Sentenza 14 gennaio 2003
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- 1. Prerogative regionali e il potere centrale in materia di porti marittimiAccesso limitatoAlessandro Del Dotto · https://www.altalex.com/ · 8 giugno 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/2003, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
Il Presidente Il Consigliere estensore Antonio Saggio Sergio Di Amato Ці СА ŠC hizp IL CANCELLIERE Domenico Miffypi Hakaly CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Pres ESENTE DA BOLLI E DIRITTI De SOGGETTA A REGISTRAZIONE 14 GEN. 2003, MATERIA EQUA RIPARAZIONE I CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione a debite presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il al n. Mod. 9 Art Camp. (€ apposta copia autentica (ar 30/5/2002) ✓ RATORE DI CANCELLERIA torelia ON عي CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 5.05.2003 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 17267 versate € 199.14 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) COLLABORATORE, A CANCELLERIA Antonena Fo 6 2: 123/01 R.G. Eq. Rif.). - depositato il 22/02/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/2002 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il resistente 1'Avvocato Palatiello che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di appello dell'Aquila, con decreto del 22 febbraio 2002, rigettava il ricorso con cui GI TT, deducendo il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo, chiedeva l'equa ri- parazione del danno conseguito al fatto che il processo per risarcimento dei danni da sinistro stradale, pro- mosso nei suoi confronti innanzi al Tribunale di Ancona con citazione del 3 gennaio 1990, era stato definito soltanto con sentenza del 5 dicembre 2000. In partico- lare, la Corte di merito osservava che nella specie, malgrado fosse indubbio il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo, da addebitare sia al comportamento delle parti nel processo sia alla ca- renza delle strutture giudiziarie, non era stata offer- ta alcuna dimostrazione del danno. In particolare, sot- 2 to il profilo del danno non patrimoniale, il TT era stato, seppure dopo dieci anni, riconosciuto re- sponsabile del sinistro stradale e condannato al risar- cimento dei danni;
pertanto, non aveva subito alcun danno per il ritardo, ed anzi si era avvantaggiato del- le lungaggini processuali, considerato che la sentenza non aveva calcolato rivalutazione ed interessi a favore del danneggiato. Parimenti si doveva escludere un danno in relazione alla situazione psicologica, considerato che dopo l'accertamento della responsabilità penale la condanna in sede civile era praticamente ineludibile. Avverso detto decreto GI TT propone ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Il Mini- stero della Giustizia resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente lamenta la vio- lazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001. In par- ticolare, il ricorrente deduce che la legge n. 89\2001 deve essere interpretata tenendo conto che essa dà at- tuazione alla Convenzione e, quindi, non può essere in- terpretata in senso restrittivo rispetto ad i principi che in tema di ragionevole durata dei processi sono stati enunciati dalla Corte europea di Strasburgo. Tali principi erano stati disattesi dalla Corte di appello dell'Aquila, che era entrata nel merito del vantaggio o 3 dello svantaggio che la parte aveva tratto dalla durata del processo, mentre la ragionevole durata del processo è un valore in sé, che prescinde dal torto o dalla ra- gione della parte in giudizio. Il motivo è infondato. Contrariamente a quanto mo- stra di ritenere il ricorrente, la Corte di merito non ha affatto escluso che la parte rimasta soccombente possa dolersi della irragionevole durata del giudizio e possa avere diritto all'equa riparazione del danno. In effetti, ogni distinzione in proposito sarebbe erronea atteso che la fattispecie prevista dall'art. 2 della legge n. 89\2001 non collega l'equa riparazione del danno al tempo necessario per ottenere in giudizio il riconoscimento del proprio diritto, ma direttamente all'irragionevole durata del processo. La Corte di me- rito non è incorsa in tale errore, essendosi limitata a rilevare che il ricorrente, rimasto soccombente nel giudizio, aveva tratto dal giudizio un concreto vantag- gio patrimoniale. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il vi- zio di motivazione, deducendo che il danno non patrimo- niale era stato escluso con considerazioni attinenti al vantaggio patrimoniale tratto dal ritardo, senza tenere conto del pregiudizio patito per il protratto impegno nel procedimento giudiziale. Insufficiente era stata, 4 poi, la motivazione dell'impossibilità di considerare elementi attinenti a situazioni psicologiche. Il motivo è infondato. L'accertamento del danno è il risultato di un giudizio di fatto non censurabile in sede di legittimità se sorretto da una motivazione im- mune da vizi logici e giuridici. Nella specie, la Corte di merito, con motivazione adeguata, ha preso in consi- derazione separatamente il danno patrimoniale e quello non patrimoniale, escludendo la ricorrenza di entrambi. In particolare, per quanto attiene il danno non patri- moniale, lo stesso è stato escluso sia, applicando im- plicitamente la compensatio lucri cum damno, per la presenza di un vantaggio economico ottenuto in virtù delle lungaggini processuali, sia per la considerazione che una precedente condanna in sede penale per gli stessi fatti aveva reso praticamente certa la condanna in sede civile e, pertanto, l'attesa del giudizio non aveva comportato una sofferenza psicologica. Non sussi- ste, pertanto, il lamentato vizio di motivazione. Soccorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P Q M
• rigetta il ricorso;
compensa le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del #ottolize 2002. 5 Il Presidente Il Consigliere estensore Antonio Saggio Sergio Di Amato Ц АлисатоSergio игр Ms IL CANCELLIERE Domenico Miffy "Hattalup CORTE SUPREMA DI CASSATIONE Pre ESENTE DA BOLLI E DIRITTI SOGGETTA A REGISTRAZIONE De 14 GEN. 2003, MATERIA EQUA RIPARAZIONE N Hlad CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione a debito presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 al n. Mod. 9 Art Camp. (€ apposta copia autentica (art 30/6/2002) ✓ RATORE DI CANCELLERIA fitorella ON ЛЯ CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione _presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 5.05.2003 serie 4 al n. 17267 versate € 199,14 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°116 del 30/5/2002) COLLABORATORE DI CANCELLERIA EL ON لسمه cout 6