Sentenza 26 novembre 2021
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di detenzione per la vendita di prodotti alimentari "invasi da parassiti", di cui all'art. 5, comma 1, lett. d), legge 30 aprile 1962, n. 283, è necessario che risulti accertato, alla stregua di tutti gli elementi fattuali e di criteri non arbitrari, che i parassiti abbiano occupato in gran numero o riempito una sostanza alimentare. (Fattispecie relativa alla distribuzione ed alla messa in vendita di "funghi misti congelati con porcini" nei quali erano presenti forme parassitario, costituite da larve di "diptera").
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2021, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2021 |
Testo completo
00499-27 2 OND REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 2255 Giulio Sarno - Presidente - Vito Di Nicola -UP 26/11/2021 Angelo Matteo Socci R.G.N. 32797/2021 - Relatore - Antonio Corbo Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CI AR, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza in data 10/05/2021 del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l'avvocato Gianfranco Ceoletta, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 10 maggio 2021, il Tribunale di Perugia, ha dichiarato la penale responsabilità di AR CI per il reato di cui agli artt. 5, primo comma, lett. d), e 6 legge 30 aprile 1962, n. 283, ed ha irrogato la pena di 6.000,00 euro di ammenda, con diniego delle circostanze attenuanti generiche, e senza applicazione degli altri benefici di legge. M Secondo i giudici di merito, AR CI, quale legale rappresentante della "Bosco Mar s.p.a.", avrebbe distribuito e posto in vendita "funghi misti congelati con porcini", nei quali erano presenti forme parassitarie, costituite da larve di "diptera", le quali rendevano l'alimento non accettabile dal punto di vista igienico, con condotta accertata in Perugia il 6 dicembre 2016. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe AR CI, con atto a firma dell'avvocato Gianfranco Ceoletta, articolando cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 8 e 9 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta competenza per territorio del Tribunale di Perugia. Si deduce che l'ordinanza con la quale è stata rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Perugia, per essere competente il Tribunale di Roma, nel cui circondario ha sede la società acquirente, è immotivata, perché legata al mero richiamo di un asserito indirizzo giurisprudenziale maggioritario, del quale vengono citate due sentenze. Si osserva che l'indirizzo giurisprudenziale evocato non è maggioritario posto che, nel caso di c.d. vendita da piazza a piazza, la competenza appartiene al giudice del luogo dove la merce è stata consegnata al vettore, e che, nella specie, la fornitura di funghi è stata presa in carico dal vettore ad Albano Laziale.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 5, lett. d), e 6 legge n. 283 del 1962, 220 e 533 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato. Si deduce che l'affermazione di sussistenza del reato si fonda sul rinvenimento in alcuni pezzi di fungo di larve di dittero, e che, però, ai fini della configurabilità della fattispecie dell'illecito penale di cui all'art. 5, lett. d), cit., come contestata, occorre che le sostanze alimentari siano «invase da parassiti». Si osserva che la disciplina di settore, in specie quella di cui all'art. 7 d.P.R. n. 376 del 1995 e quella di cui all'art. 1 D.M. 9 ottobre 1998, del Ministero Commercio, Industria e Artigianato, relativa alla classificazione di qualità dei funghi porcini, ammette anche nei casi di qualità "extra" la presenza di «tramiti di larve». Si aggiunge, poi, che il controllo sul fungo può essere solo visivo, come si evidenzia nelle relazioni tecniche del dott. Palumbo e del dott. Sitta, perché un controllo con il microscopio determinerebbe la distruzione dei funghi, e che, anche secondo le deposizioni testimoniali acquisite in dibattimento, lo stato della normativa non è chiaro, presenza di larve. 시 perché, ad esempio la regolamentazione canadese e americana ammettono la Si osserva, a questo punto, che, in ogni caso, non può parlarsi di “invasione di parassiti", che nulla è stato riscontrato con riferimento alle modalità di conservazione degli alimenti, e che le conclusioni dei consulenti della difesa sono state disattese senza neppure l'espletamento di una perizia.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo al travisamento della prova. Si deduce che non si è considerato che il teste d'accusa, CA CH, ha ammesso l'assenza, nella disciplina nazionale, di limiti espliciti entro i quali la presenza di ditteri fungivori debba ritenersi tollerata.
2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 521 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico ed al mancato rilievo del difetto di correlazione tra accusa e sentenza. Si deduce che, per le evidenti difficoltà di accertamento della presenza di parassiti fungivori, non è possibile muovere alcun rimprovero di omesso controllo. Si deduce, inoltre, che l'imputato non può essere ritenuto responsabile per un fatto di cattiva conservazione dei funghi, perché l'imputazione non contesta detta fattispecie, e che, quindi, la condanna, si pone in violazione della regola di cui all'art. 521 cod. proc. pen.
2.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 460 cod. proc. pen., e 133, 164 e 175 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata concessione dei benefici ed al trattamento sanzionatorio. Si deduce che illegittimamente si è dato rilievo ad un precedente penale, il quale deve ritenersi estinto a norma dell'art. 460, ultimo comma, cod. proc. pen., e che inoltre del tutto immotivati sono la fissazione del trattamento sanzionatorio in misura pari al doppio del minimo edittale, ed il diniego di circostanze attenuanti generiche, sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.
2. Infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano la ritenuta competenza per territorio del Tribunale di Perugia, deducendo che la società dell'imputato ha sede in un luogo ubicato nel circondario del Tribunale di Roma e che la sentenza impugnata è sostanzialmente priva di motivazione, nonostante i precedenti di contrario avviso in tema di vendita da piazza a piazza시 3 e la presa in carico della merce dal vettore in un luogo ubicato nel circondario del Tribunale di Roma. Invero, la competenza per territorio si individua sulla base della condotta oggetto di contestazione e del luogo in cui questa è stata realizzata. Nella specie, il ricorrente è stato accusato di avere, nella qualità di legale rappresentante della società "Bosco Mar s.p.a.", distribuito e posto in vendita "funghi misti congelati con porcini" nei quali erano presenti larve che rendevano l'alimento non accettabile dal punto di vista igienico, in relazione a fatti accertati in Perugia il 6 dicembre 2016. E la condotta di messa in vendita del prodotto alimentare è stata effettivamente accertata in Perugia, allorché i "funghi misti congelati con porcini" sono stati venduti all'interno di un ipermercato. Inoltre, non risolutivo risulta neanche il richiamo all'orientamento della giurisprudenza secondo il quale la competenza territoriale a conoscere del reato di vendita di sostanze alimentari contenenti residui di prodotti usati in agricoltura tossici per l'uomo, realizzato attraverso la vendita "da piazza a piazza", appartiene al giudice del luogo di consegna della merce al vettore, ove, ai sensi dell'art. 1510 cod. civ., si è concluso il contratto, con conseguente passaggio della proprietà all'acquirente (cfr. Sez. 3, n. 35162 del 01/03/2017, Miraglia, Rv. 270685-01). Invero, l'assunto che il prodotto alimentare di cui all'imputazione sia stato oggetto di vendita "da piazza a piazza" risulta indimostrato, in quanto il ricorrente, a tal fine, si è limitato esclusivamente ad allegare la fotocopia di una fattura di consegna di non agevole lettura, tra l'altro anche priva di indicazioni in ordine al prezzo.
3. Infondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo, che contestano la configurabilità della fattispecie delle «sostanze alimentari [...] invase da parassiti»>, prevista dall'art. 5, comma 1, lett. d), legge n. 283 del 1962, oggetto di contestazione, deducendo che la disciplina di settore ammette esplicitamente funghi porcini con "tramiti di larve", che il controllo sugli stessi può essere solo visivo, per non cagionarne il deterioramento, che altre legislazioni sono esplicite nel consentire la presenza di larve, e che immotivatamente sono stati disattesi i rilievi dei consulenti della difesa.
3.1. Occorre premettere che il testo dell'art. 5, comma 1, lett. d), legge n. 283 del 1962, laddove fa riferimento alla nozione di "invasione" di parassiti, impiega un elemento quantitativo di contenuto non rigidamente predefinito. In effetti, "invadere", secondo l'accezione comune, significa "occupare in gran numero", "affollare", "riempire". Ora, valutare se i parassiti abbiano "occupato in gran numero", "affollato" o "riempito" una sostanza alimentare è un apprezzamento che presenta margini di opinabilità. Lo stesso, quindi, si configura come un giudizio discrezionale il cui risultato dipende da un esame della fattispecie 4 concreta, da effettuare sulla base di tutti gli elementi fattuali e giuridici che vengono in rilievo. Sembra pertanto corretto concludere che il giudizio se le sostanze alimentari possano definirsi come «invase da parassiti», a norma dell'art. 5, comma 1, lett. d), legge n. 283 del 1962, è un giudizio rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, da compiere sulla base di una ponderazione di tutti gli elementi utili e sulla base di criteri non arbitrari.
3.2. La sentenza impugnata espone gli elementi dai quali desume la presenza delle larve in misura tale da far qualificare le sostanze alimentari interessate come invase da parassiti». Si premette che a seguito di denuncia, erano state prelevate dalla polizia giudiziaria due confezioni esposte per la vendita presso l'ipermercato di Perugia e che la cottura del prodotto a 170° aveva evidenziato la presenza di parassiti del tipo vermi di colore bianco su alcuni pezzi di funghi. Si rappresenta, poi, che i campioni erano stati analizzati dapprima presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Perugia e successivamente, su richiesta dell'odierno ricorrente, in revisione presso l'Istituto Superiore di Sanità, in entrambi i casi con esiti positivi circa la presenza di forme parassitarie;
in particolare, le analisi presso l'Istituto Superiore di Sanità avevano accertato la presenza, su 100 grammi di prodotto, di 40 larve non vitali di "diptera" di cui 22 di lunghezza di 2 mm., 17 di lunghezza tra i 2 e i 4 mm., e 1 di lunghezza di 4 mm. Si segnala, a questo punto, che le tesi dei consulenti tecnici della difesa, secondo cui la presenza dei ditteri nei funghi costituisce fenomeno naturale ed inevitabile, che è esigibile solo un controllo ad occhio nudo, e che le larve in questione non incidono su igienicità del prodotto, sono infondate. Si evidenzia, in particolare, che il reato di cui agli artt. 5 e 6 legge n. 283 del 1962 è un reato di pericolo, che sono conosciute diverse cautele per evitare o limitare la presenza di parassiti nei funghi, come ad esempio, quelle descritte nel parere del Ministero della Salute del 24 gennaio 2018, n. 21, e che il rischio allergologico a causa della presenza di larve di ditteri contenuti nei funghi conservati è stata espressamente evidenziata in un parere del Ministero della Salute del 6 marzo 2019. 3.3. Le conclusioni della sentenza impugnata sono immuni da vizi. Innanzitutto, non conferente è il richiamo all'ammissibilità della presenza di tramiti di larve: i "tramiti" sono i canali attraverso i quali possono passare le larve, ma la loro presenza non significa che sia tollerata anche la presenza di larve al momento della messa in vendita del prodotto. I rilievi concernenti la possibilità di un controllo solo visivo per evitare deterioramenti del prodotto, poi, non si confrontano, da un lato, con la possibile adozione di tecniche specifiche, quali quelle indicate dal Ministero della Salute per evitare o limitare la presenza diか 5 parassiti nei funghi, e, dall'altro, con il dato quantitativo e qualitativo rilevato nella specie, stante l'elevato numero di larve di dittero di lunghezza superiore a 2 mm. per 100 grammi di prodotto. Il riferimento ad altre legislazioni, ancora, è privo di significatività, sia perché genericamente evocato, sia perché, nella specie, deve tenersi conto della notevole quantità e delle significative dimensioni delle larve di dittero rinvenute. La critica circa l'omessa considerazione dei rilievi dei consulenti tecnici della difesa è priva di specificità, anche perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale sintetizza detti rilievi e poi risponde analiticamente agli stessi.
4. Prive di specificità sono le censure enunciate nel terzo motivo, che contestano il vizio di travisamento della mancata considerazione di quanto affermato dal teste d'accusa CA CH circa l'assenza di limiti espliciti nella disciplina nazionale in ordine alla presenza "tollerabile" di ditteri. In proposito, infatti, è sufficiente considerare il dato qualitativo e qualitativo nella specie rilevato dagli accertamenti compiuti presso l'Istituto Superiore di Sanità, i quali hanno consentito di constatare la presenza, su 100 grammi di prodotto, di 40 larve non vitali di "diptera" di cui 22 di lunghezza di 2 mm., 17 di lunghezza tra i 2 e i 4 mm., e 1 di lunghezza di 4 mm.
5. Manifestamente infondate sono le censure prospettate nel quarto motivo, che contestano, da un lato, l'affermazione della sussistenza dell'elemento psicologico, per le difficoltà di accertamento della presenza dei ditteri, e, dall'altro, il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, perché in realtà la condanna sarebbe stata pronunciata per la cattiva conservazione del prodotto.
5.1. Per quanto riguarda la colpevolezza, è utile premettere che il reato, siccome contravvenzione, è configurabile a titolo di colpa. Ciò posto va rilevato che l'imputato è un operatore professionale del settore, che sono previste anche dagli organi ministeriali forme di cautela specifiche, e che, nella specie, da un lato, l'imputato ha riferito solo, e genericamente, di un possibile controllo visivo, e, dall'altro, la presenta quantitativa e dimensionale delle larve era di tutto rilievo, come in precedenza specificato. Di conseguenza, non risulta manifestamente illogica o comunque viziata la conclusione relativa alla sussistenza del reato anche con riguardo al profilo della colpevolezza, che ravvisa un «omesso totale controllo, in qualsivoglia forma, della qualità del prodotto>> e una «omissione delle dovute idonee misure che prevenissero l'eventualità di commercializzare i prodotti infestati».
5.2. Con riferimento alla correlazione tra accusa e sentenza, le indicazioni della sentenza sono chiarissime. 6 Il Tribunale, infatti, precisa di aver pronunciato condanna perché l'imputato nella sua qualità di presidente e legale rappresentante della "Bosco Mar s.p.a.", ha confezionato, distribuito e posto in vendita funghi invasi dai parassiti secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), della I. 283/1962». E del tutto congruente è il discorso giustificativo svolto a supporto di tale affermazione, come si può evincere da quanto sintetizzato in precedenza, specie al § 3.1. 6. Manifestamente infondate sono anche le censure proposte nel quinto motivo, attinenti al trattamento sanzionatorio e al diniego dei benefici. In primo luogo, deve osservarsi che legittimamente è stata valorizzata, ai fini sia della determinazione della pena, peraltro fissata in misura nettamente inferiore alla media edittale, sia del diniego dei benefici, la precedente condanna per un reato specifico, pur se questo è da ritenere estinto a norma dell'art. 460, ultimo comma cod. proc. pen. Invero, si è precisato condivisibilmente in giurisprudenza che, anche ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedenti condanne per reati poi estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, dal commettere ulteriori reati (così Sez. 4, n. 41291 del 11/09/2019, Pagani, Rv. 277355-01). In secondo luogo, poi, va rilevato che, nel giudizio di merito, né l'imputato, né il suo difensore hanno avanzato richieste di applicazione dei benefici.
7. All'infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Corbo Giulio Sarno سنا نتل 12 GEN 2022 ERT IL CANCELLERF 7 Luana Mana