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Sentenza 28 aprile 2026
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2026, n. 15359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15359 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno nel procedimento estradizionale nei confronti di: RI JO UI, nato in [...] il giorno 19/8/1949 rappresentato ed assistito dall’avv. Katia Valentini - di ufficio avverso l’ordinanza in data 26/1/2026 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che si è proceduto con trattazione orale in pubblica udienza, in presenza delle parti;
letta la memoria difensiva datata 6/3/2026 a firma dell’avv. Katia Valentini;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata riportandosi alla memoria scritta depositata;
udito il difensore del soggetto richiesto di estradizione, avv. Katia Valentini, che ha concluso riportandosi alla memoria depositata insistendo per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento in data 26 gennaio 2026 la Corte di appello di Salerno, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere in ordine alla richiesta avanzata il 31 luglio 2025 dal Ministero della Giustizia italiano di applicazione della misura cautelare personale della custodia in carcere nei confronti di JO UI RI, essendo competente a provvedere la Corte di appello di Roma. Occorre, innanzitutto, brevemente ricostruire l’evoluzione procedimentale. Il Ministro della giustizia italiano il 31 luglio 2025, in vista della estradizione processuale promossa dalla Repubblica dell’Uruguay nei confronti del RI, avanzava richiesta di applicazione di misura coercitiva nei confronti dello stesso che veniva integrata con nota del Procuratore generale di Salerno del 6 agosto 2025. Nei confronti di RI, già ufficiale dell'esercito uruguayano, risulta emesso dal Tribunale di prima istanza di Montevideo provvedimento di “rinvio a processo”, con mandato di arresto, per il reato di omicidio pluriaggravato di IO OR DR, dirigente Penale Sent. Sez. 2 Num. 15359 Anno 2026 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 12/03/2026 sindacale ed oppositore politico del regime dittatoriale, ucciso nell'anno 1975 in Uruguay, nel centro di detenzione clandestino denominato "300 Carlos". La Corte di appello di Salerno, ai sensi dell’art. 714 cod. proc. pen., con provvedimento in data 7 agosto 2025 respingeva la predetta richiesta di applicazione di misura coercitiva sostanzialmente affermando l’assenza di motivazione della richiesta del Ministro della giustizia in ordine ai presupposti necessari per l’adozione del provvedimento coercitivo. Avverso la decisione della Corte di appello in data 18 agosto 2025 proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno deducendo l’inosservanza e l’erronea applicazione di legge in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti della cautela, costituiti dal pericolo di fuga e dalla presenza dell'estradando nel territorio dello Stato italiano. La Sesta Sezione penale di questa Corte di legittimità, con sentenza in data 2 ottobre 2025 annullava la menzionata decisione della Corte di appello che veniva qualificata, sotto certi profili, come caratterizzata da “motivazione apparente”. Nella sentenza de qua questa Corte evidenziava: a) che la Corte di merito ha rilevato i presupposti del radicamento di RI in Italia, ancorandoli a specifici elementi, quali: 1) l'acquisizione di un immobile in locazione, in Battipaglia, ove ha vissuto con la moglie sin dall'anno 2022; 2) la scelta del medico curante tra quelli del Servizio Sanitario Nazionale;
3) il conseguimento di titolo abilitativo alla guida valevole in Italia, anche osservando come il RI ha avuto consapevolezza dell'avvio della persecuzione giudiziaria contro gli efferati crimini commessi in Uruguay contro i dissidenti politici durante la dittatura degli anni '70, per avere dato mandato al suo difensore di contestare la opposizione alla richiesta di archiviazione originariamente avanzata dal Pubblico Ministero uruguaiano. b) che i Giudici di merito hanno dedotto l'assenza del pericolo di fuga, omettendo tuttavia di considerare l'ulteriore dato che da Battipaglia il RI si è improvvisamente allontanato, avendo dismesso l'immobile preso in locazione ed essendosi reso di fatto irreperibile sin dall'anno 2023 - nonostante il permanere della residenza anagrafica in tale comune - ciò che fonda un rischio di sottrazione alla consegna oggettivamente verificabile;
c) che l’allontanamento definitivo si è concretizzato con il progredire della vicenda giudiziaria innanzi all'Autorità giudiziaria uruguayana - come documentato dalla richiesta di applicazione della misura cautelare e dai relativi allegati - all'esito della riforma della decisione di archiviazione ed al conseguente "rinvio a giudizio con reclusione"; d) che il provvedimento della Corte di appello recava dunque, sul punto, una motivazione monca, al punto da risultare meramente apparente, nonché disarticolata dagli elementi posti a base della domanda di applicazione di misura coercitiva e rappresentati nei suoi allegati;
e) che solo nel caso in cui vi sia certezza che la persona da consegnare si è allontanata dal territorio, la decisione sulla estradabilità non può essere resa e va dichiarato il non luogo a provvedere, né potrebbe essere diversamente, perché rimarrebbero frustrate, ove si desse spazio al mero dubbio della presenza del soggetto in Italia, per essersi lo stesso reso irreperibile, le esigenze fondanti la richiesta di cooperazione;
f) che dalla nota della polizia giudiziaria richiamata nella ordinanza della Corte salernitana non si evinceva alcuna certezza in ordine a tale allontanamento, risultando che RI si è allontanato per ignota destinazione da individuarsi "presumibilmente in Italia, salvi ulteriori accertamenti"; g) che la incompetenza "ratione loci" della Corte di appello, adombrata, sia pure in via 2 residuale, dal ricorrente, non appare fondata, in quanto l'art. 701, comma 4, cod. proc. pen. lega la competenza al luogo di residenza del soggetto, che per RI - nonostante la sua attuale irreperibilità - rimane pur sempre Battipaglia, comune ricadente nel distretto di Corte di appello di Salerno;
h) che, in ogni caso, la relativa eccezione non potrebbe essere legittimamente sollevata in sede di legittimità, ricorrendo l'eadem ratio di cui all'art. 491, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 26902 del 13/05/2004, Malacescu, Rv. 229171 — 01). Alla luce delle predette osservazioni la Corte di cassazione disponeva l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio per nuova valutazione della domanda cautelare ad altra Sezione della Corte di appello di Salerno. Si giungeva così all’emissione dell'ordinanza impugnata con la quale la Corte territoriale, dopo avere osservato che: a) ai sensi dell’art. 701, comma 3 (in realtà comma 4 n.d.r.), cod. proc. pen. la Corte di appello competente a vagliare la richiesta di estradizione (e di conseguenza la richiesta di emissione delle misure cautelari richieste ai sensi dell’art. 714 cod. proc. pen. dopo l’arrivo della richiesta di estradizione) va individuata in quella nel cui distretto la persona di cui si chiede l’estradizione ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui perviene al Ministro della giustizia la domanda di estradizione, con l’ulteriore precisazione che nel caso in cui non sia noto il predetto luogo e non sia nemmeno certo che l’estradando si sia allontanato dal territorio italiano, la competenza va individuata nella Corte di appello di Roma;
b) dagli accertamenti è emerso con certezza che alla data del 17 luglio 2025 in cui è arrivata al Ministro della giustizia la richiesta di estradizione processuale il RI non aveva “effettiva” residenza a Battipaglia e comunque non era presente nel distretto della Corte di appello e che non è emerso con altrettanta certezza che il RI a quella data non fosse più presente nel territorio italiano nel quale ha risieduto quantomeno da aprile 2022 fino a gennaio 2023; dichiarava la propria incompetenza per territorio a provvedere sulla richiesta de qua essendo competente a provvedere la Corte di appello di Roma.
2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno, deducendo, con motivo unico, violazione di legge ai sensi dell’art. 627, comma 1, cod. proc. pen. osservando che nel giudizio di rinvio non è ammessa la discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento salvo quanto previsto dall’art. 25 cod. proc. pen.
3. Con memoria difensiva datata 6 marzo 2026, la difesa dell’estradando ha chiesto che: - si prenda atto dell’assenza di elementi certi sulla presenza del sig. RI nel territorio nazionale;
- si disponga, ove ritenuto necessario, l’attivazione delle procedure di ricerca degli irreperibili;
- si valuti la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Roma;
- si consideri che il mancato aggiornamento della Red Notice ha inciso in modo determinante sulla corretta rappresentazione della posizione del sig. RI, generando le criticità che hanno condotto all’attuale incertezza procedurale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore generale è fondato. 3 2. Si è, infatti, già sopra evidenziato che questa Corte di legittimità con la propria sentenza in data 2 ottobre 2025 ha già espressamente avuto modo di chiarire l’infondatezza della questione di incompetenza territoriale testualmente rilevando che: «È il caso di precisare che la incompetenza "ratione loci" della Corte di appello, adombrata, sia pure in via residuale, dal ricorrente, non appare fondata, in quanto l'art. 701, comma 4, cod. proc. pen. lega la competenza al luogo di residenza del soggetto, che per RI - nonostante la sua attuale irreperibilità - rimane pur sempre Battipaglia, comune ricadente nel distretto di Corte di appello di Salerno». E’, poi, appena il caso di ricordare che l’art. 627 cod. proc. pen. (certamente applicabile anche al caso in esame) al primo comma recita che «Nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall'articolo 25» e poi aggiunge, al successivo comma terzo che «Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa». A ciò si aggiunge che, rispetto alla menzionata sentenza della Corte di cassazione del 2 ottobre 2025, non sono emersi fatti nuovi e che questa Corte ha anche già avuto modo di ricordare che «In forza del combinato disposto degli artt. 25 e 627, comma primo, cod. proc. pen., nel giudizio di rinvio non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore» (ex multis: Sez. 1, n. 8555 del 23/01/2013, Confl. comp. in proc. Caso, Rv. 255307-01; in senso conforme anche Sez. 1, n. 37918 del 05/09/2024, Corte appello Perugia, Rv. 287084-01). Ne consegue che la Corte di appello ha errato nel declinare la propria competenza a provvedere in ordine alla richiesta di applicazione di misura cautelare al RI indicando quale giudice competente la Corte di appello di Roma.
3. Per le considerazioni esposte, deve disporsi l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuova valutazione della domanda cautelare ad altra Sezione della Corte di appello di Salerno.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuova valutazione della domanda cautelare ad altra sezione della Corte di appello di Salerno. Così è deciso, 12/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
preso atto che si è proceduto con trattazione orale in pubblica udienza, in presenza delle parti;
letta la memoria difensiva datata 6/3/2026 a firma dell’avv. Katia Valentini;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata riportandosi alla memoria scritta depositata;
udito il difensore del soggetto richiesto di estradizione, avv. Katia Valentini, che ha concluso riportandosi alla memoria depositata insistendo per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento in data 26 gennaio 2026 la Corte di appello di Salerno, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere in ordine alla richiesta avanzata il 31 luglio 2025 dal Ministero della Giustizia italiano di applicazione della misura cautelare personale della custodia in carcere nei confronti di JO UI RI, essendo competente a provvedere la Corte di appello di Roma. Occorre, innanzitutto, brevemente ricostruire l’evoluzione procedimentale. Il Ministro della giustizia italiano il 31 luglio 2025, in vista della estradizione processuale promossa dalla Repubblica dell’Uruguay nei confronti del RI, avanzava richiesta di applicazione di misura coercitiva nei confronti dello stesso che veniva integrata con nota del Procuratore generale di Salerno del 6 agosto 2025. Nei confronti di RI, già ufficiale dell'esercito uruguayano, risulta emesso dal Tribunale di prima istanza di Montevideo provvedimento di “rinvio a processo”, con mandato di arresto, per il reato di omicidio pluriaggravato di IO OR DR, dirigente Penale Sent. Sez. 2 Num. 15359 Anno 2026 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 12/03/2026 sindacale ed oppositore politico del regime dittatoriale, ucciso nell'anno 1975 in Uruguay, nel centro di detenzione clandestino denominato "300 Carlos". La Corte di appello di Salerno, ai sensi dell’art. 714 cod. proc. pen., con provvedimento in data 7 agosto 2025 respingeva la predetta richiesta di applicazione di misura coercitiva sostanzialmente affermando l’assenza di motivazione della richiesta del Ministro della giustizia in ordine ai presupposti necessari per l’adozione del provvedimento coercitivo. Avverso la decisione della Corte di appello in data 18 agosto 2025 proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno deducendo l’inosservanza e l’erronea applicazione di legge in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti della cautela, costituiti dal pericolo di fuga e dalla presenza dell'estradando nel territorio dello Stato italiano. La Sesta Sezione penale di questa Corte di legittimità, con sentenza in data 2 ottobre 2025 annullava la menzionata decisione della Corte di appello che veniva qualificata, sotto certi profili, come caratterizzata da “motivazione apparente”. Nella sentenza de qua questa Corte evidenziava: a) che la Corte di merito ha rilevato i presupposti del radicamento di RI in Italia, ancorandoli a specifici elementi, quali: 1) l'acquisizione di un immobile in locazione, in Battipaglia, ove ha vissuto con la moglie sin dall'anno 2022; 2) la scelta del medico curante tra quelli del Servizio Sanitario Nazionale;
3) il conseguimento di titolo abilitativo alla guida valevole in Italia, anche osservando come il RI ha avuto consapevolezza dell'avvio della persecuzione giudiziaria contro gli efferati crimini commessi in Uruguay contro i dissidenti politici durante la dittatura degli anni '70, per avere dato mandato al suo difensore di contestare la opposizione alla richiesta di archiviazione originariamente avanzata dal Pubblico Ministero uruguaiano. b) che i Giudici di merito hanno dedotto l'assenza del pericolo di fuga, omettendo tuttavia di considerare l'ulteriore dato che da Battipaglia il RI si è improvvisamente allontanato, avendo dismesso l'immobile preso in locazione ed essendosi reso di fatto irreperibile sin dall'anno 2023 - nonostante il permanere della residenza anagrafica in tale comune - ciò che fonda un rischio di sottrazione alla consegna oggettivamente verificabile;
c) che l’allontanamento definitivo si è concretizzato con il progredire della vicenda giudiziaria innanzi all'Autorità giudiziaria uruguayana - come documentato dalla richiesta di applicazione della misura cautelare e dai relativi allegati - all'esito della riforma della decisione di archiviazione ed al conseguente "rinvio a giudizio con reclusione"; d) che il provvedimento della Corte di appello recava dunque, sul punto, una motivazione monca, al punto da risultare meramente apparente, nonché disarticolata dagli elementi posti a base della domanda di applicazione di misura coercitiva e rappresentati nei suoi allegati;
e) che solo nel caso in cui vi sia certezza che la persona da consegnare si è allontanata dal territorio, la decisione sulla estradabilità non può essere resa e va dichiarato il non luogo a provvedere, né potrebbe essere diversamente, perché rimarrebbero frustrate, ove si desse spazio al mero dubbio della presenza del soggetto in Italia, per essersi lo stesso reso irreperibile, le esigenze fondanti la richiesta di cooperazione;
f) che dalla nota della polizia giudiziaria richiamata nella ordinanza della Corte salernitana non si evinceva alcuna certezza in ordine a tale allontanamento, risultando che RI si è allontanato per ignota destinazione da individuarsi "presumibilmente in Italia, salvi ulteriori accertamenti"; g) che la incompetenza "ratione loci" della Corte di appello, adombrata, sia pure in via 2 residuale, dal ricorrente, non appare fondata, in quanto l'art. 701, comma 4, cod. proc. pen. lega la competenza al luogo di residenza del soggetto, che per RI - nonostante la sua attuale irreperibilità - rimane pur sempre Battipaglia, comune ricadente nel distretto di Corte di appello di Salerno;
h) che, in ogni caso, la relativa eccezione non potrebbe essere legittimamente sollevata in sede di legittimità, ricorrendo l'eadem ratio di cui all'art. 491, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 26902 del 13/05/2004, Malacescu, Rv. 229171 — 01). Alla luce delle predette osservazioni la Corte di cassazione disponeva l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio per nuova valutazione della domanda cautelare ad altra Sezione della Corte di appello di Salerno. Si giungeva così all’emissione dell'ordinanza impugnata con la quale la Corte territoriale, dopo avere osservato che: a) ai sensi dell’art. 701, comma 3 (in realtà comma 4 n.d.r.), cod. proc. pen. la Corte di appello competente a vagliare la richiesta di estradizione (e di conseguenza la richiesta di emissione delle misure cautelari richieste ai sensi dell’art. 714 cod. proc. pen. dopo l’arrivo della richiesta di estradizione) va individuata in quella nel cui distretto la persona di cui si chiede l’estradizione ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui perviene al Ministro della giustizia la domanda di estradizione, con l’ulteriore precisazione che nel caso in cui non sia noto il predetto luogo e non sia nemmeno certo che l’estradando si sia allontanato dal territorio italiano, la competenza va individuata nella Corte di appello di Roma;
b) dagli accertamenti è emerso con certezza che alla data del 17 luglio 2025 in cui è arrivata al Ministro della giustizia la richiesta di estradizione processuale il RI non aveva “effettiva” residenza a Battipaglia e comunque non era presente nel distretto della Corte di appello e che non è emerso con altrettanta certezza che il RI a quella data non fosse più presente nel territorio italiano nel quale ha risieduto quantomeno da aprile 2022 fino a gennaio 2023; dichiarava la propria incompetenza per territorio a provvedere sulla richiesta de qua essendo competente a provvedere la Corte di appello di Roma.
2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno, deducendo, con motivo unico, violazione di legge ai sensi dell’art. 627, comma 1, cod. proc. pen. osservando che nel giudizio di rinvio non è ammessa la discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento salvo quanto previsto dall’art. 25 cod. proc. pen.
3. Con memoria difensiva datata 6 marzo 2026, la difesa dell’estradando ha chiesto che: - si prenda atto dell’assenza di elementi certi sulla presenza del sig. RI nel territorio nazionale;
- si disponga, ove ritenuto necessario, l’attivazione delle procedure di ricerca degli irreperibili;
- si valuti la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Roma;
- si consideri che il mancato aggiornamento della Red Notice ha inciso in modo determinante sulla corretta rappresentazione della posizione del sig. RI, generando le criticità che hanno condotto all’attuale incertezza procedurale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore generale è fondato. 3 2. Si è, infatti, già sopra evidenziato che questa Corte di legittimità con la propria sentenza in data 2 ottobre 2025 ha già espressamente avuto modo di chiarire l’infondatezza della questione di incompetenza territoriale testualmente rilevando che: «È il caso di precisare che la incompetenza "ratione loci" della Corte di appello, adombrata, sia pure in via residuale, dal ricorrente, non appare fondata, in quanto l'art. 701, comma 4, cod. proc. pen. lega la competenza al luogo di residenza del soggetto, che per RI - nonostante la sua attuale irreperibilità - rimane pur sempre Battipaglia, comune ricadente nel distretto di Corte di appello di Salerno». E’, poi, appena il caso di ricordare che l’art. 627 cod. proc. pen. (certamente applicabile anche al caso in esame) al primo comma recita che «Nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall'articolo 25» e poi aggiunge, al successivo comma terzo che «Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa». A ciò si aggiunge che, rispetto alla menzionata sentenza della Corte di cassazione del 2 ottobre 2025, non sono emersi fatti nuovi e che questa Corte ha anche già avuto modo di ricordare che «In forza del combinato disposto degli artt. 25 e 627, comma primo, cod. proc. pen., nel giudizio di rinvio non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore» (ex multis: Sez. 1, n. 8555 del 23/01/2013, Confl. comp. in proc. Caso, Rv. 255307-01; in senso conforme anche Sez. 1, n. 37918 del 05/09/2024, Corte appello Perugia, Rv. 287084-01). Ne consegue che la Corte di appello ha errato nel declinare la propria competenza a provvedere in ordine alla richiesta di applicazione di misura cautelare al RI indicando quale giudice competente la Corte di appello di Roma.
3. Per le considerazioni esposte, deve disporsi l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuova valutazione della domanda cautelare ad altra Sezione della Corte di appello di Salerno.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuova valutazione della domanda cautelare ad altra sezione della Corte di appello di Salerno. Così è deciso, 12/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4