Sentenza 13 maggio 2004
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, la questione sulla competenza "ratione loci" della Corte di appello chiamata decidere sulla domanda di estradizione avanzata da uno Stato straniero, non può essere avanzata la prima volta in sede di giudizio di legittimità, ricorrendo l'eadem ratio di cui all'art. 491, comma primo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/05/2004, n. 26902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26902 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LEONASI Raffaele Presidente del 13/05/2004
Dott. MANNINO Saverio Felice Consigliere SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore Consigliere N. 1050
Dott. COLLA Giorgio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo Consigliere N. 11174/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA RO CA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza, in data 27.02.2004, della Corte di appello di Brescia;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Ilario S. MARTELLA;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del S. P.G. Dott. FAVALLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con sentenza resa in Camera di consiglio in data 27.2.2003, la Corte di appello di Brescia dichiarava concedibile l'estradizione richiesta dal Governo della Repubblica rumena nei riguardi di LA OM Vilica, colpito da ordine di cattura del 22.11.1999 emesso dalla Pretura di Panciu, per l'espiazione della pena di anni due di reclusione, inflitta al predetto (con sentenza divenuta irrevocabile il 22.4.1999), riconosciuto responsabile del delitto di concorso in rapina.
2. Il LA tramite il difensore, propone ricorso per Cassazione, eccependo l'incompetenza territoriale della Corte di appello di Brescia in quanto, essendo egli domiciliato a S. Giuliano Milanino, la competenza a decidere in subiecta materia apparterrebbe prioritariamente (ex art. 701 4 co. c.p.p.) alla Corte di appello di Milano, rispetto alla Corte di appello di Brescia che aveva disposto l'arresto provvisorio.
Nel merito viene sottolineata l'iniquità del provvedimento di estradizione a suo carico, avuto riguardo alla brevità della pena residua da espiare e tenuto conto che egli trovasi ininterrottamente detenuto dal 2 settembre 2003 in attesa, appunto, di essere estradato.
3. Il ricorso è infondato in riferimento ad entrambi i motivi di doglianza. Quanto al primo, poiché dall'esame degli atti non risulta che la eccepita incompetenza "ratione loti" sia stata ritualmente e tempestivamente fatta valere dinanzi alla Corte di appello, devesi ritenere che, nella fattispecie, ricorra Veadem ratio di cui all'art. 491 1^ co. c.p.p. e, pertanto, la preclusività della proposizione per la prima volta di tale eccezione in sede di giudizio di legittimità.
Quanto alla seconda doglianza, come già rilevato dal giudice a quo, va ribadito che, versandosi in regime di convenzione estradizionale, il magistrato del Paese richiesto ha solo il dovere di compiere un esame esclusivamente formale dei documenti espressamente indicati dalla convenzione medesima, documenti dei quali, nella specie, è stata riscontrata la ritualità e completezza.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese del procedimento.
La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2004