Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2002, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' } 017 50/ 02 REPUBBLICA ITA 1 OM DEL POPO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 8180/99 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron.DD. 43,29 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Ud. 25/10/01 Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta 2001 4097 delega in atti;
-1- - controricorrente di avverso la sentenza n. 1276/98 del Tribunale BRESCIA, depositata il 03/06/98 - R.G.N. 4058/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato RASPANTI per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso cessazione materia del contendere. 0 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 25 febbraio 1997 LO NI, titolare di rendita per ipoacusia professionale nella misura del 25% sino al settembre 1995, conveniva in giudizio davanti al Pretore di Brescia l'INAIL al fine di ottenere il ripristino della rendita nella sopra indicata misura in quanto l'Istituto l'aveva ridotta al 2% e ne aveva disposto la cessazione a decorrere dal primo ottobre 1995 per affermato miglioramento dei postumi della malattia professionale. Con sentenza in data 28 aprile 1997 il Pretore adito, accogliendo la domanda del lavoratore, condannava l'Istituto al ripristino della rendita per inabilità da ipoacusia professionale nella misura 1 del 25% a decorrere dal 1° ottobre 1995, nonché al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti, degli interessi legali e delle spese del giudizio. Su appello dell'INAIL, il Tribunale di Brescia in riforma della sentenza pretorile rigettava la domanda del lavoratore diretta al ripristino della revocata rendita. Il giudice del gravame osservava che in virtù del potere di certazione e ricognizione l'INAIL avrebbe in qualsiasi momento potuto accertare l'esistenza o l'inesistenza della sua obbligazione ex lege,avente come contenuto la corresponsione della prestazione della rendita. Conseguentemente, continuava il Tribunale, correttamente l'INAIL aveva proceduto a revocare la rendita che aveva costituito a seguito di pregressi errori di accertamento o di valutazione della inabilità, posto che il consulente tecnico d'ufficio aveva evidenziato che la denunziata infermità, sulla base dei nuovi accertamenti diagnostici non eseguiti al tempo della costituzione della сопродкита rendita, una percentuale di inabilità inferiore al minimo indennizzabile. Il NI ricorre per cassazione con unico articolato motivo. Resiste l'INAIL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il difensore del ricorrente, sia con atto depositato in cancelleria e sia in udienza, ha dichiarato che il ricorrente medesimo, LO NI, è deceduto e che l'INAIL ha ricostituito la sua rendita fino alla data della morte. Ha sollecitato, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Anche il difensore dell'INAIL, in udienza,confermando quanto rappresentato dal difensore del ricorrente, ha sollecitato la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Osserva la Corte che la cessazione della materia del contendere,prevista per il giudizio amministrativo, non può ritenersi un istituto dell'ordinamento processuale per il giudizio ordinario, non essendo previsto da alcuna disposizione del codice di rito, il quale,peraltro, prevede altri istituti che assolvono ad analoghe funzioni, quali la conciliazione giudiziale, l'estinzione per rinuncia e, nei giudizi di merito, l'estinzione per inattività delle parti (v. Cass. 15 giugno 1996 n. 5516). Del pari tale cessazione della materia del contendere non può comportare l'inammissibilità del ricorso ex art. 100 c.p.c. per mancanza di interesse, posto che la norma in questione prende in considerazione la mancanza di interesse che sia contestuale alla proposizione della domanda iniziale di ciascuna fase o grado del giudizio. Tuttavia la transazione della lite, risultante dall'avvenuta accettazione della pretesa dell'attore da parte del convenuto, pur se non contiene un atto idoneo a determinare l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. perché non sottoscritta dalla parte – nella specie deceduta – e dal difensore della medesima o l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse è, comunque, idonea a comportare la sua declaratoria di improcedibilità per cessazione della materia del contendere, essendo, comunque, sopravvenuto il difetto dell'interesse a proseguire il giudizio ( v. Cass. 27 febbraio 1995 n. 2243). Pertanto, avuto riguardo alla dichiarazione del difensore del ricorrente, alla quale ha aderito il difensore della resistente, secondo cui la pretesa fatta valere in giudizio è stata soddisfatta, va dichiarata la improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio in ragione della concorde dichiarazione dei difensori delle parti, sulla cui base la declaratoria viene pronunciata .
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso per dichiarata cessazione della materia del contendere. Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 25 ottobre 2001 Il Consigliere estensore Matale Cofiteris Il Presidente Stille Vincenzo Mila IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria -7 FEB. 2002 oggi, Z IL CANCELLIERE I V I D , SSA LLO 10 , TA O B . 3 I T SA 3 D R 5 E 'A STA SP . LL I N E O N P D 3 G I -7 IM O S -8 N A A E D 1 D S , E 1 E I T A O E SEN ISTR G O T G E IT E G L IR E R D A L O L E B