Sentenza 8 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 5012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5012 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
5 Aula 'B' REPUBBL0 50 1 2 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 15802/99 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere 16511/99 M331 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere- Cron. Dott. Aldo DE MATTEIS- Rel. Consigliere Rep. Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere Ud. 21/01/02 ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: HA AM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell'avvocato LUISA GOBBI, rappresentato e difeso dall'avvocato FULVIO CAROLLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FONDERIA MARCHESI SPA;
- intimato e sul 2° ricorso n° 16511/99 proposto da: MARCHESI SPA, FONDERIA elettivamente domiciliato in 2002 ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato 277 ANTONIO BERNARDINI, che lo rappresenta e difende -1- 2 unitamente all'avvocato GIULIO DE ABBONDI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
HA AM;
intimato avverso la sentenza n. 18/99 del Tribunale di TRENTO, depositata il 21/04/99 - R.G.N. 5/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Aldo DEudienza del 21/01/02 dal MATTEIS;
udito l'Avvocato BERNARDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso principale, inammissibilità del secondo motivo ed accoglimento del ricorso incidentale. -2- Svolgimento del processo HA AM ha chiesto al Pretore di Trento, giudice del lavoro, di condannare l'ex datore di lavoro Fonderia Marchesi s.p.a. a pagargli Lit. 117.307.000 a titolo di danno morale e danno biologico conseguenti ad un infortunio sul lavoro, come tale riconosciuto dall'Inail, ascrivibile a responsabilità esclusiva del datore. Il Pretore ha condannato la società convenuta a pagare al ricorrente Lit.
4.265.625 oltre accessori, a titolo di danno morale e danno biologico temporaneo;
non ha liquidato il danno biologico permanente, in difetto di prova, non RU essendo il ricorrente comparso per sottoporsi alla ctu, per la quale aveva ricevuto rituale comunicazione presso il procuratore. Con sentenza 15/21 aprile 1999 n. 18 il Tribunale di Trento ha respinto 1' appello principale del lavoratore ed il primo motivo dell' appello incidentale con il quale la società aveva dedotto la mancanza di propria colpa specifica nella causazione dell' infortunio sul lavoro;
ha accolto il secondo motivo dell' appello incidentale, dichiarando la colpa concorrente del lavoratore;
ha però liquidato il danno secondo le tabelle trivenete, più favorevoli al danneggiato, in luogo di quelle milanesi, adottate dal Pretore, così pervenendo allo stesso risultato 3 contabile e confermando la sentenza pretorile. Ha condannato l' appellante principale alle spese del grado. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il lavoratore, con unico complesso motivo. controricorso, La società intimata si è costituita con resistendo;
ha proposto ricorso incidentale. Motivi della decisione Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposti avverso la stessa sentenza, a norma dell'art. 335 c.p.c. Il ricorrente principale intitola il proprio motivo di A344 ricorso nei termini seguenti: omessa istruttoria e mancata valutazione di quella in atti - omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. erronea/omessa valutazione delle prove in relazione all'accertamento della natura della prestazione errore in procedendo - contraddittorietà logico giuridica della motivazione motivazione contra legem". Nell'ambito della confusa esposizione che ne segue, sono individuali tre censure, da porre ed esaminare in ordine logico. In primo luogo, abbandonata ogni questione sulla sufficienza della comunicazione al difensore della data fissata per l'espletamento della ctu, si duole che il 4 Collegio non abbia ammesso la ctu richiesta in grado di appello. L'apodittica doglianza non è in alcun modo motivata e va respinta come inammissibile. In secondo luogo si duole che il Tribunale non abbia liquidato il danno in via equitativa, facendo applicazione dell'art. 1226 cod.civ. Il motivo è infondato, perché la liquidazione del danno biologico mediante tabelle costituisce una liquidazione con metodo equitativo (Cass. 6-11-2000 n. 14440), che però deve obbedire agli obblighi di motivazione di cui al secondo motivo del ricorso incidentale, su cui infra. Asey In terzo luogo contesta il ritenuto concorso di colpa a carico del lavoratore. Tale motivo va esaminato congiuntamente con il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale la società censura la sentenza impugnata per non avere riconosciuto la responsabilità esclusiva del lavoratore. Trattasi di valutazione di merito, il cui sindacato ammissibile in questa sede di legittimità solo sotto il profilo del controllo della congruità logico giuridica della motivazione (Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045; Cass. Sez.Un. 11 giugno 1998 n. 5802; Cass. 22 ottobre 1993 n. 10503). 5 Con il secondo motivo del ricorso incidentale la società datrice di lavoro censura altresì la sentenza impugnata per avere adottato le tabelle trivenete, ben più favorevoli all'infortunato, in luogo di quelle milanesi adottate dal Pretore, senza spiegare le ragioni di tale opzione. Il motivo è fondato. Come questa Corte ha già statuito, le cosiddette "tabelle" elaborate da alcuni uffici giudiziari per la rientrano nelleliquidazione del danno biologico non nozioni di fatto di comune esperienza di cui all'art. 115, comma secondo, cod. proc. civ., né sono canonizzate in norme di diritto, appartenenti necessariamente alla conoscenza del giudice;
ne consegue che il giudice che intenda utilizzarle deve, per non incorrere nell'errore di omessa motivazione, prima dare conto dei criteri indicati nelle tabelle (in termini generali e in forma concisa) e poi descriverne l'applicazione alla fattispecie concreta (Cass. 14440/2000 cit., la quale, in analoga fattispecie, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva proceduto alla liquidazione del danno biologico conseguente ad un infortunio sul lavoro in base alle cosiddette "tabelle milanesi" limitandosi a definirle "ben note", senza fornire altre spiegazioni). 1 0 In accoglimento di questo secondo motivo, il ricorso incidentale va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti rimessi al giudice del rinvio, che si il quale designa nella Corte d'Appello di Trieste, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
p.q.m.
riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale;
accoglie il ricorso incidentale per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Trieste. Consiglio della Così deciso in Roma, nella camera di Sezione Lavoro il 21 gennaio 2002. Il Presidente V.in. n um. Il Consigliere Estensore Aldo De Matter Shll ୪ IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi,. #8 APR. 2002 A L A IL CANCELLIERE R P U S Lav\db-tabelle RG 15802+16511/1999 7