Sentenza 23 marzo 2016
Massime • 1
Il rinvio operato dal secondo comma dell'art. 629 cod. pen. all'ultimo capoverso dell'art. 628 cod. pen., quanto alle circostanze aggravanti applicabili al delitto di estorsione, deve intendersi riferito, dopo le modifiche apportate dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009, all'attuale terzo comma del predetto art. 628, e non al comma quarto concernente il concorso fra circostanze attenuanti ed aggravanti. (In motivazione, la S.C. ha precisato come la "ratio legis" consista nell'esigenza di creare nuove ipotesi aggravate, ferme restando le aggravanti già codificate in precedenza e non in quella di "abrogare" la fattispecie aggravata di cui all'art. 629).
Commentario • 1
- 1. Ambito del rinvio alle aggravanti dell’estorsione ex art. 629, co. 2, c.p., all’art. 628 c.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 15 luglio 2025
A cosa deve intendersi riferito il rinvio operato alle aggravanti applicabili al delitto di estorsione, dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., all'art. 628, ultimo comma, cod. pen.? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon. 1. La questione: omessa valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti Il GUP del Tribunale di Napoli aveva riconosciuto l'imputato responsabile dei diversi fatti di estorsione pluriaggravata a lui ascritti e, ritenute in suo favore le circostanze …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/2016, n. 13239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13239 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2016 |
Testo completo
13239/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 23/03/2016 SENTENZA /2016 N. Composta dagli ill.mi sig.ri: 763 Dott. FRANCO FIANDANESE Presidente Dott. ANTONIO PRESTIPINO rel. Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. GIOVANNA VERGA Consigliere N. 33311/2015 Dott. MARCO MARIA ALMA Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO Consigliere SENTENZA Sul ricorso proposto da: NC EG n. il 12/07/1973 NC IU n. il 31/10/1965 RU AR n. il 14/03/1980 avverso la SENTENZA della CORTE DI APPELLO di PALERMO nr. 180/2015 del 15/01/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO Udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Roberto Aniello, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Sentiti i difensori dei ricorrenti, avv.ti Giovanni Vaccaro, e IZ Gaudio, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
sentito il difensore di parte civile, avv. Antonino Tornambè, che ha concluso come da memoria depositata in udienza. Ritenuto in fatto 1. Ricorrono IM EG e US e RU EL, per mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 15/01/2015, che in riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di tutti dal GUP del Tribunale di Sciacca 1'1/7/2013, per i reati di estorsione consumata (capo A) della rubrica accusatoria), lesioni personali volontarie (capo B) e violenza privata C), in danno di PA IZ, riqualificò il fatto di cui al capo C) come tentativo e ridusse le pene, confermando nel resto la decisione di primo grado.
2.Secondo l'accusa, i ricorrenti, agendo in concorso tra loro, avevano costretto la persona offesa, sottoposta a violenze fisiche e morali, a sottoscrivere un atto di cessione della propria quota di partecipazione alla società "Supermercato C. & P. s.r.l., in favore di IM EG, anche lui socio della s.r.l., a condizioni particolarmente sfavorevoli. L'estorsione si sarebbe concretata anche in un'aggressione fisica ai danni del PA, che nell'occasione di un incontro con i ricorrenti, sarebbe stato colpito alla testa da uno di loro con un oggetto contundente, venendo quindi sottoposto ad un brutale pestaggio, con gli esiti di lesioni fisiche descritti nel capo B) dell'imputazione.
2.1. Infine, i ricorrenti avrebbero costretto con minaccia la persona offesa a non denunciare i fatti, anche se l'iniziativa di denuncia invece assunta dal PA ha suggerito alla Corte di merito la riqualificazione del fatto nei termini del semplice tentativo.
3.La Corte confuta le deduzioni difensive sulle presunte discrasie e incongruenze nelle varie versioni dei fatti rese dalla persona offesa, ritenendole del tutto marginali soprattutto a fronte del dato di riscontro del ritrovamento, presso l'abitazione del PA, subito dopo l'aggressione fisica dallo stesso subita, di una copia del contratto di cessione recanti recenti tracce di sangue;
rileva l'incongruità del prezzo di cessione anche alla stregua del valore della quota di partecipazione interessata indicato dagli stessi ricorrenti;
ribadisce, conseguentemente, la valutazione della inammissibilità della richiesta di rinnovazione dibattimentale formulata dalla difesa per sentire un commercialista;
riconduce a tutti gli imputati la responsabilità tanto dell'estorsione che degli altri reati, sulla base delle norme che regolano il concorso di persone nel reato, soprattutto in ragione della contemporanea presenza di tutti i ricorrenti in occasione dei fatti.
4. Motivi comuni ripropongono, sotto il profilo del vizio di violazione di legge, la tesi della "irrilevanza" del contratto sottoscritto dalla persona offesa e comunque, in subordine, della configurabilità del semplice tentativo di estorsione a causa dell'incompleta" valenza giuridica del documento;
e denunciano il vizio di illogicità della motivazione in ordine alla congruità del prezzo della cessione, che si riferirebbe, peraltro, al valore nominale e non a quello effettivo della quota societaria detenuta dalla persona offesa (vedi ricorso IM EG, pag. 4) I ricorrenti ribadiscono la tesi difensiva della erronea valutazione, da parte dei giudici di merito, dell'attendibilità della persona offesa, motivo sostenuto nel ricorso a favore di IM EG, anche dall'ampia trascrizione dei verbali delle dichiarazioni rese dal PA nel corso delle indagini preliminari.
4.1. L'illogicità dell'apprezzamento positivo dell'attendibilità della persona offesa è specificamente riproposta a proposito del delitto di lesioni volontarie di cui al capo B9 dell'imputazione, soprattutto in riferimento alle implausibili dichiarazioni del IN sulla localizzazione delle ferite riportate a seguito dell'aggressione.
4.2 Sempre sul tema della responsabilità penale, infine, si registra nei ricorsi la censura del vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del reato sub c), che sarebbe qualificabile come semplice minaccia ex art. 612 cod. pen.
5. In punto di trattamento sanzionatorio, i ricorrenti lamentano, sotto il profilo del vizio di violazione di legge e del difetto di motivazione, la mancata applicazione della'attenuante di cui all'art. 62 nr. 6 cod. pen., in relazione alle iniziative riparatorie assunte a favore della persona offesa nel corso del procedimento, che andrebbero comunque apprezzate nei termini del ravvedimento operoso di cui alla seconda parte dell'art. 62 nr. 6 cit.; e la erroneità, in diritto dell'affermazione della sussistenza dell'aggravante del numero delle persone per il reato di estorsione, che sarebbe esclusa dal novero delle aggravanti previste dall'art. 629 cod. pen. in ragione del coordinamento della stessa disposizione con l'art. 628 cod. pen. Come novellato dalla L. 15 Luglio 2009 nr. 94. Considerato in diritto 1.Va preliminarmente dato conto del rigetto della richiesta difensiva, avanzata in sede di discussione del ricorso, di depositare motivi nuovi accompagnati da produzione documentale relativa alle offerte risarcitorie dei ricorrenti. Al riguardo si deve rilevare come l'art. 611 cod. proc. pen. che, per il giudizio di cassazione, prevede la presentazione di motivi nuovi e memorie fino a quindici giorni prima dell'udienza per il procedimento in camera di consiglio, si applichi anche per quello in udienza pubblica, ove si considerino la regola della pienezza e dell'effettività del contraddittorio cui si ispira il vigente codice di rito e la necessità per il giudice di conoscere tempestivamente le varie questioni prospettate (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2628 del 01/12/1992 Ud. (dep. 19/03/1993) Rv. 194321, Imputato Boero).
1.1. Venendo ai motivi dei ricorsi, si osserva quanto al delitto di estorsione, che i ricorrenti insistono anzitutto inutilmente sulla deduzione della presunta irrilevanza del documento contrattuale firmato dalla persona offesa, invece perfettamente valido tra le parti, come non manca di sottolineare la Corte di merito, distinguendo appunto gli effetti inter partes dall'opponibilità della cessione ai terzi, soltanto questa subordinata agli adempimenti formali di cui all'art. 2740 cod. civ. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23203 del 11/10/2013 IA (Paolozzi ed altri)
contro
Mtp Spa ed altro). E' vero quindi che non si trattava di un contratto preliminare, come si sostiene nel ricorso a favore del RU (pag. 3), ma ciò per la semplice ragione che si trattava piuttosto di un contratto definitivo tra le parti, essendo stati compiutamente individuati i contraenti, l'oggetto e il prezzo della cessione. La tesi del "non contratto" e quella subordinata della configurabilità del tentativo, sono quindi del tutto destituite di fondamento;
non si comprende poi in qual modo potrebbe rilevare che il documento contrattuale fu ritrovato e sequestrato dai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti.
1.2..La questione del valore della quota societaria oggetto degli interessi di IM EG è posta dalla difesa con una acrobatica interpretazione della cifra indicata nel contratto;
4000 € corrisponderebbero non al valore effettivo ma al valore nominale. Tanto dovrebbe desumersi non dalla letteralità della scrittura, che non contiene alcuna indicazione al riguardo, ma dalle più o meno confuse dichiarazioni della persona offesa sulla vicenda. Stando, come si deve, al contratto, è di tutta evidenza che rimanga comunque una notevole sproporzione tra prezzo pattuito e valore della quota, anche nella minor misura di 10.000 € indicata dal EG rispetto all'importo indicato dal PA. Le valutazioni sul punto della Corte di merito rimangono quindi insuperate, così come quelle sull'intuitivo collegamento tra le violenze e la conclusione del contratto, desumibile in effetti dalla loro immediata successione temporale. Conviene soltanto aggiungere che l'ampia trascrizione dei verbali delle dichiarazioni del PA si pone al di fuori del perimetro degli atti "specificamente indicati" di cui all'ultimo inciso dell'art. 606 lett. E) cod. proc. Pen., concretando piuttosto la non consentita sollecitazione di un'autonoma rivisitazione del materiale istruttorio da parte di questa Corte.
1.2.1. Ma la disputa sul valore della quota si rivela persino oziosa, considerando che quale che fosse per il PA l'astratta convenienza dell'affare, la persona offesa fu comunque costretta a contrarre a seguito delle violenze fisiche subite, di cui, come sottolineano efficacemente i giudici di appello, rimase traccia nello stesso documento negoziale. L'ingiusto profitto sarebbe quindi ravvisabile già nel fatto stesso che il PA fosse stato costretto al rapporto contrattuale in violazione della propria autonomia e libertà negoziale (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 9185 del 25/01/2012 Rv. 252283, Biondo e altri;
N. 10463 del 2001 Rv. 218433; N. 46058 del 2008 Rv. 241924).
2. Non molto chiare sono le deduzioni difensive sull'attendibilità del PA poggiate sulla localizzazione delle ferite dallo stesso riportate a seguito dell'aggressione. Le difese non possono negare che l'aggressione vi fu e che la vittima ne riportò le lesioni alquanto serie indicate nella corrispondente imputazione. Qualche imprecisione potrà anche esservi stata, nel racconto della persona offesa, ma non possono che condividersi al riguardo le valutazioni della Corte di merito sulla marginalità della questione, rimanendo ovviamente ferma, tra l'altro, ""attendibilità" del contratto "insanguinato" . Per il resto, le lesioni indicate nel capo B) dell'imputazione non lasciano dubbi sulla configurabilità del reato di cui all'art. 582 cod. pen.
3.Infondate sono anche le deduzioni difensive sulla non configurabilità del reato di violenza privata (nella forma tentata ritenuta dalla Corte di merito). Anche in questo caso si registrano notazioni difensive alquanto oscure, come quella che vorrebbe trarre dal "significato letterale" (non meglio chiarito) delle espressioni minacciose, l'indicazione che in realtà l'intimidazione sarebbe stata diretta "esclusivamente a diffidare il PA dal tenere ulteriori comportamenti, ritenuti dal IM non corretti (sic!), pena altre lesioni". Non può quindi che condividersi l'avviso dei giudici di merito, fondato anche sulla immediata sucessione delle minacce "inibitorie" rispetto alla precedente estorsione, che l'autore intese impedire in realtà, la "scorrettezza" della denuncia dei fatti.
4. Per il resto, la Corte di merito ha fatto retta applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato, valorizzando adeguatamente, alla stregua di una ricostruzione di merito della vicenda processuale esente da censure di legittimità, la circostanza che tutti i ricorrenti furono presenti ai fatti a partire dall'iniziale avvio delle trattive contrattuali tra il IM EG sulla persona offesa, fino alle violenze fisiche e alle minacce finali dirette ad impedire al PA di denunciare l'accaduto, mostrando in sostanza unità di intenti e di interessi. D'altra parte, è significativo che, come si ricorda in sentenza, l'aggressione ai danni del PA fu consumata da IM US e dal RU, in apparenza non personalmente interessati alla trattativa contrattuale.
5. Anche i motivi sul trattamento sanzionatorio devono essere disattesi.
5.1. L'aggravante del numero delle persone è stata correttamente ritenuta dalla Corte di merito, alla stregua della corretta esegesi dell'art. 629 cod. pen. comma 2 pur in relazione alla nuova formulazione dell'art. 628 cod. pen. dettata dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009. Il rinvio operato dal secondo comma dell'art. 629 cod. pen. all'ultimo capoverso dell'art. 628 cod. pen., quanto alle circostanze aggravanti applicabili al delitto di estorsione, deve infatti intendersi riferito, pur dopo le modifiche legislative, all'attuale terzo comma dell'art. 628 cod. pen., e non al comma quarto concernente il concorso fra circostanze attenuanti ed aggravanti (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18742 del 17/01/2014 Zubcic;
in motivazione, la Corte ha precisato come la "ratio legis" consista nell'esigenza di creare nuove ipotesi aggravate, ferme restando le aggravanti già codificate in precedenza e non in quella di "abrogare" la fattispecie aggravata di cui all'art. 629).
5.2. Circa l'attenuante di cui all'art. 62 nr. 6 cod. pen., va detto che le offerte risarcitorie risultano menzionate nella sentenza del gip, e che l'affermazione della Corte di merito secondo cui le inziative riparatorie dei ricorrenti dovrebbero ritenersi tardive appare in effetti problematica, considerando che nel caso in cui il procedimento venga definito, come nella specie, nelle forme del giudizio abbreviato, il risarcimento del danno, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. può avere luogo fino all'inizio della discussione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10490 del 19/11/2014).
5.2.1. Si legge peraltro, al riguardo, nel ricorso a favore di IM EG (pag. 27), che "è appena il caso di ricordare che l'unico danno da risarcire sarebbe quello relativo alle lesioni", dal momento che gli aspetti patrimoniali delle questioni "societarie" che fanno da sfondo all'estorsione sarebbero stati regolati dalle parti con un accordo "formalizzato e documentato in atti", non essendo certo necessario spendere molte parole sull'assoluta genericità e sull'altrettanto assoluta mancanza di concreti riferimenti processuali di tale asserzione.
5.2.2. Nel ricorso a favore del RU si sostiene che l'offerta risarcitoria rileverebbe pur sempre ai sensi della seconda previsione dell'art. 62 nr. 6 cod. pen., (l'essersi il colpevole adoperato per attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato); peraltro, ribadita l'inapplicabilità, nella specie, dell'attenuante dell'integrale riparazione del danno, le offerte risarcitorie dei ricorrenti non possono rilevare nemmeno ai sensi della seconda parte dell'art. 62 nr. 6 cod. pen. Le due circostanze attenuanti del reato contenute nell'art. 62 n. 6 cod. pen. (riparazione totale del danno e ravvedimento operoso) hanno infatti sfere di applicazione autonome, l'una essendo correlata al danno inteso in senso civilistico, e cioè alla lesione patrimoniale o anche non patrimoniale, ma economicamente risarcibile, l'altra collegandosi, invece, al danno cosiddetto criminale, cioè alle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente risarcibile, che ineriscono alla lesione o al pericolo di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata. Ne consegue che le due ipotesi, pur potendo essere congiuntamente applicate, con un unico effetto riduttivo, nei reati diversi da quelli contro il patrimonio, nei quali la condotta del colpevole, successiva alla commissione del reato, abbia distintamente realizzato le autonome previsioni normative, non sono tra loro fungibili né possiedono reciproca capacità integratrice, con la conseguenza che il parziale o tardivo risarcimento del danno, che non attenui il reato secondo la prima previsione, non può essere valutato nemmeno con riferimento alla seconda ipotesi Sez. 1, Sentenza n. 27542 del 27/05/2010, Galluccio;
N. 4304 del 2004 Rv. 228678, N. 17637 del 2005 Rv. 231575 5.2.3. Alla luce delle considerazioni di cui ai punti precedenti, pienamente giustificato appare il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale avanzata dalla difesa nel corso del giudizio di appello, in effetti del tutto superflua, sia per quel che riguarda il tema della responsabilità penale per il reato di estorsione (ovviamente impensabile, peraltro, sarebbe la "stima" della libertà negoziale della persona offesa), che per quel che riguarda la congruità delle offerte risarcitorie dei ricorrenti o il valore della quota societaria del PA.
5.3 Per il resto, non si presta ad alcuna censura di legittimità la considerazione della Corte di merito secondo cui la gravità dei fatti e l'efferatezza della violenza consumata in danno del PA non consentono un trattamento sanzionatorio ancora più mite di quello imposto dalla riqualificazione del reato sub C), dovendosi in particolare condividere la valutazione dell'esclusione del giudizio di prevalenza sulle aggravanti delle attenuanti generiche già concesse in termini di semplice equivalenza dal giudice di primo grado. Alla stregua delle precedenti considerazioni, i ricorsi vanno pertanto rigettati, con le conseguenti statuizioni sulle spese ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. I ricorrenti devono inoltre essere condannati, in solido, al pagamento delle spese sostenute nel presente grado del giudizio
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione in solido, in favore della parte civile PA IZ, delle spese sostenute nel presente grado del giudizio, che liquida in € 3510, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23.3.2016. Il consigliere relatore Il Presidente franco fandany DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 4 APR. 2018 IL Cancelliere_ Claudia Pianell