Sentenza 17 giugno 2003
Massime • 1
Ai fini della determinazione della competenza per territorio, nel caso di reato finanziario, ai sensi dell'art. 21, ult. comma, della legge 7 gennaio 1929 n. 4, per "luogo dove il reato è stato accertato" deve intendersi quello in cui gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria hanno proceduto alle opportune indagini in funzione della scoperta del reato nella sua materialità ed alla raccolta delle relative prove. Pertanto, nell'ipotesi di omesso versamento di tributi doganali, poiché la relativa constatazione non può che essere frutto di una verifica e, quindi, di un "accertamento" ad opera degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, la competenza per territorio dev'essere necessariamente determinata con riferimento al luogo di effettuazione di detta verifica, da cui è emersa la violazione.
Commentario • 1
- 1. Fine elusivo tributario e reato (Cass., 15186/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
L'abuso di un diritto, consistente nell'utilizzazione ai fini elusivi di obblighi tributari di una norma dell'ordinamento giuridico, come fonte di illecito penale non può fondarsi sulla base di una composizione logica di elementi sistemici effettuata dall'interprete, bensì occorre che trovi specifico sostegno nella lettera della legge: ai fini penali rileva solamente una condotta elusiva di imposizione fiscale se si aggancia ad una norma specifica, che non può essere, per così dire, di gestione ermeneutica, ovvero una norma 'in bianco' da colmare interpretativamente secondo le fattispecie concrete (come ad es. l'art. 10 della L. n. 212 del 2000, il c.d. Statuto del contribuente, che al …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2003, n. 29667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29667 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. CHIEFFI SEVERO PRESIDENTE
Dott. DE NARDO GIUSEPPE CONSIGLIERE
Dott. VANCHERI ANGELO "
Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA "
Dott. CANZIO GIOVANNI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIBUNALE COMO;
nel procedimento a carico di:
2) ST OV IS +54;
con ORDINANZA del 19/09/2002 GIP TRIBUNALE di COMO.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO. IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 7.4.2000 il GIP del Tribunale di Varese declinava la propria competenza, in favore di quella del Tribunale di Como, in ordine al procedimento penale a carico di ST OV IS + 54, imputati dei reati di: contrabbando aggravato di formaggi, di cui agli artt. 282, 292 e 295, comma 2 lett. c) del D.P.R. 23.1.1973 n. 43, falso, truffa aggravata, appropriazione indebita,
falsificazione di fatture, false comunicazioni sociali ed altro, accertati in Varese ed altrove fino al gennaio 1998.
Rilevava il giudice suddetto che il reato più grave (e cioè quello di cui agli artt. 282 e 295 D.P.R. n. 43 del 1973), era stato consumato al valico di Ponte Chiasso, luogo di ingresso delle merci nello spazio doganale italiano, e di presentazione alle Autorità competenti dei documenti concernenti l'importazione, ragion per cui, dovendo operare la connessione di cui all'art. 12 lett. b) c.p.p., il giudice territorialmente competente andava identificato in quello nella cui giurisdizione era stata compiuta l'operazione di sdoganamento, e cioè il Tribunale di Como.
Il GIP di quest'ultimo tribunale, cui gli atti erano stati trasmessi, con ordinanza del 19.9.2002 elevava conflitto di competenza, affermando che, invece, la competenza spettava al tribunale di Varese, sul rilievo che, essendo il reato di contrabbando di natura finanziaria, ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge 7.1.1929 n. 4, la competenza doveva essere determinata in relazione al luogo nel quale il reato era stato accertato, e quindi, nella specie, tale luogo doveva identificarsi in Varese, nel cui circondario avevano sede le ditte interessate e nel quale erano stati compiuti gli accertamenti che avevano portato alla incriminazione degli imputati, essendosi la Dogana di Como limitata a prendere atto dell'esito delle indagini compiute in territorio di Varese.
Ciò posto, si osserva che il conflitto, ammissibile in rito, va risolto attribuendo la competenza al Tribunale di Varese. Va in proposito rilevato che non può condividersi il principio, su cui si è basata la pronuncia declinatoria di competenza emessa dal GIP del Tribunale di Varese, secondo cui, essendo le operazioni di sdoganamento avvenute in territorio ricompreso nel circondario del Tribunale di Como, si dovrebbe affermare la competenza di quest'ultimo tribunale.
Ed invero, come ormai da tempo reiteratamente statuito da questa Corte, "La competenza per territorio per i reati tributari si determina in base al luogo ove il reato è stato accertato (art. 21, secondo comma, della legge 7.1.1929 n. 4; e art. 11 del D.L. 10.7.1982 n. 429), cioè al luogo in cui gli ufficiali e gli agenti di Polizia tributaria hanno proceduto alle opportune indagini in ordine alla scoperta dei reati nella loro materialità e alla raccolta della prova" (Cass., Sez. III, sent. n. 8419 del 28.6.1991, Faccenda;
e, negli stessi termini, Sez. I, sent. n. 5198 del 19.10.1995, Andriani;
Sez. III, sent. n. 7178 del 27.5.1991, Manfredi;
Sez. I, sent. n. 4516 del 10.12.1990, Ragnetti;
Sez. III, sent. n. 164 del 12.4.1988, Alova ecc.). In tutti i casi la constatazione della omissione del versamento delle imposte doganali dovute non può che essere frutto di una verifica, e quindi di un "accertamento", ad opera degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, i quali solo a seguito di tale verifica possono constatare la violazione commessa e farne denuncia all'autorità giudiziaria. "Luogo dove il reato è accertato", nell'univoco significato che ha la norma di cui all'art.21 della legge n. 4 del 1929, non può che essere quello in cui gli organi competenti (polizia tributaria o altri organi preposti al controllo) hanno materialmente proceduto alle opportune verifiche, da cui è emersa la violazione.
A ciò si aggiunga che un filone giurisprudenziale largamente condiviso considera la constatazione della violazione ad opera degli organi dell'amministrazione, finanziaria - e quindi l'accertamento - come atto interruttivo del corso della prescrizione dei reati tributari, sicché appare quanto meno curioso far retroagire tali effetti al momento dello sdoganamento delle merci contrabbandate (cfr., fra le tante, Cass., Sez. III, 28.2.1997 n. 1945, Bazzichelli;
Sez. III, 30.4.1994 n. 4920, Cioni;
Sez. III, 23.4.1994 n. 4691, Cappelletto;
Sez. III, 2.10.1992 n. 1483, Mantovani). In tutti i suddetti arresti giurisprudenziali si è posto l'accento sulla considerazione che la constatazione del reato finanziario rappresenta nient'altro che l'accertamento di esso, dovendosi ritenere che l'uso dei due termini (constatazione ed accertamento) sia equivalente in relazione all'attività di rilevamento delle violazioni tributarie.
Poiché, dunque, avuto riguardo alle considerazioni svolte, la cognizione del reato in esame appartiene al Tribunale di Varese, va dichiarata la competenza di quest'ultimo, con conseguente trasmissione degli atti al medesimo giudice.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Varese, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 LUGLIO 2003.