Sentenza 6 giugno 2002
Massime • 1
Anche durante lo svolgimento di un rapporto di lavoro a tempo determinato può ritenersi validamente concluso un contratto di formazione e lavoro, ove le finalità formative traggano origine dal comune interesse delle parti ad un mutamento delle mansioni contrattuali o di quelle precedentemente svolte e, quindi, alla prosecuzione del rapporto di lavoro con mansioni diverse, in quanto in tali situazioni il contratto di formazione può assolvere pienamente alla sua ragione causale, quale mezzo idoneo a promuovere l'acquisizione di nuove professionalità (nell'interesse del lavoratore), oltre che l'esatto adempimento delle diverse mansioni (nell'interesse del datore di lavoro).
Commentario • 1
- 1. IL NUOVO APPRENDISTATO DOPO IL D.LGS.167-2011Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 19 dicembre 2011
Tra le novità introdotte dal D.Lgs. 167/2011 spicca la possibilità di assumere con contratto di apprendistato lavoratori in mobilità, senza limite di età. I lavoratori in mobilità, che possono o meno godere dell'indennità, sono: i lavoratori frontalieri con trattamento speciale di disoccupazione; i lavoratori in trattamento di mobilità in deroga; i lavoratori provenienti dal settore del trasporto aereo; i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo (art. 19 della L. 2 del 2009); i lavoratori degli studi professionali licenziati individualmente; i lavoratori che sono stati soggetti ad una procedura di riduzione collettiva di personale, in conseguenza di una cessazione, di una …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/06/2002, n. 8250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8250 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TR EO, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO MESSICO 7 presso lo studio dell'avvocato GIAMPAOLO MARIA COGO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLA FABIANO, PIERO LORUSSO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO DI VIGILANZA URBANA CAMPESTRE E SCORTA VALORI DI CASILINO SALVATORE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato GAETANO VENETO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 115/99 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 01/03/99 R.G.N. 1671/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/02 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato VICINI per delega COGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Foggia, sezione lavoro, in riforma della decisione di primo grado, respingeva la domanda proposta da IM AT, nei confronti dell'Istituto di vigilanza urbana di Casilino Salvatore, con la quale, premesso di essere stato assunto, in data 19 giugno 1993, con contratto a tempo determinato di quattro mesi, e che in data 15 ottobre 1993 il rapporto era stato trasformato in un contratto di formazione lavoro, il ricorrente aveva richiesto, in via principale, l'accertamento della conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato con conseguente ordine di ripristino del rapporto medesimo e, in via subordinata, essendosi l'originario rapporto a termine risolto ante tempus, l'accertamento della nullità del licenziamento, anche perché, a seguito di malattia protrattasi per otto mesi, la data di cessazione del rapporto avrebbe dovuto essere corrispondentemente prorogata. Riteneva il Tribunale che, a differenza di quanto deve dirsi nei confronti di un rapporto a tempo indeterminato, non è illegittimo il contratto di formazione lavoro, quand'anche ricorra l'identità di professionalità inerente l'attività svolta nei due successivi rapporti che segua ad un rapporto a tempo determinato essendo quello di formazione una species del genus contratto a termine, sempre che ne ricorrano le condizioni di legge, quali il mancato conseguimento di una qualifica o l'idoneità alla esecuzione delle mansioni di arrivo. Nella specie riteneva, invece, il Tribunale accertato, in base a concreti elementi, che allo spirare del termine il IM non aveva raggiunto un grado di professionalità, tale da farlo ritenere sufficientemente esperto nelle attività specifiche di custodia e vigilanza, e quindi a tal fine legittimo un successivo contratto di formazione. Riteneva, inoltre, il Tribunale, in relazione ad un ulteriore motivo di appello, che doveva accertarsi l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi inerenti il progetto di formazione. Sul punto, premessa l'adesione all'orientamento giurisprudenziale che ritiene che non ogni inadempimento agli obblighi formativi potrebbe e giustificare la conversione del rapporto, riteneva il giudice di merito che, nonostante che le ore occupate ai fini dell'addestramento fossero state inferiori a quelle previste dal progetto, non poteva negarsi che vi fosse stata una attività formativa sia sul piano teorico sia sul piano pratico, con l'affidamento al Tribunale di altro personale esperto, si che l'inadempimento dell'Istituto doveva considerarsi lieve e tale da non giustificare la sanzione della conversione rapporto. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione il IM censurandola con quattro motivi per violazione di legge e vizio di motivazione.
Resiste con controricorso l'Istituto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso deduce ricorrente vizio di contraddittoria e insufficiente motivazione, oltre a violazione dell'art. 2697 c.c., rilevando che il Tribunale ha completamente omesso di considerare che la stipulazione del contratto di formazione lavoro e avvenuta prima della scadenza del contratto a termine e non dopo, sì che l'indagine sulla legittimità di quello di formazione, svolta su tale errato presupposto, è del tutto inutile e tale da inficiare l'intera sentenza. D'altra parte se si dovesse pensare ad una risoluzione ante tempus in via consensuale del rapporto a termine, altrettanto si dovrebbe ravvisare vizio di motivazione, non avendo il Tribunale motivato su questo indimostrato accordo. Deduce inoltre il ricorrente, con lo stesso motivo, che il contratto di formazione intervenuto prima della scadenza del termine era illegittimo, determinandosi quindi la conversione del rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato, perché lo stesso Tribunale ha ammesso che le mansioni svolte con il contratto di formazione erano le stesse del contratto a temine, il che esclude la causa formativa, dovendosi ritenere già acquisita la formazione professionale nel momento della conclusione del contratto a tempo determinato, quale contratto a causa ordinaria. È indubbio quindi, rileva il ricorrente, IM al momento della stipula del contratto di formazione era in grado di svolgere autonomamente le mansioni per le quali avrebbe dovuto essere formato, sì da far ritenere che il datore di indusse lo stesso IM a stipulare il contratto di formazione al solo fine di beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge. Considera infine il ricorrente che il Tribunale è incorso in violazione dell'art. 2697 c.c. nell'affermare che è al lavoratore, che sostenga l'inadempimento datoriale agli obblighi informativi, che incombe l'onere della prova, là dove è al datore di lavoro che incombe provare di avervi provveduto secondo il programma del progetto formativo.
Con il secondo motivo di ricorso deduce il ricorrente violazione dell'art. 3, comma 9^ della legge n. 863/84, rilevando che secondo tale disposizione non può farsi luogo ad una valutazione della gravità dell'inadempimento agli obblighi formativi, sia sul piano teorico come su quello della formazione pratica, e che tale inadempimento nella specie era per tabulas dimostrato dal fatto che la durata del contratto a termine era di venti mesi mentre il progetto formativo era stato approvato per la durata di ventiquattro mesi.
Con il terzo motivo deduce il ricorrente violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., oltre a vizio di motivazione, concretando l'inadempimento agli obblighi formativi anche inadempimento all'obbligo di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto. Deduce ancora il ricorrente con il quarto motivo violazione dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962, in quanto il datore di lavoro avesse voluto prorogare l'originario contratto a termine, in scadenza il 19.10.93, avrebbe dovuto, ove si fossero verificate le condizioni per la proroga, fissare un nuovo termine per un periodo non superiore al termine iniziale.
Ritiene la Corte che il ricorso deve essere accolto, in particolare quanto al primo motivo. La giurisprudenza di legittimità, come è noto, dopo un iniziale contrario orientamento, è ormai orientata nel ritenere che il contratto di formazione intervenuto nel corso di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possa assolvere alla sua funzione causale, e quindi ritenersi legittimo, a condizione che sia finalizzato ad diversa professionalità (condizione che dovrà risultare da uno specifico progetto formativo, approvato dalla Commissione regionale) del lavoratore e quindi che abbia ad oggetto mansioni diverse rispetto a quelle precedentemente svolte (Cass. 23 giugno 2001 n. 8623). Possibilità rispondente anche all'interesse dell'impresa alla migliore utilizzazione delle attitudini professionali del lavoratore ed alla mobilità introaziendale resa opportuna dalle esigenze innovative dell'impresa. Nè alcun ostacolo pare alla Corte possa esservi alla applicazione degli stessi principi ove il contratto di formazione sia stipulato nel corso di un rapporto a tempo determinato, dovendosi ammettere la legittimità di una novazione contrattuale con la quale al contratto originario viene sostituito altro contratto avente causa diversa, della durata rispondente al progetto formativo. Requisito, quest'ultimo, che appare necessario ad evitare che il contratto di formazione non sia concluso al solo fine di beneficiare, da un lato del regime del contratto a termine, dall'altra delle agevolazioni contributive previste dalla legge per i contratti di formazione. Da queste premesse consegue necessariamente che, anche nell'ipotesi di contratto a tempo determinato, conditio si qua non della validità del contratto di formazione, intervenuto durante l'esecuzione di quello a termine, come nella specie avvenuto, è che l'attività lavorativa (insieme alla formazione teorica) sia diversa da quella precedentemente svolta, altrimenti nulla vi potrebbe essere di "formativo", per la ragione che la stipula di un contratto a termine, quale contratto cui sono estranee funzioni formative ovvero a causa ordinaria, presuppone che il lavoratore disponga già delle attitudini professionali necessarie alla corretta esecuzione della prestazione contrattuale.
Nel caso in esame il Tribunale non solo ha erroneamente interpretata la normativa applicabile, ma è anche incorso in un'evidente contraddizione, per il fatto che, da un lato, ha affermato che il lavoratore ha svolto sempre compiti di guardia giurata, dall'altro ha rilevato che lo stesso non fosse in possesso di un'adeguata professionalità, ma non si comprende se per le stesse mansioni ovvero per altre qualificate. E poiché quest'accertamento rileva per la decisione della controversia, la sentenza va cassata, con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale, applicando il principio di diritto, secondo il quale "anche durante lo svolgimento di un rapporto di lavoro a tempo determinato può ritenersi validamente concluso un contratto di formazione e lavoro, ove le finalità formative traggano origine dal comune interesse delle parti ad un mutamento delle mansioni contrattuali o di quelle precedentemente svolte e, quindi, alla prosecuzione del rapporto di lavoro con mansioni diverse, in quanto in tali situazioni il contratto di formazione può assolvere pienamente alla sua ragione causale, quale mezzo idoneo a promuovere l'acquisizione di nuove professionalità (nell'interesse del lavoratore), oltre che l'esatto adempimento delle diverse mansioni (nell'interesse del datore di lavoro)", accerterà in punto di fatto se il contratto di formazione in questione avesse lo scopo di far acquisire al lavoratore una professionalità diversa da quella richiesta in occasione del primo contratto a termine.
Allo stesso giudice di rinvio è demandato di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bari. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2002