Sentenza 6 luglio 1998
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso di due precedenti condanne,la eventuale revoca (con una terza sentenza) del beneficio a suo tempo concesso non ripristina la posizione dell'imputato come quella di chi, avendo ottenuto per una sola volta tale concessione, si troverebbe nella condizione soggettiva di poterne usufruire per la seconda volta, ai sensi dell' art. 164 cod.pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/1998, n. 9170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9170 |
| Data del deposito : | 6 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Paolo M. Tonini Presidente del 6.7.1998
1. Dott. Antonio Zumpo Consigliere SENTENZA
2. " IU Savignano " N. 2455
3. " Nicola Quitadamo " REGISTRO GENERALE
4. " Antonio Morgigni " N. 13392/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da MA IU n. Casola di Napoli 1.9.1946 avverso la sentenza 23.12.97 della Corte di Appello di Napoli Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. Savignano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. B. Frangini che ha concluso per rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
MA IU ricorre avverso la sentenza 23.12.97 della Corte di Appello di Napoli, confermativa della sentenza 8.7.96 del Tribunale di Torre Annunziata, con la quale - prosciolto dal reato di cui all'art. 12, 1^ co. d.l. 271/57 modif. da art. 1 legge 474/57 e art.21 legge 1852/62 (abusiva costituzione di deposito di G.P.L. cap. D),
per intervenuta depenalizzazione - fu condannato alla pena di mesi otto di reclusione e lire 2.500.000 di multa, essendo stato dichiarato colpevole dei reati, unificati ex art. 81 cpv. c.p., p. e p. da: a) artt. 23 e 23 bis legge 739 del 1939 e successive integrazioni e modifiche (destinazione ad uso di autotrazione di gas di petrolio liquefatti per uso domestico); b) artt. 1 e 7 legge 327/58; c) artt. 37 e 389 d.p.r. 547/55; e) art. 1 u.c. legge 516/82
Acc. ottobre 1991.
Denuncia il ricorrente, violazione della legge penale e carenza di motivazione della sentenza impugnata:
1) per la conferma del giudizio di colpevolezza sulla base di "semplici indizi .. isolatamente considerati", privi della caratteristica di gravità e precisione e, in ogni caso contraddetti dalle giustificazioni difensive;
2) per la denegata sospensione condizionale della pena: a) sul rilievo della precedente concessione di tale beneficio per due volte, mentre - sostiene il ricorrente - a causa della intervenuta revoca, da parte del Pretore di Napoli - sez. di Gragnano, della sospensione condizionale della pena relativa alla sentenza n. 686 del 17.7.84, è venuto meno l'ostacolo costituito dalla duplice concessione del beneficio in questione;
b) in considerazione del fatto che, in ogni caso, tra la prima sospensione e l'attuale condanna è intervenuta altra condanna a pena detentiva, laddove la giurisprudenza di legittimità è orientata in senso contrario a tale impostazione;
3) per la denegata sostituzione della pena detentiva inflitta, nonostante che non sussistessero le condizioni ostative di cui all'art. 59 della legge 689/81. Motivi della decisione
Sono estinte per prescrizione le contravvenzioni di cui ai capi B) (artt. 1 e 7 legge 327/58) e C) (artt. 37 e 389 d.p.r. 547/55), punite, rispettivamente, la prima, con arresto o ammenda e la seconda con sola ammenda, essendo decorso dalla data di accertamento (20.10.91) il tempo massimo, che, per la prima, è di quattro anni e sei mesi (artt. 157 n. 5 e 160 c.p.) e per la seconda è di tre anni (artt. 157 n. 6 e 160 c.p.). Va eliminata la relativa pena, che il giudice di merito ha reso omogenea a quella del reato - base, più grave, ed ha calcolato in giorni 20 di reclusione e lire 333.000 di multa.
Sono, per il resto, infondate le censure sopra riassunte. 1) La conferma del giudizio di colpevolezza - contrariamente a quanto sostiene il ricorrente - appare adeguatamente motivata nella sentenza impugnata, con riferimento ad una serie di elementi indizianti gravi, precisi e concordanti, correttamente valorizzati dai giudici di merito e ritenuti idonei a comprovare il diretto coinvolgimento dell'imputato nel commercializzare, fraudolentemente, per l'autotrazione, il gasolio detenuto per uso domestico, per il quale gli oneri fiscali erano stati sostenuti in misura inferiore: elementi probanti, che riguardano, in particolare, la presenza di numerose bombole, non contemplate nelle fatture esibite dall'imputato, e il possesso di una elettropompa con "pistola erogatrice", notoriamente usata per il travaso del g.p.l. nei serbatoi delle autovetture. 2) Corretto è, inoltre, il diniego della concessione della sospensione condizionale della pena.
Dal certificato penale in atti emerge: a) che all'imputato fu concesso, per due volte (sent. 19.4.69 e sent. 17.7.84), il beneficio in questione;
b) che il medesimo ha successivamente (sent. 14.12.94) riportato altra condanna (reclusione e multa) per delitto. La eventuale revoca del beneficio predetto, a suo tempo concesso, con la sentenza 17.7.84, non ripristina la posizione dell'imputato come quella di chi, avendo ottenuto, per una sola volta, tale concessione, si troverebbe nella condizione soggettiva di poterne usufruire per la seconda volta, ai sensi dell'art. 164 u. co. c.p. E ciò, perché la deroga al principio secondo il quale "la sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta" (deroga attuata mediante il cumulo della pena da infliggere con quella irrogata con la precedente condanna) presuppone che il giudicabile sia stato condannato per una sola volta. La pluralità di condanne, invece, è incompatibile con la presunzione di astensione del giudicabile dal reato (art. 164, 1^ co. c.p.).
Per giunta, nel caso in esame, tra le "precedenti condanne", ne figurano ben due a pena detentiva per delitto (sent. 19.4.69 e sent. 14.12.94), che sono per sè ostative alla sospensione condizionale della pena, anche se, per la prima, è intervenuta la riabilitazione (v. tra le tante: sent. S.U. 26.2.76 n. 2552, sent.
7.1.95 n. 4949, 12.6.95 n. 1442). 3) Contrariamente a quanto si assume nel terzo motivo di censura, i giudici di secondo grado hanno escluso che la pena detentiva inflitta all'imputato potesse essere sostituita, non già con riferimento alle (tassative) preclusioni contemplate nell'art. 59 della legge 689/81, bensì in forza di valutazione discrezionale, prevista dall'art. 58 della stessa legge e, cioè con riferimento ai criteri dettati dall'art. 133 c.p., nell'ambito dei quali hanno posto l'accento sul "quantitativo di g.p.l. rinvenuto" e sui "reiterati precedenti dell'imputato, tra cui una condanna per lo stesso reato":
valutazione, questa, che, per essere immune da errori in diritto e da vizi logici, è incensurabile in sede di legittimità.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui agli artt. 1 e 7 legge 327/58 (capo B) ed al reato di cui agli artt. 37 e 389 d.p.r. 547/55 (capo C) perche estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena complessiva di giorni venti di reclusione e lire 333.000 di multa;
rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 6 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 1998