Sentenza 7 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di arbitrato, a partire dall'1 aprile 1995, l'onorario spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, deve essere liquidato in base alla tariffa professionale, senza possibilità per il presidente del Tribunale, che procede alla sua liquidazione, di fare ricorso a criteri equitativi, atteso che il D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 - con il quale è stata approvata la delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati, a partire dall'1 aprile 1995, per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali - prevede al punto 9) della tabella relativa alla attività stragiudiziale gli onorari spettanti al collegio composto da avvocati, indicandone il minimo e il massimo secondo il valore della controversia. Tuttavia, tale disposizione, contenuta nella disciplina dei compensi per l'attività forense anche stragiudiziale e pertinente, quindi, ai soli soggetti iscritti al relativo albo e solo nei loro confronti vincolante, non può trovare applicazione con riguardo ai collegi arbitrali a composizione mista, nei quali gli avvocati non rappresentino la totalità del collegio (nella specie, solo tre componenti su cinque erano avvocati, gli altri due componenti essendo ingegneri), rimanendo, in siffatta ipotesi, applicabile il disposto dell'art. 814, secondo comma, cod. proc. ci., in base al quale il presidente del tribunale, non vincolato ad alcun parametro normativo nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali "in subiecta materia", è libero di scegliere, secondo il suo prudente apprezzamento, i criteri equitativi di valutazione che ritenga più adeguati all'oggetto ed al valore della controversia, nonché alla natura ed all'importanza dei compiti attribuiti agli arbitri, anche attraverso il ricorso, ma solo come utile parametro di riferimento, alle tariffe di alcune categorie professionali.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/01/2003, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE MONTEROTONDO, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE FRACASSINI 18, difeso dall'avvocato VENETTONI ROBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MA FE, SE CC DI MATRICE MASSIMO, difesi da se stessi, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GD ROMAGNOSI 20, presso lo studio dell'avvocato SE CC DI MATRICE MASSIMO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
LA IU, RO UI, CI FR, DU STEFANO;
- intimati -
avverso l'ordinanza del Tribunale di ROMA, emessa il 16/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/02 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato VENETTONI Roberto, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento;
udito l'Avvocato MANNUCA FE, SE CC DI MATRICE, difensori dei resistenti che hanno chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Decidendo sul ricorso proposto dal Comune di Monterotondo avverso l'autoliquidazione del compenso operata dal collegio arbitrale nella controversia che aveva visto contrapposti il detto Comune ed il Consorzio Tor Bella Monaca, con ordinanza 16.3.99 il presidente del tribunale di Roma "esaminati gli atti ed i lodi arbitrali (cioè il non definitivo ed il definitivo); considerata la natura delle questioni trattate e il valore della controversia, tenuto conto del numero delle sedute arbitrali dell'istruzione probatoria svolta nonché del fatto che sono stati pronunciati due lodi;
ritenuta equa la liquidazione effettuata dal collegio arbitrale con ordinanza 6.5.98, anche in relazione agli onorari previsti per i vari scaglioni dal punto 9 del DM 5.10.94 n. 585" condannava il Comune per tre quarti ed il Consorzio per un quarto al pagamento in favore degli arbitri del complessivo compenso riconosciuto nella somma di L. 115.000.000.
Avverso tale provvedimento il Comune di Monterotondo proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
Resistevano i componenti del collegio arbitrale con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente - denunziando violazione ed errata applicazione dell'art. 814/2^ CPC - si duole che il presidente del tribunale abbia proceduto ad una liquidazione delle competenze degli arbitri sulla base di criteri equitativi laddove, per espresso rinvio dall'art. 814/2^ CPC alle tariffe ove esistenti, nella specie la liquidazione avrebbe dovuto essere effettuata in conformità alla tariffa di cui al DM 5.10.94 n. 585. Il motivo non merita accoglimento.
È ben vero che, come già altre volte evidenziato da questa Corte, a far data dal 1^.
4.95 in tema d'arbitrato l'onorario spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, deve essere liquidato in base alla tariffa professionale, senza più la possibilità, in precedenza riconosciuta al presidente del tribunale che proceda alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 814/2^ seconda ipotesi CPC, di fare ricorso a criteri equitativi, atteso che il D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 con il quale è stata approvata la delibera del Consiglio Nazionale Forense 12.6.93, che stabilisce i criteri per la determinazione d'onorari, diritti ed indennità spettanti agli avvocati, a far data appunto dal 1^.4.95, per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali - ora espressamente prevede, al punto "9" della tabella relativa all'attività stragiudiziale di cui all'art. 5/7^, gli onorari spettanti al collegio composto da avvocati indicandone il minimo ed il massimo secondo il valore della controversia (Cass. 26.8.02 n. 12490, 2.3.01 n. 3035, 14.12.00 n. 15784, 19.5.00 n. 6513, 6.3.99 n. 1929). Nel caso di specie, tuttavia, l'invocata disposizione - contenuta nella disciplina dei compensi per l'attività forense anche stragiudiziale e pertinente quindi ai soli soggetti iscritti al relativo albo e solo nei loro confronti vincolante - non può trovare applicazione, giacché trattasi di collegio arbitrale a composizione mista, nel quale gli avvocati rappresentano solo tre componenti su cinque e non la totalità, gli altri due componenti essendo ingegneri.
In tale ipotesi rimane, dunque, applicabile il disposto dell'art. 814/2^ CPC per il quale il presidente del tribunale, non vincolato ad alcun parametro normativo nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali in subiecta materia, è libero di scegliere, secondo il suo prudente apprezzamento, i criteri equitativi di valutazione che ritenga più adeguati all'oggetto ed al valore della controversia, nonché alla natura ed all'importanza dei compiti attribuiti agli arbitri, anche attraverso il ricorso, ma solo come utile parametro di riferimento, alle tariffe di talune categorie professionali (Cass.
9.1.99 n. 131, 13.7.99 n. 7399, 29.3.99 n. 2972).
Donde il giustificato e legittimo riferimento, nell'impugnata ordinanza, alla valutazione equitativa della "liquidazione effettuata dal collegio arbitrale", a significare la ritenuta proporzionalità del compenso all'entità qualitativa e quantitativa dell'opera prestata dagli arbitri, quale già dichiarata esaminata in relazione alle sue diverse componenti, in relazione alla tariffa forense espressamente richiamata quale adeguato, se pure non vincolante, parametro di valutazione.
Con il secondo motivo, il ricorrente - denunziando violazione ed errata applicazione degli artt. 6 e 12 del DM 5.10.94 n. 585 - si duole che il presidente del tribunale, pur avendo fatto riferimento alla tariffa, non ne abbia correttamente applicato le disposizioni, avendo accolto la determinazione del valore della controversia erroneamente operata dal collegio arbitrale in relazione alla sommatoria della domanda del Consorzio con la riconvenzionale d'esso Comune, laddove, ex art. 6 della detta tariffa, il valore avrebbe dovuto essere determinato invece in relazione alla somma effettivamente attribuita alla parte vincitrice.
Il motivo non solo è da ritenere infondato in ragione delle considerazioni già svolte nell'esame del precedente motivo, ma, quand'anche fosse stata vincolante la tariffa forense, sarebbe da considerare inammissibile.
Esso, infatti, risulta del tutto generico - dacché non vi si riportano le entità in termini monetari ne' delle domande, principale e riconvenzionale, proposte dalle parti nel giudizio arbitrale ne' del credito effettivamente riconosciuto all'attore in principale con il lodo - e non avrebbe consentito, pertanto, lo svolgimento da parte del giudice di legittimità del controllo richiestogli.
Con il terzo motivo il ricorrente - denunziando erroneità, contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione - si duole che il presidente del tribunale non abbia fornito adeguate ragioni dell'operata liquidazione in difformità dalla tariffa ed, in particolare, la decisione risulti illogica quanto alla liquidazione dell'attività di segreteria, erroneamente equiparata a quella professionale del procuratore legale.
Il motivo non merita accoglimento sotto alcuno dei prospettati profili.
Fermo il rilievo svolto nell'esame del primo motivo, comunque, assorbente, va altresì rilevato come, essendo il ricorso proposto a termini dell'art. 111 sec. co. Cost., per il quale è consentita la sola denunzia di violazione di legge, il vizio di motivazione sia deducibile esclusivamente in quanto integri tale violazione id est soltanto ove si traduca in assoluto difetto della motivazione stessa e conseguente nullità della pronunzia per mancanza d'un requisito indispensabile di forma;
ciò che si verifica in ipotesi di radicale carenza d'argomentazioni a sostegno del decisum ovvero d'utilizzazione d'argomentazioni improprie e/o comunque inidonee ad evidenziare la ratio decidendi, od, altrimenti, tra loro logicamente inconciliabili o perplesse od obiettivamente incomprensibili. Condizioni tutte inesistenti nella specie, dacché la genericità della censura, già evidenziata trattando del precedente motivo e d'altra parte riscontrabile anche nel motivo in esame, non consente il controllo della dedotta violazione non solo dei parametri posti dalla tariffa, irrilevanti, ma neppure dei criteri equitativi applicati, ond'è che, in difetto di specifiche puntuali contestazioni in ordine alla difformità della liquidazione dalle previsioni tariffarie o da ragionevoli criteri equitativi, il riferimento contenuto nell'impugnata ordinanza all'effettuata valutazione ponderale quantitativa e qualitativa dell'attività svolta dal collegio arbitrale ed all'operato positivo riscontro della proporzionalità e della corrispondenza tra i compensi pretesi dagli arbitri per detta attività e quelli adottati quale termine di riferimento previsti nella tariffa costituisce, di per se stesso, motivazione del tutto idonea e sufficiente.
Quanto, poi, al compenso dovuto per l'opera prestata dal segretario del collegio, non risulta dall'impugnato provvedimento, non assoggettato sul punto a specifica censura per omessa pronunzia, che la questione fosse stata sollevata nel giudizio di merito, ond'è che la stessa non può formare oggetto di trattazione, per la prima volta, nel giudizio di legittimità.
Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 2615,50 dei quali Euro 2.500/00 per onorari. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2003