Cass. pen., sez. V, sentenza 31/01/2005, n. 25147
CASS
Sentenza 31 gennaio 2005

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In tema di commercio di prodotti con segni falsi, la riproduzione del personaggio di fantasia tutelato dal marchio registrato- ancorchè non fedele ma espressiva di una forte similitudine - integra il reato quando, con giudizio di fatto demandato al giudice di merito e insindacabile se rispondente ai criteri della completezza e logicità, sia apprezzata una oggettiva e inequivocabile possibilità di confusione delle immagini, tale da indurre il pubblico ad identificare erroneamente la merce come proveniente da un determinato produttore.(Fattispecie relativa alla riproduzione dell'immagine del canarino "Titti", che la Corte ha ritenuto integrare reato nonostante la mancanza, accanto alla immagine stessa, del nome dell'animale, oggetto del marchio unitamente alla raffigurazione del personaggio. La Corte ha osservato che, nell'insieme figurativo del marchio, l'elemento di maggior richiamo visivo era la immagine, mentre il nome, elemento secondario, non era determinante).

Commentari2

  • 1Fashion Industry: è configurabile il reato di contraffazione nella parodia dei marchi?
    Maria Elena Orlandini · https://www.iusinitinere.it/

    Nella fashion industry, negli ultimi decenni, taluni brand emergenti sono diventati famosi grazie alla rielaborazione ironica di alcuni marchi noti, si pensi a titolo meramente esemplificativo a Versace che inserisce la Medusa (simbolo della maison de mode) all'interno del logo di Starbucks, o Armani che riprende il logo di Alitalia. La questione appare di notevole rilevanza giuridica: l'utilizzo di un marchio utilizzato come mera parodia può configurare il reato di contraffazione del marchio ex artt. 473 e 474 c.p.? L'art. 473 c.p. afferma che “è contraffattore chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi di …

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  • 2Marchio sbeffeggiato non è reato (Cass. 35166/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 dicembre 2019

    Il marchio ha una precisa funzione distintiva, funzionale a garantire l'affidamento dei consumatori sulla originalità del prodotto commerciato: la contraffazione di un marchio è quindi reato solo se il falso è confondibile con gli originali ed è quindi idoneo a creare confusione nel consumatore. La confondibilità con l'originale del prodotto che si assume falsificato costituisce un attributo indispensabile per il riconoscimento della contraffazione, che non può rinvenirsi nei casi in cui il marchio sia utilizzato con palesi finalità ironiche e parodistiche, per la creazione di prodotti nuovi ed originali, caratterizzati da immagini che, pur facendo uso del marchio registrato, sono …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 31/01/2005, n. 25147
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25147
Data del deposito : 31 gennaio 2005

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