Sentenza 30 gennaio 2008
Massime • 1
In tema di riabilitazione, la competenza a provvedere sulla relativa istanza appartiene al Tribunale di sorveglianza anche nel caso in cui sia stata pronunziata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, essendo la pronuncia ex art. 444 cod. proc. pen. equiparata a una sentenza di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2008, n. 7796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7796 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 30/01/2008
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 249
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 029093/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE SCALEA - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) TRIBUNALE SORVEGLIANZA CATANZARO;
ORDINANZA del 06/08/2007 TRIB. SEZ. DIST. di SCALEA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Udito, altresì, in camera di consiglio il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Dott. Galati Giovanni, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la dichiarazione della competenza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 14 luglio 2007 e depositata il 14 luglio 2007, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la richiesta di riabilitazione presentata il 6 luglio 2007 da SE ET in relazione alla sentenza di applicazione della pena su richiesta pronunciata a suo carico dal Pretore di Paola - Sezione distaccata di Scalea, motivando che competenza a provvedere spettava al giudice della esecuzione.
2. - Con ordinanza, deliberata il 6 agosto 2007 e depositata il 8 agosto 2007, il Tribunale di Paola - Sezione distaccata di Scalea, adito da LI in funzione di giudice della esecuzione, ha proposto conflitto negativo improprio di competenza, opponendo che la competenza spetta al Tribunale di sorveglianza, in quanto la sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai fini della riabilitazione, deve essere equiparata alla sentenza di condanna. 3. - Il conflitto negativo, improprio, è ammissibile in rito, in quanto il Tribunale di sorveglianza, al di là del dato meramente formale della pronuncia di inammissibilità, ha, piuttosto (se si ha riguardo alla ratio decidendo), sostanzialmente negato la propria competenza e, nel contempo, ha affermato quella del giudice della esecuzione;
mentre il giudice della esecuzione (nella specie pacificamente il Tribunale di Paola - Sezione distaccata di Scalea subentrato al soppresso ufficio del Pretore) ha negato, a sua volta, la propria competenza in favore di quella primo giudice, con la proposizione del conflitto.
Entrambi i giudici, dunque, hanno ricusato di provvedere in ordine alla istanza di riabilitazione di LI, così integrando l'ipotesi contemplata dall'art. 28 c.p.p., comma 2, e rendendo, pertanto, necessario per superare lo stallo del procedimento, conseguito alle contrapposte declinatorie di competenza, l'intervento di questa Corte regolatrice.
E questa Corte risolve il conflitto nel senso della affermazione della competenza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Gli è che, in considerazione della evoluzione della giurisprudenza delle Sezioni Unite (29 novembre 2005, n. 17781, Diop, massima n. 233518) in tema di equiparazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta alla sentenza di condanna e in considerazione della novella 11 giugno 2004 n. 145, di riduzione del termine quinquennale fissato dall'art. 179 c.p., questa Corte (Sez. 1^, 27 ottobre 2006, n. 41314, Nerozzi, massima n. 236014) ha rivisto il precedente indirizzo (Sez. 1^, 5 febbraio 2004, n. 10028, Turano, massima n. 233518) e ha fissato il seguente principio di diritto:
In tema di riabilitazione, la competenza a provvedere sulla relativa istanza appartiene al Tribunale di sorveglianza anche nel caso in cui sia stata pronunziata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, essendo la pronuncia ex art. 444 c.p.p. equiparata a una sentenza di condanna.
Conseguono, in applicazione del principio in parola, la dichiarazione della competenza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro e la trasmissione degli atti a quel Tribunale per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2008