Sentenza 16 maggio 2003
Massime • 1
La fusione di società cooperative (nella specie bancarie) era, per l'epoca anteriore alla legge 24 novembre 2000, n. 340 (che ha abrogato il quarto comma dell'art. 2504 cod. civ. e modificato il testo dell'art. 2504 "sexies" cod. civ.), opponibile ai terzi soltanto a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, mentre per l'epoca successiva è opponibile dall'iscrizione nel registro delle imprese.
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La spedizione per posta ordinaria di un assegno, anche se munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/05/2003, n. 7653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7653 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - rel. Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCA TOSCANA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 44, presso l'avvocato VITTORIO NUZZACI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO MARCHIONNI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
IT UC RE SRL, in persona dell'Amministratore unico UC RE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso l'avvocato BENITO P. PANARITI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO FARSETTI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché
contro
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUGUGGIATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LIMA 48, presso l'avvocato GIORGIO MEO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAETANO PRESTI, giusta procura in calce al ricorso principale allegato al controricorso;
- controricorrente -
contro
IN DO NI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 669/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 31/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per la resistente UC SRL, l'Avvocato PANARITI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.r.l. Andrea RT (di seguito: l'attrice, l'appellante, la resistente) convenne in giudizio dinanzi al tribunale di RE (citazione del marzo 1991) la BA AN, la Cassa rurale di GI (poi BA di Credito Cooperativo di GI) nonché ED AM Aimini, per sentirli condannare, in solido, al pagamento in suo favore della somma di lire 18.690.537, oltre interessi, costituente l'importo di un assegno circolare che, richiesto da essa attrice alla BA AN e da questo emesso con clausola di non trasferibilità in favore della ditta Ciessemme Rappresentanze, era stato negoziato presso la Cassa, previa cancellazione della dicitura relativa alla clausola, la falsificazione della firma dell'intestataria e l'apposizione di firme di girata e accreditato sul conto corrente dell'Aimini. In contraddittorio delle banche e nella contumacia dell'Aimini, il Tribunale rigettò la domanda nei confronti di tutti i convenuti. La Corte territoriale, con sentenza emessa il 31.05.1999 rigettò il gravame della società attrice nei confronti sia dell'Aimini, sia della BA di Credito Cooperativo di GI, nuova denominazione della suddetta Cassa Rurale ed Artigiana - per quest'ultima avendo ritenuto che la stessa, sulla base di tutte le circostanze emerse nel giudizio relativamente alle modalità di negoziazione e di accreditamento dell'assegno sul conto del presentatore Aimini, dovesse essere esonerata da ogni responsabilità; in particolare perché "la copia fotostatica dell'assegno" - l'unica disponibile nel giudizio, avendo la BA AN disatteso l'ordine di esibizione dell'originale dato dall'istruttore con apposita ordinanza - "non presentava segni visibili di cancellature, abrasioni o altre alterazioni sicché nulla poteva argomentarsi a danno della banca negoziatrice". Accolse invece l'appello nei confronti della BA AN e, in riforma, sul punto, della sentenza del primo giudice, condannò detta banca al pagamento, in favore della medesima Soc. RT, della somma suindicata.
Quali elementi di responsabilità la Corte valorizzò le circostanze che a) pur avendo dato alla Cassa, a mezzo del funzionario RB, una comunicazione di regolare emissione dell'assegno, la BA si era colpevolmente astenuta da informare l'altra banca della clausola di non trasferibilità, il cui accertamento era ad essa agevole disponendo della documentazione relativa alla emissione dell'assegno - comportamento questo che la sentenza definisce "conclusivo ed assorbente";
b) aveva poi pagato l'assegno stesso in stanza di compensazione anche per tale operazione non sfuggendo a censure di negligenza per avere omesso di rilevare la falsificazione dell'assegno. La Corte poi ha escluso, rigettando il gravame incidentale proposto sul punto dalla BA AN, che la spedizione dell'assegno, da parte della società attrice, per semplice posta raccomandata, invece che per assicurata, valesse ad esonerare la BA AN dalla responsabilità, considerato che "la clausola di non trasferibilità serve proprio a garantire il prenditore e il richiedente contro i rischi dello smarrimento o del furto dell'assegno, sicché quale che sia il mezzo di trasmissione del quale il richiedente dell'assegno fa uso, egli ha comunque diritto a che il titolo non venga girato a terzi e pagato a persona diversa dall'intestatario - onde se ciò accade la responsabilità non può non restare addebitata, in via esclusiva, alla BA". Avverso tale sentenza, la BA AN ha proposto ricorso per Cassazione.
Resistono con controricorso la Società RT e la BA di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e GI, soggetto giuridico succeduto alla BA di Credito Cooperativo, a seguito di fusione per incorporazione.
La ricorrente e la banca resistente hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
La BA resistente ha prospettato una duplice ragione di inammissibilità del ricorso:
a) perché diretto contro un soggetto giuridico - la BA di Credito Cooperativo di GI, parte nel giudizio di appello - che già prima della notificazione del ricorso stesso aveva cessato di esistere perché incorporato per fusione con essa resistente (atto in data 11.11.1999 iscritto nel r.i. di Milano il 15.11 successivo);
b) perché diretto a censurare la sola parte della motivazione concernente i profili di responsabilità valorizzati per essa banca AN, non invece l'argomentazione relativa al riscontro della copia fotostatica dell'assegno in questione, idonea da sola - si deduce - a sorreggere il dispositivo finale e per di più passata in giudicato.
Per a), l'inammissibilità del ricorso non sussiste. Il T.U. del credito, ossia la legge bancaria, non reca norme specifiche sulla pubblicità relativa alla fusione delle banche cooperative (art. 36). È vero che la norma dell'art. 2193 comma 2^ c.c. stabilisce una forma di conoscenza legale (prescindente da qualsiasi situazione soggettiva del terzo, che non è in alcun modo rilevante) delle situazioni indicate negli atti iscritti nel registro delle imprese. È vero altresì che la norma dell'art. 2538 c.c. rinvia agli artt. da 2501 a 2504 decies per la fusione delle società cooperative, e dunque - essendo la banca in questione una Soc.
Cooperativa a r.l. - è prescritta dall'art. 2504 co. 4^ la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. L'opponibilità deriva dunque da tale pubblicazione (per l'epoca successiva alla legge n. 300 del 2000, che ha abrogato il comma 4^ dell'art. 2504 c.c. e modificato il testo dell'art. 2504 sexies, gli effetti della pubblicità sono quelli indicati dall'art. 2457 ter e derivano, invece, dall'iscrizione nel registro delle imprese). In definitiva, la fusione di che trattasi non risultava opponibile, nel senso e per gli effetti voluti dalla resistente, alla BA AN. Per b), altrettanto, l'inammissibilità non sussiste. Le ragioni dedotte si confondono con le censure di cui al terzo motivo di ricorso e saranno disaminate in quella sede.
Si esamina ora il ricorso della BA AN. Il primo motivo di ricorso denuncia la "insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia".
Le censure svolte sono dalla stessa ricorrente enunciate nei seguenti termini: a) la Corte di merito ha errato nel ritenere provata la circostanza del "bene emissione" da parte di un dipendente della sede di Empoli;
b) la Corte stessa ha errato nell'addebitare ad essa BA AN una colpa in sede di estinzione del titolo in stanza di compensazione.
Per a) deve rilevarsi che non sono svolte specifiche censure sul punto dell'omissione, dalla Corte di merito ritenuta rilevante, ascritta al dipendente RB, ed altresì che non meriti censura l'affermazione, certamente rilevante in via di principio, di un obbligo di diligenza della BA emittente dell'assegno di comunicare l'esistenza della clausola di non trasferibilità allorché essa venga richiesta di fornire informazioni circa l'assegno medesimo dalla banca presso cui questo è presentato per l'incasso. Le argomentazioni svolte dalla ricorrente circa "l'impossibilità di fornire tale informazione" risultano apodittiche e non tolgono valore e sufficienza argomentativa all'affermazione della Corte di merito.
Egualmente per b), il motivo è infondato. La particolare responsabilità della banca emittente per l'omesso esame del titolo in stanza di compensazione risulta già affermata da questa Corte con la sentenza n. 1023 del 1998, dalla quale non v'è ragione di discostarsi. Nè appaiono concludenti le argomentazioni svolte dalla ricorrente nel senso della inesistenza, o di una "non realizzabilità in concreto", dell'obbligo di controllo indicato dalla Corte, quando si consideri che, secondo il relativo regolamento di procedura, l'esecuzione delle operazioni in stanza di compensazione comporta, necessariamente, la presentazione dei titoli quietanzati. Nel caso di specie, se è vero che la Corte di merito - che non ha esaminato il titolo originale perché mai esibito dalla BA AN (v. pag. 5 della sentenza) - ha affermato la responsabilità per il positivo riscontro senza valutare in fatto e sull'originale dell'assegno, gli elementi ai quali poter riferire la colpa e la negligenza della banca ora ricorrente, è vero anche che la Corte stessa ha fondatamente (per la mancata esibizione dell'originale del titolo) ritenuto imputabile alla stessa BA AN tale mancata esibizione, valutando le sole risultanze della coppia fotostatica dell'assegno.
Su tale punto questo non sono svolte specifiche censure, le quali, se anche svolte con fondatezza, non varrebbero a giustificare la cassazione della sentenza che resterebbe basata sulla prima (quella disaminata dinanzi sub a) ratio decidendi.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la "violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 86 della legge assegni (r.d. n. 1176 del 1933) e degli artt. 1992 comma 2^, 1189, 1176 c.c.".
Anche tale motivo è infondato.
Dalla norma dell'art. 86 cit. la ricorrente vuoi far discendere la necessità di un comportamento attivo (una denuncia) da parte dell'avente diritto, così che la denuncia possa evitare il pagamento al dell'assegno al portatore non legittimato. Sennonché nulla in tal senso si ricava dalla norma richiamata e inoltre, il presupposto di fatto su cui l'argomento è basato introdurrebbe elementi e questioni nuove che non risultano svolte nel giudizio di merito.
Quanto al richiamo dell'art. 43 l.a., detta norma ha proprio quella portata normativa cui la stessa ricorrente si riferisce: "regola in modo autonomo l'adempimento dell'assegno non trasferibile, con deviazione sia dalla disciplina generale dei titoli di credito con legittimazione variabile, sia del disposto di diritto comune delle obbligazioni di cui all'art. 1189 c.c...... onde la banca che esegue il pagamento in favore di chi non era legittimato non è liberata dalla originaria obbligazione finché non paghi a prenditore esattamente individuato) o al banchiere giratario per l'incasso) e ciò a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione dello stesso prenditore" (Cass. n. 1098 del 1999). Nessuna, dunque, delle argomentazioni della ricorrente valgono a togliere fondamento alla sentenza impugnata. Il terzo motivo denuncia la "violazione e falsa applicazione degli artt. 34, 47, 82 e 86 della legge assegni, in relazione all'art. 1829 c.c.". Sono svolti argomenti in termini di "assunzione del rischio insito nella negoziazione dell'assegno e della relativa eventuale contraffazione" con richiamo dell'art. 10 dell'accordo interbancario di servizio relativo agli assegni che farebbe ricadere il rischio suddetto integralmente sulla banca negoziatrice. Inoltre si addebita ala Corte di merito l'omessa considerazione della circostanza che "la negoziazione di un assegno circolare presso una banca diversa dall'emittente non può che presupporre l'esistenza di una cd. convenzione di corrispondenza, cioè di un accordo che preveda il reciproco impegno di negoziare i titoli rispettivamente emessi" - donde, secondo l'assunto, la responsabilità della banca negoziatrice che "negoziando l'assegno lo ha in effetti acquistato". Tali censure e argomentazioni sono prive di rilevanza e di fondamento puntualmente critico delle ragioni esposte dalla sentenza impugnata.
Esse possono valere a) come argomento di preteso esonero dalla responsabilità di essa ricorrente, affermata dalla Corte fiorentina, ma in tal caso, e sotto questo profilo, esse sono irrilevanti rispetto al disposto dell'art. 43 l.a. che fonda una responsabilità erga omnes (v. ex multis, Cass. n. 1641 del 1996);
b) come argomento che tenda a riversare sulla Cassa la responsabilità per il pagamento dell'assegno, ma in tal caso, e sotto tale profilo, le censure stesse troverebbero ragion di rilevanza, in astratto, come ora le si considera, nei rapporti tra le due banche - rapporti che non costituiscono materia del presente giudizio.
Il quarto motivo denuncia la "violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 85 del d.p.r. n. 156 del 1973 in relazione all'art. 1227 c.c." sul punto della pretesa e dedotta responsabilità concorrente del danneggiato per la spedizione dell'assegno a mezzo di una raccomandata invece che di una assicurata.
Il motivo ripete, senza contenuto critico, le argomentazioni svolte nel giudizio di gravame e già disaminate dalla Corte di merito, il cui decisum, sul punto, appare del tutto corretto: non tanto il rilievo che l'apposizione della clausola di non trasferibilità vale proprio a garantire il richiedente o il prenditore contro i rischi dello smarrimento o del furto, quanto l'altro che il titolo e la configurazione giuridica della responsabilità della banca per il pagamento dell'assegno non trasferibile a soggetto non legittimato assorbono totalmente (pur in presenza di altri mezzi bancari utilizzabili per il trasferimento di valuta) le modalità di trasmissione delle quali il richiedente si sia avvalso per l'invio dell'assegno al prenditore beneficiario (v. Cass. n. 1857 del 1998 nel senso che "il nesso di causa tra un antecedente e l'evento lesivo può essere ritenuto sussistente soltanto allorché ricorra la duplice condizione che si tratti di un antecedente necessario dell'evento, di modo che questo possa ritenersi come conseguenza normale e ordinaria del fatto, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto idoneo di per sè a determinare l'evento").
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione liquidate, per ciascuna delle resistenti, in euro 1.200,00 (milleduecento) di cui 100,00 per esborsi, 100,00 per spese generali e 1.000,00 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 7 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2003