Sentenza 13 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/2002, n. 8494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8494 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
08494 70 2 Aula B REPUBBLI Po old Italiano Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev.soc. dr. Vincenzo Mileo Presidente R.G.n. 19949/1999 dr. Bruno D'Angelo Consigliere Cron. 23385 dr. Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere Rep. Consigliere rel.Ud. 28.02.2002 dr. Donato Figurelli Consiglieredr. Attilio Celentano ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI RO, La AN PE, RU LI, NO CA e AR IA, rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Michele Prisco e con il medesimo eletti- vamente domiciliati in Roma alla via Comandini n. 30 c/o il prof. Antonio Trocchia, ricorrenti;
890 CON TRO Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso, congiun- 1 tamente o separatamente, come da procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, dagli avv. Carlo De Angelis e Michele Di Lullo, e con i medesimi elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frez- 28 n. 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo, resistente con procura;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Nola in data 16 - 17 dicembre 1998, n. 1470/98, n. 126/96 R.G. Lavoro;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 28 febbraio 2002; Приво udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale dr. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
2- Svolgimento del processo. Con ricorso depositato il 28 febbraio 1996 i signori RO LI, PE La AN, LI RU, CA Ve- trano e IA AR proponevano appello avverso la senten- za del TO di Nola del 22 marzo 1995, con la quale era stata rigettata la domanda volta ad ottenere la rivalutazione monetaria e gli interessi legali maturati sui ratei di pensio- ne tardivamente riscossi. Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto del ricorso. Con la sentenza citata in epigrafe il Tribunale di Nola di- chiarava la nullità dei ricorsi introduttivi del giudizio di primo grado e compensava le spese. Osservava il Tribunale che sussisteva nullità dei mandati found relativi ai ricorsi di primo grado, pur alla luce dell'inte- grazione apportata alla fine del comma III dell'art. 83 c. p.c. dalla legge 27 maggio 1997 n. 141. Infatti i ricorsi al TO erano muniti di mandato al difensore apposto su di un foglio materialmente congiunto al ricorso, senza che tale foglio contenesse necessariamente l'indicazione del re- lativo procedimento. Dalla lettera della legge n. 141 cit. su fo- veniva, invero, in evidenza che la procura rilasciata glio separato dovesse essere unita all'atto "cui si riferisce", con ciò indicando un "riferimento" che non può soltanto essere quello materiale della sua unione all'atto, ma che sia invece esplicito e non controvertibile. - 3 - Trattavasi di nullità rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e non sanata con il mandato per il gravame. Le procure in esame erano anche prive della data di rilascio. Avverso detta sentenza i signori LI, La AN, RU, NO e AR hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. L'Istituto intimato ha depositato solo procura speciale. Motivi della decisione. Con l'unico motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c., come modificato dall'art. 1 della legge 27 maggio 1997 n. 141, e comunque violazione dell'art. 1 suin- dicato, i ricorrenti deducono che, in forza del richiamato intervento legislativo, la procura rilasciata su foglio se- parato e congiunto all'atto cui accede con qualsiasi mezzo materiale e quindi anche con punti metallici, come nella - - va considerata come apposta in calce, onde a fattispecie nessun effetto (e neppure al fine della verifica della sua specialità) è possibile distinguere tra procura in calce in senso proprio e procura rilasciata su foglio separato. Il ricorso è fondato, valendo il seguente principio anche per il giudizio di merito. Come ritenuto, invero, da questa Corte (Cass. S.U. 10 marzo 1998 n. 2646), quando dalla copia notificata all'altra parte risulta che il ricorso per cassazione (o il controricorso) 4 presentano a margine o in calce ovvero in foglio separato ad essi unito materialmente una procura rilasciata al di- fensore che ha sottoscritto l'atto, tale procura salvo che dal suo testo non si rilevi il contrario deve consi derarsi conferita per il giudizio di cassazione e soddisfa perciò il requisito della specialità previso dall'art. 365 c.p.c. anche se non contiene alcun riferimento alla senten- za da impugnare o al giudizio da promuovere, deponendo per la validità di siffatta procura l'art. 83 c.p.c. (nella nuova formulazione risultante dall'art. 1 della legge 27 maggio 1997 n. 141) il quale, interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fornisce ar- gomenti per ritenere che la posizione topografica della pro- faul cura (il cui rilascio può ora avvenire oltrechè in calce e a margine dell'atto, anche in un foglio separato, ma con- giunto materialmente all'atto) è idonea, al tempo stesso, a हूँ conferire la certezza della provenienza dalla parte del po- tere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di ri- feribilità della procura stessa al giudizio cui l'atto acce- de, senza che per contro, in sede di legittimità, considerato il carattere prevalentemente (ancorchè non esclusivamente) privato degli interessi regolati dal codice di rito con le disposizioni concernenti il rilascio della procura (il con- trollo giudiziario della quale, sotto il profilo della auten- ticità e specificità, deve da quel carattere trarre criteri - 5- di orientamento) e tenuto conto delle esigenze inerenti al diritto di difesa, costituzionalmente garantito davan- ti a qualsivoglia giudice in ogni stato e grado del giudi- zio, ed esprimentesi in materia, nella libera scelta del difensore operata dai privati, possa esigersi dalla parte conferente l'espressa enunciazione nella procura, a garan- zia dell'altra parte, di quanto quest'ultima può già rite- nersi compreso in ragione dell'essere tale procura contenu- ta nell'atto contro di essa diretto, potendo fra l'altro una tale nom prevista necessità risolversi in pregiudizio del diritto di difesa della parte non giustificato прив da esi- genze di tutela della controparte. La di Ta dells prouve si una del contesto del varso- A tale principio non si è attenuta la sentenza impugnata, di tal che essa, con l'accoglimento del ricorso, deve essere cassata con rinvio ad altro giudice, indicato nella provvederà anche in Corte di appello di Napoli, che ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 28 febbraio 2002. Il Presidente مفضلة مخص (dr. Vincenzo Mileo) صتا -6- Il Consigliere estensore (dr Donato Figurelli) Shillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria I D , 1.3.6.10.2002 A O S 0 S L 1 IL CANCELLIERE L A . T O , T B R A I S A D ' E L M P A S L T I E 3 S D N 7 O - I G P 8 S O - M N 1 I A E 1 S D A I E D E , A E G O T O G R N T T E S E T L I I S G E R I E A D R L L O E D -7-