Sentenza 13 luglio 1999
Massime • 1
Ai fini della determinazione del compenso spettante agli arbitri, il Presidente del Tribunale è libero di scegliere, secondo il suo prudente apprezzamento, i criteri equitativi di valutazione più adeguati all'oggetto della controversia, alla natura e all'entità dei compiti attribuiti agli arbitri ed anche di ricorrere come utile termine di riferimento, alle tariffe legalmente approvate di particolari professioni; in tal caso deve strettamente attenersi alle medesime, dando ragione dell'eventuale superamento dei limiti tariffari minimi e massimi previsti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/1999, n. 7399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7399 |
| Data del deposito : | 13 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA MA, EUROPLASTICA SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, OB OL, AKTIENGESELLSCHAFT FUR BETEILIGUNGEN, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUCREZIO CARO 12, presso l'avvocato E. DANTE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNI DE BENEDITTIS, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
NO PI, AR AN, RA ZI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL SEMINARIO presso l'avvocato VINCENZO CUFFARO, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
contro
LA FL, LA ER, LA ST, DE NA Ved. LA, TERMOWATT SpA, METECO Srl, FINCAV SpA, ER VI SpA, TECNOFILM Srl, POLISUOLE SpA già EUROPLASTICA SpA;
- intimati -
avverso il provvedimento del Tribunale di ROMA, emesso il 22/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/99 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito per i resistenti, l'Avvocato Srubek Tomassy, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.m. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Il prof. Resciano e gli avvocati Baraboglia e SC svolsero attività di arbitri nella controversia tra MA, VI, ER, RI EL, LO GO e l'Europlastica s.p.a., da una parte, e la FINCAV s.p.a., la Merioni Sviluppo s.p.a., la Meteco s.r.l., l'Europlastica s.r.l. e la Tecnofilm s.r.l. Con provvedimento del 22 novembre 1996, il Presidente del Tribunale di Roma, su istanza degli arbitri, liquidò gli onorari a loro dovuti per la prestazione svolta, determinandoli in L 390 milioni, oltre L 4.800.000 per le spese di funzionamento del collegio.
MA EL e gli altri ricorrenti di cui in epigrafe propongono ora ricorso per la cassazione ex art. 111 Cost. del menzionato provvedimento presidenziale, svolgendo tre motivi. Rispondono con controricorso il prof. Rescigno e gli avvocati Baraboglia e SC.
Motivi della decisione
1. Nella motivazione del provvedimento impugnato si precisa che il valore della controversia è determinabile nella misura di complessive L 317 milioni;
che la determinazione complessiva degli onorari è effettuata in relazione all'intensa attività istruttoria ed alla qualità delle questioni trattate, nonché con riferimento all'art. 9 D.M. n. 585 del 1994; che le spese per il funzionamento del collegio vanno liquidate forfettariamente "in assenza di più precisa documentazione".
Nel primo motivo di ricorso il provvedimento viene censurato sotto il profilo del difetto e, comunque, della contraddittorietà della motivazione, in quanto, si sostiene, una volta individuato il valore della controversia ed ancorato il giudizio alle tabelle di cui al D.M. n. 585 del 5 ottobre 1994, la determinazione esorbita dal limiti delle tabelle stesse ed è effettuata senza alcuna documentazione di sostegno, per quanto riguarda le spese sostenute per il funzionamento del collegio arbitrale.
Nel secondo motivo, il provvedimento presidenziale è impugnato sotto il profilo della violazione dell'art. 9 del citato decreto ministeriale, il quale consente il superamento dei limiti massimi previsti dall'art. 4 del decreto stesso, sul presupposto dell'impegno profuso dagli arbitri in relazione all'intensa attività istruttoria ed alla qualità delle questioni trattate. In particolare, sostengono i ricorrenti che: per il superamento di tali limiti è necessario il parere vincolante del Consiglio dell'Ordine, il quale, nella fattispecie, manca;
nessuna attività istruttoria è stata svolta da parte del collegio arbitrale, che ha esaminato questioni normali, risolte con l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione;
il normale impegno profuso dagli arbitri non ha configurato le "particolari circostanze del caso" volute dal citato art. 9.
Nel terzo motivo si rileva che il provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma ha accolto in pieno le richieste degli arbitri, ed, in particolare, la domanda riferita al compensi per la segretaria (L 30 milioni) ed alle spese per il funzionamento del collegio (L 4.800.000). Quanto al primo importo, si sostiene l'assoluta mancanza di ogni motivazione circa la necessità e l'utilità prestata dalla segretaria al fine del funzionamento del collegio;
quanto al secondo importo, si denunzia la mancanza della documentazione giustificatrice delle spese per indennità e trasferte effettuate in Roma da due degli arbitri.
2. Va premessa, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, l'ammissibilità del ricorso in esame, in virtù del principio secondo cui l'ordinanza con cui il Presidente del Tribunale provvede alla liquidazione dell'onorario e delle spese degli arbitri, a norma dell'art. 814, secondo comma, c.p.c., avendo carattere decisorio, in quanto diretta a risolvere il conflitto di interessi tra gli arbitri (creditori) e le parti del procedimento arbitrale (debitori) è impugnabile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., per violazione di legge, con riferimento alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso o alla legge regolatrice del processo, In relazione alla quale l'inosservanza del dovere di motivazione su questioni di fatto assume rilievo solo nei casi di assoluta carenza di motivazione o di motivazione apparente, restando esclusa ogni verifica della sufficienza e razionalità della motivazione in rapporto alle risultanze probatorie (Cass. 16 luglio 1997, n. 6507). Passando all'esame dei motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente trattati in quanto intimamente connessi, va osservato che dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che il giudice, nel determinare il compenso spettante agli arbitri, ha tenuto conto dell'impegno da loro profuso (in relazione all'intensa attività istruttoria ed alla qualità delle questioni trattate), del valore della controversia (stimato in 317 milioni) e di quanto disposto dalla tariffa forense in materia stragiudiziale, approvata con D.M. n. 585 del 1994.
Il principio precedentemente enunciato e gli stessi ambiti del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. rendono evidente che la valutazione di fatto circa la qualità svolta dagli arbitri sfugge del tutto al potere di controllo di questa Corte. Lo stesso non può dirsi per quanto riguarda la denunciata violazione di legge. È pur vero, infatti, che (come fanno osservare i resistenti) il Presidente del Tribunale, nell'emettere il provvedimento dell'art. 814 c.p.c. è libero di scegliere, secondo il suo prudente apprezzamento, i criteri equitativi di valutazione più adeguati all'oggetto della controversia, alla natura ed all'entità dei compiti attribuiti agli arbitri e di ricorrere, eventualmente, come a utile termine di riferimento, alle tariffe di particolari professionisti (sul punto, cfr. lo stesso precedente giurisprudenziale citato in precedenza), ma ciò non toglie che il giudice stesso, se dichiara in motivazione di procedere alla determinazione del compenso sulla base delle tariffe professionali approvate (come nella specie è accaduto), è tenuto a rispettare il parametro legale che egli stesso s'è imposto. Diversamente, ci si troverebbe al confronto di un provvedimento assolutamente irrazionale ed incontrollabile, in relazione al quale si rende applicabile l'altro principio secondo cui, nello speciale procedimento in esame, per mancanza di motivazione (vizio che, come s'è detto, può essere censurato attraverso il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.) deve intendersi non solo la totale assenza testuale delle ragioni del decidere, ma altresì una così grave carenza o intrinseca incongruenza della motivazione da renderla inidonea ad essere individuata ed apprezzata quale (eventualmente erroneo) supporto logico e giuridico della motivazione (Cass. 6 maggio 1998, n. 4548). Venendo alla fattispecie, non è neppure il caso di procedere ad una specifica disamina delle tariffe professionali approvate con D.M. n. 585 del 1994 per rendersi conto che i limiti di quelle sono stati ampiamente violati. Basti osservare in proposito che per la decisione di una controversia stimata del valore di L 317.000 è stato attribuito agli arbitri un compenso per onorari addirittura superiore (e non di poco) a quel valore stesso, ossia di L 390 milioni. Nè è peregrina, sul punto, l'osservazione dei ricorrenti, secondo cui, anche se si volesse ritenere che il giudice si sia avvalso del potere di superare tutti i massimi tariffari, anche oltre l'aumento previsto dal secondo comma dell'art. 4 del citato decreto ministeriale, non potrebbe farsi a meno di rilevare la mancanza del necessario parere del competente consiglio dell'Ordine.
D'altronde, la stessa difesa degli arbitri non contesta che nella specie il giudice sia incorso, superando qualsiasi limite tariffarlo, nella violazione di legge, ed addirittura ammette che un così alto compenso si rivela "incomprensibile" a fronte dell'inferiore valore della controversia, così come indicato nella motivazione del provvedimento impugnato. Essa, piuttosto, accusa gli avversari di avere costruito il ricorso sull'"intenzionale equivoco" di lavorare che il valore della controversia indicato nel provvedimento è frutto di "errore materiale", in quanto il suo reale valore superava i 10 miliardi di lire.
A questa Corte non è noto se effettivamente il valore indicato dal giudice sia frutto di un errore materiale, ne' entra tra i suoi compiti un siffatto accertamento e, tanto meno, l'eventuale correzione, Sicché, in accoglimento del ricorso, non gli resta altro che rilevare la discrasia tra il valore della controversia individuato dal Presidente del Tribunale ed il compenso determinato in base alle tariffe legalmente approvate, così da dedurne la violazione di legge.
La soluzione accolta, che conduce alla cassazione del provvedimento impugnato, ha efficacia assorbente nel riguardi delle altre questioni poste dal ricorrente (quelle riguardanti la determinazione del compenso per la segretaria ed il rimborso per le spese di funzionamento del collegio arbitrale), le quali saranno oggetto di nuova valutazione da parte del giudice del rinvio. In conclusione, il provvedimento va cassato, con rinvio al Presidente del Tribunale di Latina, il quale si adeguerà al seguente principio di diritto: "il Presidente del Tribunale, chiamato (ai sensi del secondo comma dell'art. 814 c.p.c.) a determinare l'onorario spettante ai componenti di un collegio arbitrale per l'opera prestata, è libero di scegliere, secondo il suo prudente apprezzamento, i criteri equitativi di valutazione più adeguati all'oggetto della controversia, alla natura ed all'entità dei compiti attribuiti agli arbitri e di ricorrere, eventualmente, come utile termine di riferimento, alle tariffe legalmente approvale di particolari professioni. In tale ultimo caso, egli o esprime nel provvedimento le ragioni dell'eventuale superamento dei minimi o dei massimi tarriffari previsti, oppure a quelle tariffe deve strettamente attenersi, per non incorrere, diversamente, nel vizio di violazione di legge, che rende impugnabile per cassazione (ex art.111 Cost.) il provvedimento stesso".
Sussistono i giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Per questi motivi
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Presidente del Tribunale di Latina. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 2 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 1999