Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2003, n. 29667
CASS
Sentenza 17 giugno 2003

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Massime1

Ai fini della determinazione della competenza per territorio, nel caso di reato finanziario, ai sensi dell'art. 21, ult. comma, della legge 7 gennaio 1929 n. 4, per "luogo dove il reato è stato accertato" deve intendersi quello in cui gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria hanno proceduto alle opportune indagini in funzione della scoperta del reato nella sua materialità ed alla raccolta delle relative prove. Pertanto, nell'ipotesi di omesso versamento di tributi doganali, poiché la relativa constatazione non può che essere frutto di una verifica e, quindi, di un "accertamento" ad opera degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, la competenza per territorio dev'essere necessariamente determinata con riferimento al luogo di effettuazione di detta verifica, da cui è emersa la violazione.

Commentario1

  • 1Fine elusivo tributario e reato (Cass., 15186/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    L'abuso di un diritto, consistente nell'utilizzazione ai fini elusivi di obblighi tributari di una norma dell'ordinamento giuridico, come fonte di illecito penale non può fondarsi sulla base di una composizione logica di elementi sistemici effettuata dall'interprete, bensì occorre che trovi specifico sostegno nella lettera della legge: ai fini penali rileva solamente una condotta elusiva di imposizione fiscale se si aggancia ad una norma specifica, che non può essere, per così dire, di gestione ermeneutica, ovvero una norma 'in bianco' da colmare interpretativamente secondo le fattispecie concrete (come ad es. l'art. 10 della L. n. 212 del 2000, il c.d. Statuto del contribuente, che al …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2003, n. 29667
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29667
Data del deposito : 17 giugno 2003

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