Sentenza 24 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di patteggiamento, la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, avanzata dall'imputato che ha già usufruito del beneficio in relazione a precedente condanna, implica il consenso alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/01/2017, n. 13534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13534 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2017 |
Testo completo
13534-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 95 Presidente - Sent. n. GRAZIA LAPALORCIA - Consigliere rel. CC 24/01/2017 CARLO ZAZA - R.G.N. 37731/2016 UMBERTO LUIGI SCOTTI - Consigliere - Consigliere EDUARDO DE GREGORIO - Consigliere - LUCA PISTORELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LA IC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/02/2016 del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata veniva applicata nei confronti di IC LA, su concorde richiesta delle parti, la pena di mesi sei di reclusione ed € 203 di multa per il reato tentato di cui all'art. 624-bis cod. pen.. 1 E Era altresì disposta la sospensione condizionale della pena detentiva, subordinandola all'adempimento dell'obbligo della pubblicazione della sentenza sul quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno. L'imputato ricorrente deduce violazione di legge nell'imposizione del predetto obbligo;
la stessa costituirebbe violazione dell'accordo delle parti, nel quale l'applicazione della pena era subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena senza alcun adempimento. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. Non vi è dubbio che, in linea generale, al giudice al quale sia sottoposta una richiesta concordata di applicazione della pena, subordinata alla sospensione condizionale della stessa, non sia consentito di alterare il relativo accordo fra le parti con l'imposizione di una condizione per la fruibilità del beneficio, estranea a tale accordo (Sez. 6, n. 13905 del 11/03/2010, Secondi, Rv. 24668901). La deroga al menzionato principio generale era tuttavia espressamente giustificata, nella sentenza impugnata, con il riferimento alla particolarità della situazione esaminata, nella quale il beneficio della sospensione condizionale della pena della pena risultava essere stato già precedentemente concesso al LA;
tanto rendendo obbligatoria, ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen., l'applicazione di una delle prescrizioni ivi previste, fra le quali la pubblicazione della sentenza. Orbene, già nelle pronunce di legittimità affermative del principio generale di cui sopra si riscontra la precisazione per la quale la validità di detto principio è limitata agli obblighi, condizionanti l'applicazione del beneficio, la cui imposizione sia prevista dalla legge come facoltativa (Sez. 3, n. 19788 del 28/02/2003, Leto Di Priolo, Rv. 224887). Ma l'operatività della previsione normativa di obbligatorietà dell'applicazione della prescrizione, ove la sospensione condizionale sia concessa per la seconda volta, è stata specificamente ritenuta sussistente da questa Corte Suprema anche nel caso in cui il beneficio sia incluso in un concordato sulla pena che non preveda espressamente tale prescrizione (Sez. 6, n. 13894 del 04/03/2014, Rosiello, Rv. 259460); e ciò in base alla considerazione della compatibilità del rispetto di tale previsione con il principio di intangibilità dell'accordo formato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. Si è infatti osservato che la previsione normativa di obbligatorietà della prescrizione, nel caso in esame, rende implicita l'accettazione della stessa da parte dell'imputato che, trovandosi consapevolmente nella condizione di aver già beneficiato in 2 ब्ट passato della sospensione condizionale della pena, non può che essere altrettanto consapevole che la reiterazione della concessione del beneficio, alla quale chiede venga subordinata l'applicazione della pena, comporterà ope legis l'imposizione di uno degli obblighi previsti in detta fattispecie dall'art. 165 cod. proc. pen.. Delle decisioni di legittimità citate dal ricorrente come difformi dall'orientamento appena indicato, una (Sez. 5, n. 15657 del 12/02/2014, De Luca) si rivela alla lettura meramente confermativa del principio generale di immodificabilità dell'accordo sulla pena;
mentre altra (Sez. 6, n. 16925 del 23/04/2015, R.L.) è in realtà conforme all'indirizzo seguito nella sentenza impugnata, escludendo dall'ambito di applicabilità del principio di cui sopra il caso della rinnovazione del beneficio con espresso richiamo alla sentenza Rosiello precedentemente citata. In contrasto con quest'ultima pronuncia, nel senso dell'inapponibilità della condizione anche laddove la sospensione condizionale sia richiesta per la seconda volta con una proposta concordata di applicazione di pena, si colloca in effetti uno solo dei precedenti indicati (Sez. 6, n. 44775 del 20/10/2015, Ferrante); che però, oltre ad essere per quanto detto minoritario, non si confronta con la dirimente argomentazione esposta nella sentenza Rosiello, che questa Corte ritiene senz'altro di condividere, per la quale il rispetto della previsione normativa di obbligatorietà dell'imposizione di determinate prescrizioni, per la reiterata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è coerente con la natura pattizia della procedura di cui all'art. 444 cod. proc. pen., proprio in quanto la dimensione obbligatoria dell'istituto configura l'imposizione come una conseguenza necessaria della richiesta di rinnovazione del beneficio, e pertanto inclusa nell'orizzonte di adesione dell'imputato che proponga un accordo comprendente tale rinnovazione. Il ricorso deve quindi essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/01/2017 DISPOSITATA IN CANCELLERIA We filmed Il Pr Il Consigliere estensore Carlo Baza add 20 MAR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Caffe Lan e Ө um