Sentenza 11 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/10/2003, n. 15251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15251 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 52 5 1 /03 Lavoro Composta dagli Il mi Sig. - Presidente R.G. N. 754/02 Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Cron.31000 BATTIMIELLO Dott. Bruno LAM LINE Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 20/05/03 ---- - Rel. Consigliere- | Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato lo rappresenta e difendeLUIGI LO, che ----- GRANOZZI, giusta unitamente all'avvocato GAETANO delega in atti;
ricorrente -
contro
LO ES, ER EN;
- intimati 2003 avverso la sentenza n. 587/00 della Corte d'Appello di 3092 TORINO, depositata il 30/12/00, R.G.N. 675/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica del 20/05/03 dal Consigliere Dott. Gabriella udienza --- - COLETTI;
l'Avvocato DE MARINIS per deleghe LO e udito GRANOZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo La Corte di appello di Torino, con la sentenza qui impugnata, ha accertato l'esistenza del diritto dei dipendenti della s.p.a. Poste Italiane, odierni intimati e nominativamente indicati in epigrafe, di percepire la retribuzione per il periodo feriale in misura rapportata al corrispettivo del loro lavoro normale, comprensivo, quindi, della maggiorazione per le prestazioni notturne svolte secondo turni regolari e predeterminati. Il giudice di appello ha, in particolare, osservato quanto segue. Il lavoratore che effettui con continuità la sua prestazione secondo turni predeterminati, comprendenti anche le ore notturne, svolge in tal modo la sua "normale" attività di lavoro, sicchè la retribuzione che egli percepisce comprensiva della maggiorazione contrattualmente dovuta per le ore suddette diviene essa stessa - "normale". Il principio che si ricava dagli artt. 36 Cost., 2109 c.c. e 7 della Convenzione OIL n. 32 del 24 giugno 1970 (ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981 n.157), la quale, nel garantire al lavoratore in ferie almeno la normale o media retribuzione, rinvia, per la sua determinazione, agli ordinamenti nazionali, è quello che le suddette norme legali operano nel senso di imporre l'erogazione, per il periodo di carenza della prestazione lavorativa di una retribuzione non inferiore a quella che ' "normalmente" si percepirebbe continuando lo svolgimento dell'ordinaria prestazione lavorativa, ossia, nel caso di specie, la retribuzione comprensiva della maggiorazione spettante per le ore notturne. Non è idoneo a conferire fondamento alla tesi che rinviene nella contrattazione collettiva disposizioni regolatrici (seppure indirettamente) della misura della retribuzione feriale il disposto dell'art.14, comma 8, del contratto collettivo di categoria, che determina la misura della indennità sostitutiva delle ferie non godute, trattandosi di 3 norma affatto particolare, disciplinante una situazione (sopravvenuta impossibilità di godimento ferie) diversa da quella oggetto di controversia e dalla quale non può, quindi, ricavarsi una previsione di carattere generale. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la s.p.a. Poste italiane con un solo mezzo di annullamento, illustrato con successiva memoria. I lavoratori intimati non si sono costituiti. Motivi della decisione L'unico motivo di ricorso denuncia, in una con vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 2019, 1362 e ss. cod.civ., anche in relazione agli artt. 14, 55, 56, 69 ccnl, e censura il percorso argomentativo della sentenza impugnata con considerazioni variamente articolate, che possono, tuttavia, raggrupparsi e sintetizzarsi nei seguenti punti fondamentali: a) sebbene nel vigente ordinamento la retribuzione riferibile al periodo feriale sia garantita da norma costituzionale, oltre che ordinaria, poiché queste fonti legali nulla dispongono circa la sua determinazione ed i criteri di computo, ogni disciplina al riguardo è rimessa all'autonomia negoziale, ad essa competendo la individuazione, fra quelle di natura retributiva, delle singole voci dell'emolumento in questione;
b) a diversa conclusione non può indurre la Convenzione O.I.L. n. 132 del 24 giugno 1970 (ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981 n.157) la quale, nel garantire al lavoratore in ferie “almeno la normale o media retribuzione", non ne impone una nozione onnicomprensiva (o comunque inderogabile), ma rinvia, per la determinazione della retribuzione garantita, agli ordinamenti nazionali;
c) il CCNL applicabile nella specie fornisce indirettamente il criterio per la determinazione della base di computo della retribuzione relativa al periodo feriale, atteso che l'art.14, nel prevedere, con riguardo al caso della sopravvenuta impossibilità, totale o parziale, del godimento delle ferie, l'erogazione di un'indennità sostitutiva delle 4 stesse, rinvia, al fine di stabilire quali emolumenti compongono la relativa base di computo, alla nozione di retribuzione fissa base giornaliera di cui al successivo art. 56, che espressamente esclude la possibilità di comprendere in quest'ultima l'indennità per lavoro notturno, mentre l'art.55, che disegna la struttura della retribuzione, distinguendola in retribuzione fissa, retribuzione variabile ed assegno per il nucleo familiare, è, a sua volta, indicativo della volontà delle parti di retribuire il dipendente con ulteriori indennità solo nel caso dell'effettivo svolgimento di prestazioni particolari che ne legittimino l'erogazione (come, ulteriormente, dimostra l'art. 69, il quale stabilisce che le "indennità particolari" sono dovute "in ragione di particolari prestazioni richieste ai dipendenti"). Le suesposte censure sono fondate, alla luce del diritto vivente che ormai governa la materia controversa. Essendo, ormai pacificamente escluso, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, che nel nostro ordinamento viga un principio generale e inderogabile di onnicomprensività della retribuzione ai fini della determinazione della retribuzione spettante per i cosiddetti istituti indiretti (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 1° aprile 1993, n. 3888), deve ritenersi, per quanto in particolare attiene all'istituto delle ferie, che i singoli elementi della retribuzione in tanto possono riflettersi, quale base di calcolo, sulla retribuzione del periodo feriale, in quanto ciò sia prescritto in assenza, come si è detto, di previsioni legislative - dalla contrattazione collettiva, nel senso che questa faccia riferimento, per la determinazione di tale ultimo emolumento, alla retribuzione normale o ordinaria o di fatto o globale di fatto (Cass. 16 agosto 2000 n. 10846; Id., 24 dicembre 1999, n. 14537; Id., 10 maggio 1997, n. 4096; Id., 16 aprile 1994, n. 3623; Id., 23 giugno 1992, n. 7669; Id., 7 gennaio 1992, n. 84; Id., 20 settembre 1991, n. 9797). 5 Ritiene, dunque, la Corte, prestando adesione all'indirizzo giurisprudenziale ora richiamato, che, ai fini del riconoscimento del diritto al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non sia sufficiente la constatazione della normalità della prestazione notturna in turni periodici e della erogazione della relativa indennità (reintroducendosi altrimenti il criterio della onnicomprensività, non legittimato in via generale dal legislatore), in quanto occorre anche che la contrattazione collettiva faccia riferimento, al fine considerato, alla retribuzione normale (o altrimenti indicata con i sinonimi sopra esemplificati, ricorrenti nella citata giurisprudenza). E, d'altra parte, l'assunto della compenetrazione della maggiorazione per lavoro notturno, prestato secondo regolari turni periodici, nella normale retribuzione è resistito dal principio secondo cui le componenti della retribuzione erogate in ragione delle particolari modalità della prestazione lavorativa, e a compensazione dei relativi particolari disagi (come è da ritenere per il lavoro notturno, ancorché svolto con le suindicate modalità), si caratterizzano per intrinseca precarietà che ne esclude la normalità, sicchè non ricadono nel campo di applicazione della garanzia di non riducibilità della retribuzione di cui all'art. 2103 cod. civ. (cfr., di recente, Cass. 18 novembre 1997, n. 11460; Id., 8 giugno 1999, n. 5659; Id., 7 dicembre 2000, n. 15517). Tale conclusione è stata ritenuta coerente anche con la Convenzione OIL n. 132 del 1970 (ratificata e resa esecutiva con la legge suindicata), la quale, nel garantire al lavoratore in ferie almeno la normale o media retribuzione, non ne impone una nozione onnicomprensiva (o comunque inderogabile), ma rinvia, per la determinazione della retribuzione garantita, agli ordinamenti nazionali. (cfr., fra le numerose altre conformi, Cass. 23 dicembre 1997, n. 12991; Id., 6 novembre 1998, n. 11215; Id., 13 luglio 1999, n. 7432; Id., 12 gennaio 2000, n. 295; Id., Cass. 3 novembre 2000, n. 14409). 6 Ben vero, in dissenso con questo orientamento è stato talora rilevato che, ove fosse riconosciuta alle parti la facoltà di determinare liberamente la retribuzione dovuta per le ferie, si renderebbe possibile anche la eventuale fissazione di una retribuzione per le ferie pressoché irrisoria, con osservanza solo apparente del precetto costituzionale (Cass. n. 6372/1996); ma il rilievo, mentre pone in luce come l'assenza, in parte qua, di una nozione onnicomprensiva di retribuzione non equivalga ad assoluta inesistenza di limiti, desumibili dall'art. 36 Cost., al potere delle parti (anche collettive) di determinare la base di calcolo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale (al riguardo cfr. anche Cass. n. 13391/2000), non è, per converso, idoneo a giustificare l'insussistenza di ogni discrezionalità delle parti collettive circa la determinazione della retribuzione spettante ai lavoratori nel periodo feriale, e, in particolare, a dimostrare l'illegittimità della eventuale esclusione dalla retribuzione dovuta durante le ferie di quelle voci della retribuzione che, come nella specie, sono collegate a modalità contingenti della prestazione e non sono garantite, sotto il profilo della continuità di erogazione, dall'art. 2103 cod. civ.. Deve, infine, ricordarsi che, proprio in analoghe controversie, questa Corte ha riconosciuto la piena legittimità (per coerenza sia con i canoni legali di ermeneutica contrattuale, sia con i parametri di congruità e razionalità cui va commisurata la motivazione in fatto della sentenza di merito), di un'interpretazione del (lo stesso) ccnl applicabile nel caso di specie, che ha escluso la maggiorazione per lavoro notturno (ancorché prestato con la ripetuta regolarità) dalla base di computo della retribuzione relativa al periodo feriale, valorizzando l'espresso richiamo dell'art. 14, comma ottavo, alla nozione di retribuzione fissa, fornita dall'art. 56, in base al risolutivo argomento alla per cui, di norma, l'indennità sostitutiva delle ferie va ragguagliata almeno retribuzione spettante per il corrispondente periodo di carenza della prestazione (stante 7 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 il pregiudizio derivante dalla mancata fruizione del riposo annuale); di guisa che l'avere (nidenité sostitutive) ancorato la prima alla retribuzione fissa base giornaliera implica, a fortiori, l'intento 9 (atribusione faciale) delle parti collettive di non quantificare la seconda alla stregua di diversi e più ampi parametri (Cass. 11 aprile 2001, n. 5441; id., 29 agosto 2002, n. 12698; Id., 24 gennaio 2003, n. 2791; id., 7 aprile 2003, n. 5408). Conclusivamente il ricorso deve essere accolto. Alla cassazione della sentenza impugnata segue il rinvio della causa, per nuovo esame, ad altro giudice: essendosi, invero, alla stregua degli esposti principi di diritto, rilevato un vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella parte concernente l'interpretazione della disciplina collettiva di riferimento, difettano le condizioni che consento a questa Corte la diretta pronuncia nel merito, a norma dell'art. 384 c.p.c.. Al giudice di rinvio, designato nella Corte d'appello di Genova, si rimette anche il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Genova. Così deciso in Roma il 20 maggio 2003 Il Consigliere estensore Il Presidente fal lolo еее Ammini I CANCELLIERE Depositato in Cancelleria TOTT. 2003 og E T IL CANCELLIERE R U S R O C