Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/1999, n. 7399
CASS
Sentenza 13 luglio 1999

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Ai fini della determinazione del compenso spettante agli arbitri, il Presidente del Tribunale è libero di scegliere, secondo il suo prudente apprezzamento, i criteri equitativi di valutazione più adeguati all'oggetto della controversia, alla natura e all'entità dei compiti attribuiti agli arbitri ed anche di ricorrere come utile termine di riferimento, alle tariffe legalmente approvate di particolari professioni; in tal caso deve strettamente attenersi alle medesime, dando ragione dell'eventuale superamento dei limiti tariffari minimi e massimi previsti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/1999, n. 7399
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7399
    Data del deposito : 13 luglio 1999

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