Sentenza 23 gennaio 2013
Massime • 1
In forza del combinato disposto degli artt. 25 e 627, comma primo, cod. proc. pen., nel giudizio di rinvio non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/01/2013, n. 8555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8555 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VECCHIO Massimo - Presidente - del 23/01/2013
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 315
Dott. LOCATELLI US - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 32447/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE SALERNO - CONFLITTO;
nei confronti di:
CORTE APPELLO NAPOLI;
con l'ordinanza n. 400/2010 TRIBUNALE di SALERNO, del 02/07/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
sentite le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario che ha chiesto di determinare la competenza della Corte d'Appello di Napoli. RITENUTO IN FATTO
A seguito di incidente di esecuzione proposto il 13.1.2009 dal difensore di CA US avverso il provvedimento di cumulo pene concorrenti emesso dal Procuratore generale di Napoli, la Corte di appello di Napoli con ordinanza del 3.12.2009 trasmetteva gli atti al Tribunale di Salerno, ritenuto competente ai sensi dell'art. 664 c.p.p., comma 4 poiché la pronuncia divenuta irrevocabile per ultimo era la sentenza del Tribunale di Salerno del 21.11.2005, irrevocabile il 11.2.2009, e nel frattempo il Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale aveva emesso un nuovo provvedimento di cumulo in data 7.8.2009.
Il Tribunale di Salerno, nulla eccependo sulla propria competenza, rigettava l'incidente di esecuzione con ordinanza del 20.10.2010, annullata dalla Corte di Cassazione con sentenza 8.6.2011 che disponeva il rinvio per nuovo esame.
In sede di giudizio di rinvio il Tribunale di Salerno sollevava conflitto di competenza avverso l'originaria trasmissione degli atti disposta dalla Corte di appello di Napoli in data 3.12.2009, osservando che alla data di proposizione dell'incidente di esecuzione (13.1.2009) non si era ancora verificato il passaggio in giudicato della sentenza emessa il 21.11,2005, irrevocabile il 11.2.2009, del Tribunale di Salerno, con conseguente permanenza della competenza in capo alla Corte di appello di Napoli, a nulla rilevando l'intervenuta emissione, medio tempore, del nuovo provvedimento cumulo pene concorrenti disposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto è inammissibile.
L'art. 627 c.p.p., comma 1, stabilendo che nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, sancisce il principio della irretrattabilità del foro commissorio, corollario del carattere incontrovertibile della decisione del giudice di ultima istanza (conforme Sez. 1, n. 18802 del 16/04/2002, Bruno, Rv. 222029).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il conflitto e ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Salerno per la deliberazione sull'incidente di esecuzione.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2013