Sentenza 1 marzo 2017
Massime • 1
La competenza territoriale a conoscere del reato di vendita di sostanze alimentari contenenti residui di prodotti usati in agricoltura tossici per l'uomo, realizzato attraverso la vendita "da piazza a piazza", appartiene al giudice del luogo di consegna della merce al vettore, ove, ai sensi dell'art. 1510 cod. civ., si è concluso il contratto, con conseguente passaggio della proprietà all'acquirente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/03/2017, n. 35162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35162 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2017 |
Testo completo
35 162-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE та Composta da SOP -Presidente - Sent. n. sez. Piero Savani Angelo Matteo Socci UP 1/3/2017 - R.G.N. 45721/2016 Giovanni Liberati -Relatore - Antonella Di Stasi Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IA PA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/1/2016 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Giuseppe Pezone, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 gennaio 2016 il Tribunale di Genova ha condannato PA IA alla pena di euro 6.000,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 5, lett. h), I. n. 283 del 1962 (per avere, quale amministratore della IA S.n.c., distribuito per il consumo fragole della varietà Camila che recavano residui dell'antiparassitario Indoxacarb, in concentrazione superiore alla soglia di contaminazione ambientale accidentale;
accertato in Genova il 6 dicembre 2013).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha prospettato violazione di legge penale, riguardo alla determinazione della competenza per territorio, e vizio della motivazione quanto alla configurabilità del reato ascrittogli. Quanto alla competenza per territorio ha richiamato l'orientamento interpretativo di legittimità, secondo cui la competenza a conoscere del reato di vendita di sostanze alimentati contenenti residui tossici per l'uomo di prodotti usati in agricoltura, realizzato attraverso la vendita da piazza a piazza appartiene al giudice del luogo dove la merce è consegnata al vettore, quale luogo di conclusione del contratto, con il conseguente passaggio della proprietà in quel momento all'acquirente ex art. 1510 cod. civ. Sulla base di tale orientamento ermeneutico la competenza per territorio avrebbe dovuto essere attribuita al Tribunale di Napoli Nord, sede della società venditrice, da ritenere coincidente, in assenza di altri elementi, con il luogo di consegna della merce al vettore, trattandosi del luogo in cui era avvenuta la vendita del prodotto. Nel merito ha eccepito l'inutilizzabilità dei risultati delle analisi, effettuate senza preventiva comunicazione all'imputato del momento e del luogo della loro esecuzione, e l'erronea valutazione degli elementi di fatto a disposizione, essendo stata indicata quale vettore la stessa S.r.l. IA amministrata dall'imputato, nonostante il trasporto della merce da Giugliano in Campania a Genova fosse stato eseguito dalla S.r.l. Trasporti Fatale & C., vettore per conto terzi, al quale la merce era stata consegnata direttamente dalla Fruit d'or S.r.l., con sede in Giugliano in Campania. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
2. Costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema, che ha da tempo superato il precedente orientamento richiamato nella sentenza impugnata, quello secondo cui "la competenza territoriale a conoscere del reato di vendita di sostanze alimentari contenenti residui tossici per l'uomo di prodotti usati in agricoltura, realizzato attraverso la vendita "da piazza a piazza", appartiene al giudice del luogo dove la merce è consegnata al vettore e, quindi, dove si è concluso il contratto" (Sez. 3, n. 3048 del 13/11/2007, Gastaldello, Rv. 238981; conf. Sez. 3, n. 34873 del 10/06/2009, Martini, Rv. 244584, relativa a fattispecie di consegna della merce al vettore per la consegna all'estero, nella quale il reato è stato considerato commesso in Italia;
Sez. 3, n. 41691 del 01/07/2014, Pedone, Rv. 260656, nella quale è stato ribadito che ai sensi dell'art. 1510 cod. civ. il contratto si perfeziona nel luogo di consegna della merce al vettore, giacché in tale momento 2 Glibuai avviene il trasferimento della proprietà delle merci a favore dell'acquirente).
3. Ora, nella vicenda in esame, il Tribunale ha disatteso l'eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente sollevata dalla difesa dell'imputato, ritenendo che tale competenza si determini in base al luogo di consegna della merce al venditore, in quanto il fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice è costituito dalla immissione del prodotto nel commercio, che si verifica quando esso entra nella materiale disponibilità del commerciante che lo metterà in vendita. Tale ricostruzione non tiene conto, tuttavia, del fatto che nella vendita c.d. da piazza a piazza, quale quella conclusa nella specie, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo a un altro, il venditore, salvo patto contrario, si libera dell'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere, in quanto la proprietà del carico e il rischio del suo perimento si trasferiscono al destinatario al momento della consegna al vettore, ai sensi dell'art. 1510 cod. civ. (cfr., Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 484 del 20/01/1998, Rv. 511755 - 01; Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 13957 del 13/12/1999, Rv. 532113 01; Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 10770 del 09/07/2003, Rv. 564903 - 01). Nel caso in esame, secondo ciò che risulta dai documenti acquisiti nel corso del giudizio (e in particolare dai documenti di trasporto e dalle fatture), cui questa Corte ha accesso in relazione all'error in procedendo denunziato dal ricorrente, giacché con riguardo a tale censura la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304; Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568), la merce non venne trasportata dalla medesima società venditrice (cioè la S.r.l. IA amministrata dall'imputato), come affermato nella sentenza, bensì dalla Trasporti Fatale & C. S.r.l., alla quale era stata consegnata direttamente dalla Fruit d'or S.r.l. con sede in Giugliano in Campania, sicché deve ritenersi, alla stregua dell'orientamento interpretativo ricordato, che il Collegio condivide e ribadisce, essendo conforme alla individuazione del luogo della consegna nella vendita di cose mobili di cui all'art. 1510 cod. civ., che il trasferimento della proprietà delle merci all'acquirente sia avvenuta al momento della consegna al vettore in Giugliano in Campania, e che dunque ivi sia avvenuta la vendita che costituisce la condotta incriminata dall'art. 5 I. n. 283 del 1962. 4. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso e rimanendo con ciò assorbito il secondo, l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nord per le sue determinazioni. 3 ди
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio disponendo la trasmissione degli atti al competente Procuratore della Repubblica di Napoli Nord. Così deciso il 1/3/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Piero SavaniPiero Giovanni Liberati Slibanon DEPOSITATA IN C RE A SIL CANCELLIERE 18 LUG 2017 Luana Mariani