Sentenza 28 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/05/2001, n. 7227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7227 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA K7227/0 1 IN NOM DEL POLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto R contratto SEZIONE TERZA CIVILE nitury et oblige restitictorie Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente NICASTRO Dott. Gaetano - R.G.N. 13/99 Cron.16675 - Consigliere SABATINI Dott. Francesco PERCONTE LICATESE Rep. 2647 Dott. Renato Consigliere Ud.07/03/01 LUCENTINI Rel. Consigliere -Dott. Giuliano Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 sul ricorso proposto da: per diritti 28 MAG. 200T INTERNATIONAL CONCORDE SPA IN LIQUIDAZIONE, con sede IL CANCELLIERE in Colonella, in persona del liquidatore Sig. DO CA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G CANCELLERIA FERRARI 2, presso 10 studio dell'avvocato ANTONINI difeso dall'avvocato CALVARESI MAURO, giustaGIORGIO, delega in atti;
- ricorrente
contro
FALLIMENTO EDILTUR SRL, in persona del Curatore Dott. 2001 Antonio Sergiacomi, elettivamente domiciliata in ROMA 457 VIA DEL CASALETTO 527, presso lo studio dell'Ing. AVIO -1- RAIA, difesa dall'avvocato GAETANO GAETANI, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
CA DI GI AR & C DITTA SNC;
- intimata avverso la sentenza n. 256/98 della Corte d'Appello di ANCONA, emessa il 12/05/98 e depositata il 29/06/98 (R.G. 14/93); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/01 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
udito l'Avvocato Giorgio ANTONINI (per delega Avv. M. CALVARESI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- I SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 14 luglio 1984 la F.lli NI s n.c. esponeva che con rogito RC 6 ottobre 1983 aveva acquistato dalla DI s.r.l. parte d'un fabbricato posto in Martinsicuro per il prezzo complessivo di lire 125.000.000, dandosi atto, nel rogito, che il pagamento di lire 50.000.000 era state regolato mediante l'accollo di un mutuo da parte dell'acquirente, e che la differenza di lire 75.000.000 era stata già pagata in contanti. Peraltro, con scrittura privata in pari data, essi contraenti avevano controdichiarato che, in realtà, quest'ultima somma non era stata versata, e che sarebbe stata corrisposta dall'acquirente attraverso la fornitura di materiali luun! elettrici di pari importo entro il 31 dicembre 1983. Deducendo che il 5 dicembre 1983 la venditrice aveva ceduto il credito in questione alla Finanziaria Picena s.p.a., (d'ora in poi Fl. Pl.) e che l'anno successivo la stessa DI era stata dichiarata fallita, conveniva davanti al Tribunale di Ascoli Piceno la curatela del fallimento e la Fl. Pl., chiedendo: verso la prima, declaratoria di validità e di non revocabilità della compravendita;
verso la seconda, declaratoria di efficacia della cessione di credito e di non inadempimento di essa attrice rispetto alle obbligazioni assunte;
nei confronti di entrambe le convenute, declaratoria di inefficacia o invalidità, anche parziale del contratto 5 dicembre 1983 per l'eventualità che fosse accertata la sussistenza dei presupposti della 3 ||| revocatoria fallimentare. Si costituivano in giudizio le parti convenute le quali -nel resistere alle avverse domande. avanzavano altrettante riconvenzionali. In particolare, la curatela del fallimento chiedeva che la vendita fosse revocata, mentre la Fl.Pl., denunziato l'immotivato rifiuto della NI di effettuare la fornitura del materiale elettrico, chiedeva che fosse dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento della stessa società, con conseguente sua condanna alla restituzione della somma di lire 75.000.000, ovvero al risarcimento del danno in pari misura. Ritenuta la causa in decisione, il Tribunale accoglieva entrambe le riconvenzionali -limitatamente alla risoluzione del Gluun! contratto, quanto a quella della FL.PL.-, e la sentenza, impugnata dall'international Concorde s.p.a., succeduta per incorporazione alla stessa FI.PI., era confermata dalla Corte d'appello di Ancona, che così motivava. L'International aveva fondato la propria domanda di restituzione sul fatto che la DI avesse sborsato un eguale importo, cosicché, una volta dichiarata la risoluzione, l'inadempiente NI avrebbe dovuto restituire la somma de qua ad essa società, in quanto subentrata alla creditrice. La circostanza del pagamento, tuttavia, non era stata provata in causa, ed anzi era da escludere, apparendo incredibile che una società -la DI, appunto- in condizioni finanziarie 4 assolutamente precarie al punto da non pagare svariate forniture alla ditta NI e da essere dichiarata fallita di li a poco, avesse pagato anticipatamente il prezzo di una fornitura che invece non era stata ancora effettuata. Tutto ciò a prescindere dalla natura simulata del contratto 6 ottobre 1983, quale rilevata dal Tribunale, che ne aveva tratto elementi per affermare che nessun pagamento della fornitura era mai avvenuto dalla DI alla NI. In conclusione, del tutto coerentemente il primo giudice dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento- aveva rigettato sia la domanda di restituzione, sia quella di risarcimento danni, essendo da notare, in relazione a quest'ultima, che nessuna prova la Fl. Pl. aveva fornito di uno Glucent specifico pregiudizio patrimoniale derivato dall'inadempimento. Per la cassazione della sentenza la soccombente proponeva ricorso sulla base di un complesso motivo. Resisteva, degli intimati, il fallimento della DI con controricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, denunciando omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, la ricorrente deduce che la Corte d'appello aveva male interpretato la propria domanda, poiché questa si fondava non già sul pagamento, dalla DI all'NI, del prezzo della contestata fornitura, ma sulle seguenti -diverse- circostanze: l'avere stipulato con la NI 5 il contratto 5 dicembre 1983 che prevedeva la fornitura del materiale de quo;
l'avere sborsato alla DI la somma di lire 75.000.000 per subentrarle nel contratto;
l'essere stato questo dichiarato risolto per inadempimento. La Corte aveva egualmente errato soggiunge la ricorrente- nel motivare il rigetto della domanda in riferimento alla mancanza di prova del pagamento delia DI, poichè, mentre non la riguardava ciò che le parti avevano stipulato col contratto 5 dicembre 1983, trattandosi di res inter alios, stava in fatto che essa aveva pagato la somma di lire 75.000.000, e a nulla rilevava se le altrui dichiarazioni fossero vere oppure no. Quanto poi alla domanda risarcitoria, dal medesimo contratto 5 dicembre 1983 risultava che la Fl. Pl. aveva pagato alla DI la somma di lire 75.000.000 per subentrarle nel contratto di fornitura alla NI, la quale, dal canto suo, aveva dichiarato di avere ricevuto tale somma dalla stessa DI;
che la NI non aveva adempiuto all'obbligazione assunta;
che era dunque "colpa" delle altre due parti se, avendo sborsato lire 75.000.000, nulia aveva ricevuto in cambio. Osserva il Collegio che la complessa censura è infondata. Quanto alla prima parte di essa, la giurisprudenza di questa Corte pacificamente afferma che l'interpretazione della domanda e l'apprezzamento della sua ampiezza e del SUO contenuto costituiscono un tipico accertamento di fatto, come 6 tale attribuito dalla legge al giudice del merito, essendo conseguentemente riservato alla Corte di legittimità il solo controllo della motivazione che sorregge sul punto la pronunzia impugnata (così, da ultimo, Cass. 19 agosto 2000 n. 11010, Cass 24 marzo 2000 n. 3538, Cass. 23 aprile 1999 n. 4064). Stando così le cose, non può la ricorrente, senza dedurre un qualche vizio del ragionamento, affermare sic et simpliciter che la domanda avrebbe dovuto essere interpretata diversamente, risolvendosi tale deduzione in un'inammissibile richiesta di riesame del merito della controversia. In ogni caso, non rileverebbe in causa, sotto il profilo della decisività, il fatto che la FI.PI. abbia eventualmente pagato alla DI la somma di lire 75.000.000 per subentrarle nel contratto di fornitura di cui trattasi, sol che si consideri che tale pagamento, interno al rapporto di cessione, risulta estraneo, correlativamente, al contratto ceduto, ed irrilevante, perciò, rispetto ad esso. Resta da esaminare la censura che attiene al denegato accoglimento della domanda risarcitoria. Pure tale doglianza è infondata, avendo il giudice del merito affermato, nell'ambito del suo discrezionale ed incensurabile potere di valutazione delle prove e di accertamento dei fatti, che non risultava dagli atti che l'inadempimento della NI avesse provocato alla Fl. Pl. un danno. Ovviamente, sostenere che il danno era rappresentato dal 7 Agenzia delle Entrate Ufficio di Bana 2f, ef Iscritto a ruol Art. n. pagamento alla DI di lire 75.000.000 non muta i termini del problema, conducendo nuovamente -al đi là della formale prospettazione, ossia nella sostanza delle cose- all'ipotesi restitutoria che si è appena esaminata. Non senza notare che la doglianza -con riferimento alla "colpa delle controparti, quasi allusiva di un loro accordo huwao fraudolento- parrebbe anche introdurre questioni diverse da 280000 quelle poste in sede di merito, e come tali inammissibili in questa sede di legittimità, è giocoforza rigettare integralmente il ricorso. Nella ricorrenza di giusti motivi, si compensano interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
rigetta it ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addi marzo 2001. IL COCONSELLEREST. IL PRESIDENTE Po l ish Avv. Post. ex-art. 135 disp.att. alc.p.c. IL CANCELLIERE C1 Giovannijo Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, lì 28 MAG 20 EMA D IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 8 T