possono essere accorpate per tipologia e decise unitariamente:
A. illegittimità della confisca in quanto disposta oltre l'anno del sequestro dei beni, in conseguenza della nullità del decreto di proroga (in quanto privo di motivazione). La censura è inammissibile. Non vi è dubbio che la proroga vi sia stata e che sia stata tempestiva. Lamentano, però, le ricorrenti la nullità del decreto di proroga per omessa motivazione;
trattasi di censura che non può essere sollevata per la prima volta in sede di rinvio, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., comma 4, (4 Cfr. Sez. 4, Sentenza n. 12108 del 25/10/1994 Ud. (dep. 01/12/1994) Rv. 199695: "Poiché la sentenza della Corte di Cassazione, inoppugnabile per dettato di legge, copre il dedotto e il deducibile, ivi comprese le eventuali nullità ed inammissibilità, queste, nel giudizio di rinvio, non solo non possono essere proposte dalle parti, ma neppure rilevate di ufficio dal giudice del rinvio").
Le difese evidenziano il fatto che nel primo giudizio era stata dedotta l'inesistenza della proroga, ritenendo che ciò comprendesse anche la più circoscritta eccezione di nullità, ma la tesi è infondata;
la censura di inesistenza dell'atto di proroga non solo è diversa dalla sua dedotta nullità, ma è addirittura incompatibile con quest'ultima. Un atto, infatti, non può essere allo stesso tempo inesistente e invalido, giacché quest'ultimo vizio ne presuppone l'esistenza. Aver lamentato, nel corso del primo giudizio, la mancanza di un provvedimento formale di proroga (di cui fu invece riscontrata l'esistenza), non vale certo a ricomprendere la diversa doglianza di invalidità dell'atto per omessa motivazione. Trattasi, come si è detto, di censure diverse ed addirittura incompatibili;
nessun pregio deve attribuirsi, poi, all'affermazione della difesa circa il fatto che il provvedimento di proroga era "sfuggito" a tutti, dal momento che tale provvedimento era stato preso in udienza, nel contraddittorio delle parti, e nessun rilievo può assumere un errore delle ricorrenti circa la sua effettiva esistenza. B. Violazione del divieto di reformatio in peius in assenza di impugnazione dell'ufficio del pubblico ministero, nonché illegittimità della confisca disposta in mancanza di preventivo sequestro;
la doglianza attiene ai beni immobili di proprietà di NE RI non inclusi nell'originario provvedimento di sequestro del 1999 e non ricompresi nel decreto di confisca del 2001. Si tratterebbe di un terreno con annesso fabbricato rurale sito in Rizziconi, nonché di un terreno edificarle sito in Cittanova, località Filasi;
secondo la difesa si è trattato di un errore della corte nella elencazione dei beni sottoposti a confisca. Anche questa doglianza è infondata;
innanzitutto si deve rilevare che il provvedimento di confisca del 2001 non elencava in modo specifico i singoli beni, ma faceva riferimento ai beni sequestrati con il decreto del 3 giugno 1999 numero 17-99, esclusi i beni ivi indicati ai punti 4, 5 e 6. Il decreto della corte d'appello di Reggio Calabria del 2005 ancora una volta non procedeva ad una elencazione dei beni, ma confermava il provvedimento del tribunale di Reggio Calabria. La corte di cassazione, con la sentenza del 9 novembre 2006, annullava senza rinvio il decreto del 6 aprile 2000 del tribunale di Reggio Calabria, nella parte in cui sottoponeva a confisca i beni indicati ai punti 4, 5, 6 del decreto di sequestro del 1999, mentre annullava con rinvio il decreto del 2001 che confermava la confisca degli altri beni sequestrati nel 1999, per la questione relativa alla esistenza o meno di una proroga del decreto di sequestro stesso. Il provvedimento della corte d'appello di Reggio Calabria, oggi impugnato, risolti positivamente i dubbi sollevati dalla cassazione nel 2006, previa ricapitolazione dei beni nella parte motiva del provvedimento, si limitava nel dispositivo a confermare il decreto del tribunale di Reggio Calabria del 21 maggio 2001. Ciò premesso, si osserva quanto segue:
1. per valutare la correttezza della decisione si deve avere riguardo principalmente al dispositivo e non al contenuto interno dell'atto, che va esaminato solo quando vi è dubbio sulla portata dispositiva della pronuncia. Nel caso in esame, dunque, essendosi la corte d'appello di Reggio Calabria limitata a confermare il decreto del 2001 (che già escludeva la confisca dei beni di cui ai punti 4, 5, 6 del decreto di sequestro del 1999), non vi è stata alcuna violazione del divieto di reformatio in peius;
in secondo luogo si osserva che sia il terreno con annesso fabbricato rurale sito in Rizziconi, sia il terreno edificabile sito in Cittanova, località Filasi, erano già oggetto di sequestro nel 99 (cfr. rispettivamente punti da 7 a 14 per il primo e punto 18 per il secondo) e dunque oggetto di confisca del provvedimento del 2001. Resta una piccola differenza per il fatto che la sentenza della corte d'appello oggi impugnata indica tra i beni oggetto di confisca anche il fabbricato sovrastante al mappale 55 del Comune di Cittanova, Località Filasi. Non si sa, peraltro, quando tale fabbricato sia stato costruito e comunque, essendo vigente nel nostro ordinamento un principio di accessione, per cui i beni costruiti sul fondo appartengono al proprietario di questo (art. 934 c.c.), l'edificazione di un nuovo fabbricato rimane automaticamente esposta alla misura patrimoniale che colpisce il bene principale, senza che ciò comporti alcun peggioramento della misura in atto. C. violazione di precedenti giudicati di prevenzione: si fa riferimento al decreto della Corte d'appello di Reggio Calabria del 13 marzo 2001 che asseritamente accertava la legittima provenienza dei beni confiscati ed al decreto numero 54-95 emesso dal tribunale di Reggio Calabria in data 25 marzo 1995; si lamenta per entrambi la assoluta mancanza di motivazione relativamente alla emersione di nuovi elementi significativi della erroneità del precedente giudicato. Con riferimento a questi motivi di censura, si ricorda che in tema di misure di prevenzione patrimoniali è consentito il ricorso per cassazione solo per violazione di legge e non per vizi attinenti alla motivazione;
solo la mancanza assoluta di questa, per violazione della norma che impone al giudice di motivare i suoi provvedimenti, può essere dedotta in cassazione. Ma nel caso di specie vi è stata specifica motivazione sul punto, tanto che la corte di cassazione, con la sentenza del 9 novembre 2006, da atto che erano emerse nuove circostanze sintomatì che di ulteriore pericolosità, che giustificavano l'entità della nuova misura;
lo stesso decreto della corte d'appello di Reggio Calabria del 29.6.2005 motiva sul punto (cfr. pagg. 42 ss.), così come il provvedimento oggi impugnato (cfr. pagg. 6 e 7), per cui trattandosi, semmai, di un vizio attinente alla motivazione, non può essere censurato con il ricorso per cassazione.
D. Violazione di legge consistente nella lesione dei giudicato penale riguardante la legittima provenienza dei beni confiscati, risultante dalla sentenza emessa dalla corte d'appello di Messina il 4 novembre 2003, con la quale sarebbe stata disposta la restituzione dei beni che erano stati sequestrati ad NE RI, nonché dalla sentenza di proscioglimento emessa dal gup di Reggio Calabria il 7 dicembre 2001, con la quale sarebbe stato dichiarato non luogo a procedere nei confronti della ricorrente per il reato di associazione mafiosa, con restituzione dei beni sequestrati. Ebbene, in merito a questo motivo di ricorso si devono richiamare le considerazioni già espresse sub C, ricordando inoltre (e tale considerazione vale anche per il motivo precedente) che il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e dunque dotato di tutti gli elementi necessari per la decisione di legittimità; così non è nel caso in questione, dato che i provvedimenti che vengono richiamati quali giudicati penali non vengono allegati dalle ricorrenti e non si trovano nel fascicolo trasmesso a questa corte.
E. Violazione di legge consistente nella omessa pronuncia in merito alla richiesta probatoria di rinnovazione della perizia estimativa. Tale motivo di censura è non solo inammissibile, perché attinente alla motivazione in una materia in cui il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, ma anche infondato perché sul punto vi è una specifica ed approfondita motivazione nel provvedimento impugnato (cfr. pagg. 8-11). Le ricorrenti ripropongono censure già esaminate dalla Corte d'appello, senza introdurre elementi significativi di novità, tali da scardinare il costrutto logico del provvedimento.
F. Violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 che preclude l'applicazione della misura patrimoniale nei confronti di persona proposta per l'applicazione della misura di prevenzione e deceduta prima della decisione definitiva (NE SC ed NE CO); il motivo è infondato. Vi è costante e cospicua giurisprudenza di questa corte in senso contrario. Tra le molte si vedano: Sez. U, Sentenza n. 18 del 03/07/1996 Cc. (dep. 17/07/1996) Rv. 205262: "La confisca prevista nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di persona indiziata di appartenere ad associazione di tipo mafioso non ha ne' il carattere sanzionatorio di natura penale, ne' quello di un provvedimento di prevenzione, ma va ricondotta nell'ambito di quel "tertium genus" costituito da una sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla misura di sicurezza prescritta dall'art. 240 c.p., comma 2. Ne consegue che la confisca dei beni rientranti nella disponibilità di soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione personale - una volta che siano rimasti accertati i presupposti di pericolosità qualificata del soggetto stesso, nel senso della sua appartenenza a un'associazione di tipo mafioso, e di indimostrata legittima provenienza dei beni confiscati - non viene meno a seguito della morte del proposto, intervenuta prima della definitività del provvedimento di prevenzione"; Sez. 5, Sentenza n. 16580 del 20/01/2010 Cc. (dep. 29/04/2010) Rv. 246863: "La morte del proposto - indiziato di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso - intervenuta prima della definitività del provvedimento di prevenzione, non pregiudica la validità del sequestro e della successiva confisca, una volta che siano stati accertati la pericolosità qualificata e sia rimasta indimostrata la legittima provenienza dei beni, atteso che la confisca disposta nei procedimenti di prevenzione, va ricondotta nell'ambito del "tertium genus" costituito da una sanzione amministrativa equiparabile, quanto a contenuto ed effetti, alla misura di sicurezza prevista dall'art.240 c.p., comma 2, di modo che il loro trasferimento a titolo originario al patrimonio dello Stato è irreversibile"; Sez. 1, Sentenza n. 8466 del 27/01/2009 Cc. (dep. 25/02/2009) Rv. 243308: "La confisca applicata nel procedimento di prevenzione per gli indiziati di appartenenza ad associazione di tipo mafioso non perde effetto a seguito della morte della persona soggetta alla misura personale, intervenuta prima della definitività del relativo provvedimento";
Conff. Sez. 2, Sentenza n. 19914 del 31/01/2005 Cc. (dep. 26/05/2005) Rv. 231873, Sez. 5, Sentenza n. 6160 del 14/01/2005 Cc. (dep. 17/02/2005) Rv. 231173: "La confisca dei beni, disposta ai sensi della L. n. 575 del 1965, art.
2-ter, rientranti nella disponibilità di un soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione, una volta accertati i presupposti di pericolosità qualificata, nel senso dell'appartenenza del soggetto ad un'associazione di tipo mafioso e di indimostrata provenienza dei beni confiscati, non viene meno e seguito della morte del proposto, intervenuta prima della definitività del provvedimento di prevenzione, considerato che lo scopo perseguito dal legislatore con la normativa antimafia, concernente le misure patrimoniali, è quello di eliminare dal circuito economico, collegato ad attività e soggetti criminosi, beni dei quali non sia fornita dimostrazione di lecita acquisizione".
G. Assoluta ed evidente mancanza di motivazione in ordine alla effettiva titolarità dei beni confiscati ad NE AT con riferimento alla asserita interposizione fittizia ed alla reale disponibilità di essi da parte dei fratelli CO, SC ed RI;
la censura è generica e comunque inammissibile, essendosi sul punto motivazione (risultante dall'integrazione reciproca di tutti i provvedimenti di merito emessi in questo giudizio) e non essendo consentito, in materia di misure di prevenzione patrimoniale, ricorrere per cassazione per vizi diversi dalla violazione di legge.
Infine, con riferimento a quanto dedotto nelle note difensive depositate il 20 ottobre 2011, è sufficiente ancora una volta rilevare come in materia di misure di prevenzione patrimoniali non sia ammissibile il ricorso per cassazione per vizi attinenti alla motivazione;
anche con riferimento alla ritenuta sproporzione delle risorse in relazione ai beni costituenti il patrimonio dalle ricorrenti, vi è motivazione del giudice di merito, il quale è giunto alle sue conclusioni attraverso un esame sistematico e complessivo sia delle risorse di provenienza lecita, sia dei beni costituenti il patrimonio delle ricorrenti.
La motivazione, dunque, sussiste, ne' può compiersi una valutazione di sufficienza o congruità della stessa, dato che il vizio di motivazione non è censurabile con riferimento a questo tipo di procedimenti, come più volte ricordato in sentenza.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011