Sentenza 14 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2004, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS DR, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 22, presso lo studio dell'avvocato PIER FRANCESCO SICA, difeso dall'avvocato GABRIELLO GIUBBILEI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AXA ASSICURAZIONI SPA con sede legale in Torino, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Dott. Giovanni Tucci, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VESPASIANO 17/A, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE INCANNÒ, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
OR RE;
- intimata. -
avverso la sentenza n. 8/00 della Corte d'Appello di FIRENZE Sezione Seconda Civile, emessa il 2/11/99, depositata il 14/01/00; R.G. 1339/96;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 23/10/03 dal Consigliere Dott. PETTI Giovanni Battista;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I genitori di DR OS, signori IG OS e TA CI, con citazione del 27 agosto 1986 convennero dinanzi al Tribunale di Livorno il conducente danneggiante CL NE, la proprietaria assicurata RE GI e la impresa Prudential assicurazioni e ne chiesero la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni, biologici, patrimoniali e morali, subiti dal minore DR, ferito nel corso di un incidente stradale avvenuto il 22 febbraio 1986. Si costituiva la società assicuratrice che non contestava la responsabilità del conducente, mentre restavano contumaci le altre parti.
Istruita la causa con consulenza medico legale e prove documentali, il Tribunale di Livorno, con sentenza del 9 agosto 1996 condannò i convenuti in solido al pagamento i favore del minore danneggiato, della somma di lire 110 milioni oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo, detratti gli acconti, oltre rivalutazione e con la rifusione delle spese del grado. In particolare il tribunale aveva riconosciuto per il danno biologico venti punti di invalidità, il danno estetico come componente di tale danno, ed aveva calcolato il punto di invalidità alla attualità (alla data della deliberazione della decisione).
La decisione era appellata dal danneggiato DR OS, che ne chiedeva la riforma partendo da una maggiore capitalizzazione della somma, nelle sue varie componenti, alla data del sinistro, ferma restando il punteggio per il danno biologico accertato. Resisteva la Prudential chiedendo il rigetto del gravame.
Con sentenza del 14 gennaio 2000 la Corte di appello di Firenze così decideva: in parziale riforma ridetermina in complessive lire 111.125.000 ai valori del giugno 1996 le somme dovute dalla società assicuratrice al OS DR e secondo le specificazioni di cui alla parte motiva;
dispone che su detta somma siano conteggiati gli interessi nella misura del 4.50% dalla data del sinistro e sino alla data della sentenza del tribunale di Livorno;
dispone altresì che dalla somma risultante siano detratti gli acconti versati da rivalutare secondo gli indici istat ed aumentati degli interessi nella misura del 4.50% dalla data in erogazione e sino alla sentenza del tribunale;
condanna l'assicuratrice a versare al OS la differenza ancora dovuta, della somma come sopra determinata a titolo di risarcimento del danno;
conferma nel resto e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado.
Contro la decisione ricorre il OS deducendo due motivi di censura;
resiste la Axa assicurazioni quale avente causa della Prudential, incorporata, chiedendo il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento in relazione ai dedotti motivi. Nel PRIMO MOTIVO si deduce l'error in procedendo per ultra petizione peggiorativa della valutazione del danno biologico, senza che fosse stata proposta alcuna impugnazione incidentale sul punto. Infatti il danneggiato aveva chiesto una migliore valutazione delle somme capitali liquidate per le varie voci di danno e sulla base di un danno biologico accertato e non controverso nella valutazione medico legale per venti punti di invalidità, mentre la Corte aveva arbitrariamente ridotto tale punteggio a 15 punti, scorporando il danno estetico e considerando unicamente il danno futuro patrimoniale per le operazioni chirurgiche. Così ragionando la Corte fiorentina aveva ridotto la capitalizzazione del danno biologico e la sua trasformazione in equivalente monetario con interessi e rivalutazione.
NEL SECONDO MOTIVO si lamenta la compensazione delle spese in secondo grado, pur perdurando lo inadempimento dell'assicurazione in relazione al pagamento del dovuto e risultando (pur nell'errato accoglimento parziale e riduttivo del gravame) il danneggiato vittorioso anche in tale grado.
Il primo motivo è fondato: ed in vero è assolutamente consolidato in dottrina ed in giurisprudenza l'orientamento che considera il danno estetico come componente del danno biologico, consistendo in una alterazione morfologica o funzionale che menoma la integrità fisica e le note identificative della persona. (cfr: Cass. 8 maggio 1998 n. 4667, 29 settembre 1999 n. 10762, 12 gennaio 1999 n. 256 tra le tante).
Conseguentemente bene ha fatto il primo giudice a considerarlo come elemento integrante la valutazione globale e personalizzata del danno biologico, secondo i criteri della valutazione medico legale a punto di invalidità, non contestati ed accettati dalle parti. Non poteva il giudice dell'appello, in virtù dell'effetto devolutivo del gravame ed in assenza di un appello incidentale sul punto del danno estetico, estrapolarlo dal danno biologico che così veniva ad essere ridotto di una sua componente essenziale e dunque sottovalutato in termini medico legali e di equivalente economico equitativamente liquidato.
Parimenti fondato è in tesi il secondo motivo, posto che l'accordata ed apparente rideterminazione delle maggiori somme, rendeva ulteriormente vittoriosa la parte appellante, ma tale motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo, con conseguente rinvio al giudice del merito, che si atterrà ai principi come sopra indicati, attenendosi al devolutum in appello e provvedendo alla liquidazione delle spese, incluse quelle del giudizio di Cassazione, seguendo i principi della soccombenza.
All'accoglimento del ricorso segue la cassazione con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese del giudizio di Cassazione ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004