Sentenza 31 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di commercio di prodotti con segni falsi, la riproduzione del personaggio di fantasia tutelato dal marchio registrato- ancorchè non fedele ma espressiva di una forte similitudine - integra il reato quando, con giudizio di fatto demandato al giudice di merito e insindacabile se rispondente ai criteri della completezza e logicità, sia apprezzata una oggettiva e inequivocabile possibilità di confusione delle immagini, tale da indurre il pubblico ad identificare erroneamente la merce come proveniente da un determinato produttore.(Fattispecie relativa alla riproduzione dell'immagine del canarino "Titti", che la Corte ha ritenuto integrare reato nonostante la mancanza, accanto alla immagine stessa, del nome dell'animale, oggetto del marchio unitamente alla raffigurazione del personaggio. La Corte ha osservato che, nell'insieme figurativo del marchio, l'elemento di maggior richiamo visivo era la immagine, mentre il nome, elemento secondario, non era determinante).
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- 1. Fashion Industry: è configurabile il reato di contraffazione nella parodia dei marchi?Maria Elena Orlandini · https://www.iusinitinere.it/
Nella fashion industry, negli ultimi decenni, taluni brand emergenti sono diventati famosi grazie alla rielaborazione ironica di alcuni marchi noti, si pensi a titolo meramente esemplificativo a Versace che inserisce la Medusa (simbolo della maison de mode) all'interno del logo di Starbucks, o Armani che riprende il logo di Alitalia. La questione appare di notevole rilevanza giuridica: l'utilizzo di un marchio utilizzato come mera parodia può configurare il reato di contraffazione del marchio ex artt. 473 e 474 c.p.? L'art. 473 c.p. afferma che “è contraffattore chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi di …
Leggi di più… - 2. Marchio sbeffeggiato non è reato (Cass. 35166/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 dicembre 2019
Il marchio ha una precisa funzione distintiva, funzionale a garantire l'affidamento dei consumatori sulla originalità del prodotto commerciato: la contraffazione di un marchio è quindi reato solo se il falso è confondibile con gli originali ed è quindi idoneo a creare confusione nel consumatore. La confondibilità con l'originale del prodotto che si assume falsificato costituisce un attributo indispensabile per il riconoscimento della contraffazione, che non può rinvenirsi nei casi in cui il marchio sia utilizzato con palesi finalità ironiche e parodistiche, per la creazione di prodotti nuovi ed originali, caratterizzati da immagini che, pur facendo uso del marchio registrato, sono …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/01/2005, n. 25147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25147 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 31/01/2005
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 197
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 49275/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 15.12.2003 da:
Avv. TATEO Enzo, difensore di LL CO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 3 ottobre 2003 della Corte di Appello di Milano. Letti il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. Giuseppe Antonio VENEZIANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27 febbraio 2002, il Tribunale di Vigevano, in composizione monocratica, dichiarava EL CO, in qualità di responsabile della ditta IGV sas di EL CO & C, colpevole del reato di cui all'art. 474 c.p., per avere posto in vendita prodotti industriali, per cui v'era tutela a favore di WA Entertainment Italia s.r.l, dotati di marchio e segni distintivi contraffatti, e - con la concessione delle attenuanti generiche - lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 550 di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
Il fatto in contestazione riguardava varie tipologie di oggetti sequestrati al EL (orologi, ceramiche, accendini, tastiere), riproducenti personaggi di cartoni animati, in apparenza provenienti dalla WA e privi delle indicazioni di copyright e trademark. Pronunciando sul gravame proposto dal EL, la Corte d'Appello di Milano confermava l'impugnata pronuncia, oltre consequenziali statuizioni di legge.
Avverso l'anzidetta decisione, il difensore del EL propone ora ricorso per Cassazione, che affida alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia l'inosservanza e l'erronea applicazione di legge, con riferimento all'art. 521 c.p.p., per mancata correlazione tra imputazione contestata e sentenza.
Osserva, al riguardo, che il primo giudice aveva affermato la responsabilità di esso istante sul presupposto che si trattava di marchi figurativi, consistenti specificamente nella riproduzione del personaggio e che i prodotti sequestrati riproducevano la configurazione emblematica di segni distintivi sicuramente sottoposti a tutela;
dunque la contraffazione sarebbe consistita nella riproduzione dell'immagine del prodotto. In sede di gravame, l'imputato aveva lamentato che l'indagine dibattimentale fosse stata condotta sul presupposto dell'inesistenza del copyright e del trademark, mentre non era stato svolto alcun accertamento volto a verificare se i prodotti sequestrati costituissero contraffazione dell'immagine coperta da brevetto, sicché esso istante non aveva avuto necessità ne' motivo di difendersi sul punto. Nel capo d'imputazione era stato contestato soltanto il fatto di aver detenuto prodotti aventi marchio o segni distintivi contraffatti e non già prodotti che imitavano l'immagine coperta dal marchio. La contraffazione dell'immagine rientrava nell'ipotesi prevista dall'art. 474, ma era cosa ben diversa dalla vendita di prodotti privi di copyright o di trade-mark e, peraltro, nell'imputazione non era stato neppure specificato quale tra i tanti personaggi tutelati dalla WA fosse raffigurato, sicché esso ricorrente non aveva avuto motivo di difendersi neppure sul punto. A fronte di tale puntuale eccezione, la Corte di merito aveva risposto in modo del tutto erroneo, assumendo che la contestazione dell'art. 474 c.p. conteneva in sè stessa l'ipotesi della contraffazione dell'immagine, di guisa che la sentenza impugnata avrebbe potuto ritenersi correlata all'imputazione.
La censura è destituita di fondamento. Ineccepibile, in proposito, è la giustificazione resa dal giudice di merito che ha rilevato come il fatto per il quale l'imputato era stato condannato consisteva nell'avere detenuto per la vendita prodotti industriali frutto di falsificazione di marchio figurativo registrato e tutelato. Si trattava, infatti, di prodotti caratterizzati dall'apposizione di immagini che riproducevano in maniera ritenuta inequivocabile personaggi di fantasia, la cui rappresentazione fortemente caratterizzata e di fantasia era coperta da marchio WA. Tale marchio, c.d. figurativo, era costituito, ad esempio, dal nome TT sovrastato dalla raffigurazione chiaroscurata del personaggio di fantasia che ricorda un NO. Vi era, dunque, perfetta corrispondenza tra l'ipotesi ritenuta in sentenza e quella oggetto di contestazione, essendo del tutto superfluo che l'istruttoria dibattimentale sia stata focalizzata, come assume il ricorrente, nell'inesistenza del copyright del trademark. Oggetto del marchio tutelato era, infatti, proprio la rappresentazione di fantasia del personaggio secondo tratti caratteristici e peculiari: proprio quella che, nel caso di specie, risultava contraffatta. Nessuna menomazione dei diritti di difesa è stata arrecata nella fattispecie, avendo avuto modo l'imputato di difendersi da un'imputazione il cui contenuto sostanziale era sufficientemente perspicuo ed è stato, certamente, rispettato dalla pronuncia conclusiva. 2. - Con il secondo motivo, il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, difetto ed illogicità della motivazione, con riferimento all'elemento oggettivo del reato. Deduce, al riguardo, che dalle dichiarazioni di protezione in favore della WA acquisite in atti, risultava che il marchio, per entrambi i disegni raffigurati (un NO ed un TT), era costituito dalla raffigurazione chiaro-scura di ciascun personaggio e dalla dicitura per l'uno del nome TT (in basso) e per l'altro LV (in basso, in caratteri e stampa maiuscoli scuri, con alla sinistra il nome di fantasia LV, mentre a destra il TO Sivestro, per contraddistinguere determinati prodotti di fabbricazione e/o commercio. In entrambi i casi, figura come elemento identificativo e costitutivo del prodotto e del marchio anche il nome che compare e deve necessariamente comparire accanto all'immagine. In mancanza del nome, dunque, il marchio non sarebbe completo, sicché aveva errato la Corte nel ritenere sussistente il reato solo perché alcuni esemplari (e solo quelli) raffiguravano un NO di colore giallo le cui sembianze, ancorché non perfettamente identiche con il disegno registrato, rimandano inequivocabilmente al personaggio di nome TT... La contraffazione della sola immagine di un NO (per quanto somigliante) senza l'indicazione del nome e, peraltro, senza neppure l'indicazione del nome WA BR e del copyright o del trade mark, non integrerebbe il reato contestato, non costituendo contraffazione o alterazione del marchio nel quale l'immagine deve sempre essere accompagnata al nome.
Anche tale censura è destituita di fondamento, ponendosi anzi alle soglie dell'inammissibilità. In buona sostanza, essa si risolve, infatti, in quaestio facti improponibile in questa sede di legittimità, posto che il giudice di merito, con motivato apprezzamento, ha ritenuto che tra le raffigurazioni di animali presenti nei prodotti detenuti per la vendita ed il marchio tutelato vi fosse oggettiva ed inequivocabile confusione. L'ingannevole riproduzione, tale in quanto evocava immagini caratterizzate e tutelate dal marchio, è stata quindi ritenuta, con insindacabile valutazione di merito, capace di indurre il pubblico ad identificare la merce come proveniente da un determinato produttore. Tale capacità ingannevole è sufficiente ai fini della configurazione della particolare fattispecie delittuosa di cui all'art. 474 c.p. (cfr. Cass. 15.1.2004, n. 5237, rv. 228086). 3. - Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, difetto ed illogicità della motivazione, con riferimento all'elemento oggettivo del reato, sul rilievo che la Corte di merito aveva omesso di considerare che non solo il marchio è costituito dall'immagine affiancata dal nome, ma anche che detto nome, come pure quello della WA BR o comunque dell'azienda produttrice per suo conto, non compare in alcun modo: il prodotto, quindi, non ha alcun collegamento con quello del quale sarebbe contraffazione, e non mostra alcun elemento che possa indurre l'acquirente a ritenere che provenga da WA BR e che ne sia contraffazione. I prodotti posti in vendita dall'imputato, e sequestrati, richiamano alcuni prodotti coperti da tutela, ma non vogliono, assolutamente, esserne la contraffazione, tant'è che non ne imitano ne' il marchio, ne' l'etichetta, è il nome, ne' la confezione.
La doglianza è infondata. La mancanza nei beni in sequestro del nome, che si dice elemento costitutivo del marchio, è circostanza irrilevante, una volta accertata la forte similitudine tra le immagini contraffatte e quelle tutelate, posto che nell'insieme figurativo del marchio l'elemento di maggiore richiamo visivo è l'immagine caratterizzata, la cui notorietà ha portato, anzi, all'immedesimazione tra figura e nome (NO TI e TT Silvestro, dai tratti peculiari ed inconfondibili). Nel caso di specie, il nome è, dunque, elemento secondario, che non incide sulla capacità ingannevole della contraffazione, riguardante un'immagine la cui notorietà era tale, come si è detto, da captare l'affidamento degli acquirenti sulla provenienza del prodotto che contiene l'anzidetta rappresentazione.
4. - Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia identico vizio della sentenza, con riferimento all'elemento soggettivo. Al riguardo, la Corte di merito non ha considerato che, su una giacenza di magazzino del valore di circa euro 200.000, la Guardia di Finanza aveva sequestrato prodotti per un valore di soli euro 750 circa, contenuti in quattro scatoloni. Tali prodotti erano stati acquistati, con regolare fattura, presso i fornitori abituali, dai quali il EL si serviva da anni ai fini della successiva rivendita agli esercenti;
di talché, era mancata ogni consapevolezza della contraffazione del marchio altrui che, secondo pacifica interpretazione giurisprudenziale di legittimità, è richiesta ai fini della configurazione dell'elemento soggettivo del reato in questione, punibile a titolo di dolo generico.
La censura va disattesa, afferendo a peculiari profili di merito che trovano sufficiente risposta nell'apparato giustificativo della sentenza impugnata, integrata per quanto di ragione dalla motivazione della pronuncia di primo grado. Del resto, giustamente è stato ritenuto che la disponibilità dei prodotti in magazzino, ove sono stati sequestrati - a differenza di diversa ipotesi di commercializzazione di partite di merci senza consegna effettiva e senza possibilità di riscontro della loro consistenza - era, in sè, circostanza oggettivamente rivelatrice della piena consapevolezza del EL in ordine alla non originalità dei prodotti detenuti per la vendita.
Con il quinto motivo, parte ricorrente deduce, in via subordinata, che, insussistente l'ipotesi delittuosa dell'art. 474 c.p., nel caso di specie non sarebbe configurabile neppure il reato di cui all'art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) posto che tale fattispecie prevede l'imitazione di segni distintivi dell'azienda, quali la ditta, l'insegna, il marchio e la ragione sociale, mentre nessuno di tali segni risultava in alcun modo imitato;
anzi tali elementi erano del tutto assenti, mentre nessun rilievo avrebbe potuto avere il marchio c.d. figurativo quando, come nella fattispecie, non fosse accompagnato dal nome che era stato brevettato come indissolubilmente legato all'immagine. Se poi la forma fosse oggetto di tutela brevettale come modello ornamentale, sarebbe, semmai, configurabile l'ipotesi di cui all'art. 2598 c.c. (atti di concorrenza sleale), ma si tratterebbe sempre e soltanto di un illecito civile e non certo penale.
Anche tali ultime censure sono prive di fondamento. Il relativo giudizio discende, naturalmente, dalle considerazioni che precedono in ordine all'esattezza del nomen iuris della fattispecie oggetto di giudizio, caratterizzata, come si è detto, dalla detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto. La contraffazione è momento qualificante della fattispecie dell'art. 474 c.p., la cui esistenza esclude eo ipso la configurabilità di alternative ipotesi delittuose, quale appunto quella prevista dall'art. 517 c.p., che ne prescinde richiedendo la mera imitazione. A fortori è esclusa qualsiasi riduttiva prospettazione della vicenda in una dimensione meramente civilistica (essendo, peraltro, inipotizzabile che un grossista che detenga prodotti contraffatti per la vendita, senza averli lui stesso realizzati, ponga in essere attività di concorrenza sleale nei confronti di un grosso produttore, come la WA Entertainment Italia s.r.l.).
5. - Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere rigettato con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2005