Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/2016, n. 13239
CASS
Sentenza 23 marzo 2016

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Massime1

Il rinvio operato dal secondo comma dell'art. 629 cod. pen. all'ultimo capoverso dell'art. 628 cod. pen., quanto alle circostanze aggravanti applicabili al delitto di estorsione, deve intendersi riferito, dopo le modifiche apportate dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009, all'attuale terzo comma del predetto art. 628, e non al comma quarto concernente il concorso fra circostanze attenuanti ed aggravanti. (In motivazione, la S.C. ha precisato come la "ratio legis" consista nell'esigenza di creare nuove ipotesi aggravate, ferme restando le aggravanti già codificate in precedenza e non in quella di "abrogare" la fattispecie aggravata di cui all'art. 629).

Commentario1

  • 1Ambito del rinvio alle aggravanti dell’estorsione ex art. 629, co. 2, c.p., all’art. 628 c.p.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 15 luglio 2025

    A cosa deve intendersi riferito il rinvio operato alle aggravanti applicabili al delitto di estorsione, dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., all'art. 628, ultimo comma, cod. pen.? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon. 1. La questione: omessa valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti Il GUP del Tribunale di Napoli aveva riconosciuto l'imputato responsabile dei diversi fatti di estorsione pluriaggravata a lui ascritti e, ritenute in suo favore le circostanze …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/2016, n. 13239
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13239
Data del deposito : 23 marzo 2016

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