Sentenza 9 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2002, n. 6669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6669 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
06 669 / 02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AuUFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig.
1.55 In nome del popolo italiano per diritti € 9 MAG. 2002 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.24582/00 13017 Dott. Erminio Ravagnani Presidente -Cron. " Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. 11 NTio Lamorgese " -Ud.26.2.2002 "1 FL LO " -Oggetto: " EF M. GE " - Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BO EV (quale erede di AR NT), difesa da- gli avv.ti Roberto Allegra e Cataldo Maria De Benedictis, co- me da procura speciale a margine del ricorso, con domicilio eletto in Roma in via Valadier n. 53/5 ricorrente
contro
- IN, in perso- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE na del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e dife- so, per procura speciale in calce alla copia notificata del 841 ricorso, dagli avv.ti Carlo De Angelis, Nicola Valente, Paolo 1 Marchini e Michele Di Lullo con quali è elett.te dom. to in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto resistente con sola procura n °per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma 25476/99 in data 24 marzo/1 dicembre 1999 (R.G. 36001/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 febbraio 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Michele Di Lullo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 Svolgimento del processo Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe specificata, riformando sul punto la decisione del locale pretore, ha ritenuto che, in caso di mora nella corre- sponsione, da parte dell'I.N.P.S., del trattamento pensionistico spettante alla parte privata in forza della Convenzione italo- jugoslava del 14 novembre 1957, gli inte- ressi e la rivalutazione sulle somme versate in ritardo decorrono dal centoventune- simo giorno successivo non alla data di presentazione della domanda all'ente assi- curatore estero, ma a quella in cui la domanda stessa, trasmessa da tale ente, sia pervenuta all'IN. Il Tribunale, preso atto che la parte appellata era titolare di pensione liqui- data in regime internazionale mediante cumulo dei contributi versati nell'ex Repub- blica Jugoslava, osservava, in particolare, che la sentenza della Corte Costituzionale n.156 del 1991 (che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna per crediti previdenziali, deve determinare, oltre gli interessi nella mi- sura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile nel settore dell'industria e condannando al pagamento della somma relativa, ha stabilito che, ai fini della decorrenza di siffatti accessori, debba aversi riguardo al giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell'ente debitore per il ritardo nell'adempimento) presuppone la colpa dell'ente stesso, la quale è necessariamente subordinata all'avvenuta ricezione della domanda 1 di prestazione da parte dell'ente tenuto alla relativa erogazione, come è confermato dal disposto dell'art. 3, comma 17, della legge 8 agosto 1995 n. 335. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la parte privata sulla base di due motivi. L'IN ha depositato procura. Motivi della decisione Col primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360 n.3 cod. proc. civ., "violazione e falsa applicazione dell'art. 442 c.p.c., come integrato dalla sen- tenza della Corte Costituzionale n° 156/1991, nonché dell'art. 47, 4° comma, del D.P.R. 30/04/1970 n° 639 e dell'art. 7 della legge 11/08/1973 n° 533, dell'art. 1219 c.c., e dell'art. 16, 6° comma, della legge 30/12/1991 n° 412, in relazione alla Con- venzione tra l'Italia e la Croazia in materia di assicurazioni sociali del 14 novembre 1957, ratificata con legge 11 giugno 1960 n° 885, e, segnatamente, agli artt.
2 -pa- ragrafi 1 e 2-, 31 -paragrafo 1°-, 34, 35, 36 e 39 nonché all'Accordo Amministrati- vo del 10 ottobre 1958 (artt. 19-paragrafi 1, 3, 4 e 5-, 20 e 30)". In particolare, la parte ricorrente rileva che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato la decorrenza degli accessori del credito previdenziale, compiutosi lo spatium deliberandi di centoventi giorni dalla domanda amministra- tiva, indipendentemente dalla colpa del soggetto obbligato. Osserva che da tutta la normativa della Convenzione italo-jugoslava del 1957 e dell'Accordo amministra- tivo dell'anno successivo si ricava il principio dell'equivalenza, quanto ad effetti, della presentazione della domanda 'amministrativa di pensione all'ente assicuratore 2 : estero o italiano. Sostiene che solo l'art. 17 (recte, art. 3, c.17) della legge n. 335 del 1995 - dal Tribunale ritenuto non retroattivo e tuttavia esplicitazione di un prin- cipio già esistente - ha innovato nella materia, disponendo la regola della decorren- za degli accessori dalla data del ricevimento in Italia della domanda e così confer- mando che in precedenza vigeva la norma contraria. Con il secondo motivo - denunciandosi, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e carenza di moti- vazione si lamenta che il Tribunale abbia considerato come data di ricezione della-> domanda da parte dell'IN quella indicata da tale Istituto, in quanto non contestata dal pensionato. In tal modo il giudice d'appello sarebbe incorso in un duplice erro- re: in primo luogo, non tenendo conto che l'IN non aveva prodotto alcun docu- mento ufficiale comprovante la data di ricevimento della domanda;
in secondo luo- go, addossando al pensionato l'onere di provare un fatto impeditivo o modificativo del proprio diritto, che gravava invece sull'Istituto previdenziale. Si censura, infine, la sentenza per aver immotivatamente ritenuto attendibili i conteggi prodotti dall'IN (già inficiati dall'assunzione della data di ricezione della domanda indi- cata dall'Istituto). Il primo motivo di ricorso è fondato. La tesi del Tribunale, secondo cui, a seguito della sentenza della Corte Co- stituzionale n. 156 del 1991, la responsabilità per il ritardato pagamento di presta- zioni previdenziali non possa prescindere dall'imputabilità del ritardo a colpa del debitore, è erronea, ed in contrasto con consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 7 ottobre 1997 n. 9732; 2 marzo 1998 n. 2280; 14 agosto 1999 n. 8669, nonché, con riguardo a controversie aventi lo stesso oggetto di quella in esame, Cass. 7 ottobre 2000 n. 13386 e 14 dicembre 2000 n. 15776). Invero, con la citata pronuncia, il Giudice delle leggi, sul rilievo dell'irragionevole disparità di tratta- mento dei crediti previdenziali e di lavoro quanto al regime degli accessori, ha rite- nuto di dover adeguare i primi ai secondi, stabilendo anche per i crediti previden- ziali il principio della spettanza automatica (indipendentemente dalla colpa) degli accessori predetti, con la sola differenza della fissazione del cd. spatium deliberan- di. Esclusa, ai fini dell'applicabilità della disciplina dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., la necessità della colpa dell'ente previdenziale, cade, evidentemente, il principale sostegno della tesi, affermata nell'impugnata sentenza, della necessità del riferimento alla data in cui la domanda è stata ricevuta dall'IN, non essendo ipo- tizzabile, prima di tale data, alcuna sua colpa. Tuttavia, l'automaticità del decorso degli accessori ai sensi della stessa sen- tenza costituzionale sopra indicata non costituisce di per sé argomento sufficiente per risolvere la questione in oggetto assegnando rilievo alla data di presentazione della domanda all'ente previdenziale straniero. Rilievo determinante, per la soluzione in tal senso della medesima questio- ne, va invece assegnato, da un lato, all'art. 35 della Convenzione italo-jugoslava del 14 novembre 1957, ratificata con legge 11 giugno 1960 n. 855 e, dall'altro, all'art. 3, comma 17, della legge 8 agosto 1995 n. 335. La prima di tali norme prevede che le domande (nonché dichiarazioni, ricor- si e altri documenti) che avrebbero dovuto presentarsi entro un determinato termine presso l'organismo competente di uno dei due paesi contraenti saranno considerate ricevibili se presentate nello stesso termine presso un organismo di assicurazione dell'altro paese e che quest'ultimo organismo deve trasmettere senza indugio tale domanda all'organismo di assicurazione sociale del primo paese. Da tale norma, nonché dall'art. 30, secondo comma, dell'Accordo ammini- strativo del 10 ottobre 1958 (“Le domande presentate a un Ente assicuratore del primo Stato sono inoltrate al competente Ente assicuratore dell'altro Stato. Come data di presentazione della domanda vale quella riconosciuta dal primo Ente assicu- ratore secondo la legislazione del rispettivo Stato."), risulta, quindi, che la presen- tazione della domanda all'organismo estero è parificata a tutti gli effetti alla pre- sentazione della domanda all'organismo italiano, derivando dalla violazione dell'obbligo dell'ente ricevente di darne pronta comunicazione all'altro, conseguen- ze che investono la responsabilità dell'ente previdenziale straniero nei confronti di quello italiano, senza possibilità di effetti pregiudizievoli per l'assicurato. La seconda di détte norme (art. 3, comma 17, della legge n. 335 del 1995) dispone che, ai fini dell'applicazione dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, il termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali di stati legati all'Italia da una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dal ricevimento della domanda completa dei dati e documenti richiesti da parte del competente ente gestore della forma di previdenza obbligatoria. E' quindi corretto, sul piano logico-giuridico, ritenere che, se il Legislatore ha ravvisato la necessità di disciplinare, con una norma specifica e non retroattiva, gli effetti della ritardata trasmissione delle domande amministrative di pensione presentate ad enti previdenziali stranieri in forza di convenzioni internazionali, la stessa regola non fosse contenuta nella disciplina previgente e che questa ricolle- gasse le condizioni di responsabilità dell'ente italiano alla presentazione della do- manda all'ente straniero, indipendentemente dalla data di trasmissione di essa da parte dell'organismo estero e di ricezione della medesima da parte dell'ente italia- no. In linea con precedenti decisioni su controversie dall'identica problematica (v. Cass. n. 13386/2000 e n. 15776/2000 già citate nonché Cass. 11 aprile 2001 n.5439), il primo motivo di ricorso, attesa la fondatezza delle censure con esso pro- poste, deve quindi essere accolto, con conseguente assorbimento del secondo moti- vo. Non è peraltro possibile decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., essendo a tal fine necessari accertamenti di fatto (in ordine, in particolare, alla data in cui la domanda della parte ricorrente fu presentata all'organismo estero e alla determinazione della somma spettante) per i quali non può farsi riferimento alla sentenza di primo grado, ormai irrimediabilmente vanifi- cata dall'effetto sostitutivo proprio della riforma in appello e non ripristinata dalla cassazione della pronuncia di secondo grado (come può desumersi dalla previsione dell'art. 393 cod. proc. civ. per l'ipotesi di mancanza di tempestiva riassunzione del giudizio dopo la pronuncia di cassazione). Accogliendosi il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, l'impugnata sentenza deve, quindi, essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice, che procederà a nuovo esame, tenendo conto dei rilievi sopra svolti e, in particolare, del principio che, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 17, della legge n. 335 del 1995, rivalutazione monetaria ed interessi, in ipotesi di tardiva corresponsione di ratei di pensione liquidata in regime internazionale me- diante cumulo di contributi versati nell'ex Repubblica Jugoslava, decorrono dal compimento di centoventi giorni dalla presentazione della domanda all'ente previ- denziale straniero, anziché dal compimento di centoventi giorni dalla data di rice- zione della stessa domanda da parte dell'IN. Allo stesso giudice, designato nella Corte d'appello di Roma (Sezione lavo- ro), è altresì rimessa, ai sensi dell'art. 385, ultimo comma, cod. proc. civ., la rego- lamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma. Così deciso, in Roma, il 26 febbraio 2002 IL PRESIDENTE luminio Prevagman' % IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Bruno Battimiello писоzauльн IL CANCELLIERE D L E E E A G G L L - 1 8 × 1 N 7 3 : 4 3 3 A S S A S A T E S P I , N O I & G A , R D Depositato in Cancelleria S O I R G T E . 0 D A R D S E I ' A T 1 N E S T I I O I L T L R O oggi, -9MAG. 2002 I D O I O , L L A B T D I P M O S A D T E E S N E IL CANCELLIERESANCE O N T zaucoauco 8