Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/06/2002, n. 8250
CASS
Sentenza 6 giugno 2002

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Massime1

Anche durante lo svolgimento di un rapporto di lavoro a tempo determinato può ritenersi validamente concluso un contratto di formazione e lavoro, ove le finalità formative traggano origine dal comune interesse delle parti ad un mutamento delle mansioni contrattuali o di quelle precedentemente svolte e, quindi, alla prosecuzione del rapporto di lavoro con mansioni diverse, in quanto in tali situazioni il contratto di formazione può assolvere pienamente alla sua ragione causale, quale mezzo idoneo a promuovere l'acquisizione di nuove professionalità (nell'interesse del lavoratore), oltre che l'esatto adempimento delle diverse mansioni (nell'interesse del datore di lavoro).

Commentario1

  • 1IL NUOVO APPRENDISTATO DOPO IL D.LGS.167-2011
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 19 dicembre 2011

    Tra le novità introdotte dal D.Lgs. 167/2011 spicca la possibilità di assumere con contratto di apprendistato lavoratori in mobilità, senza limite di età. I lavoratori in mobilità, che possono o meno godere dell'indennità, sono: i lavoratori frontalieri con trattamento speciale di disoccupazione; i lavoratori in trattamento di mobilità in deroga; i lavoratori provenienti dal settore del trasporto aereo; i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo (art. 19 della L. 2 del 2009); i lavoratori degli studi professionali licenziati individualmente; i lavoratori che sono stati soggetti ad una procedura di riduzione collettiva di personale, in conseguenza di una cessazione, di una …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/06/2002, n. 8250
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8250
Data del deposito : 6 giugno 2002

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