Sentenza 22 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di sequestro, il giudice con la restituzione dei beni assoggettati a sequestro probatorio e non più necessari a scopo di prova deve ripristinare lo status quo anteriore all'imposizione del vincolo. Ne consegue che, là dove ne risulti pacifica la proprietà, la restituzione va disposta in favore del soggetto al quale è stata sottratta la disponibilità dei beni sequestrati, non potendo il giudice in tale sede anticipare la risoluzione di una eventuale controversia civile a favore di soggetto diverso (fattispecie relativa ad un immobile sequestrato all'indagato in relazione al reato di truffa, nella quale la Corte ha ritenuta corretta la decisione del giudice delle indagini preliminari di restituire all'indagato, anziché alla parte offesa, il predetto bene).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/2003, n. 43424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43424 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pietro A. Sirena Presidente
1. Dott. Nicola Bottalico Consigliere
2. " Carla Podo Consigliere
3. " Giacomo Fumu Consigliere
4. " Alberto Macchia Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EM s.p.a;
avverso l'ordinanza in data 30-31.10.2002 n. 6271/02 RG GIP del G.i.p. presso il tribunale di Bologna;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dr. G. Fumu;
Letta la requisitoria dei pubblico ministero che ha concluso per l'annullamento con rinvio
MOTIVI DELLA DECISIONE
La EM spa (legalmente rappresentata da ON NZ) impugna l'ordinanza con la quale il gip presso il Bologna a seguito dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 263.5 c.p.p. da GE IA (legale rappresentante della G&G Hotels srl), indagato per il reato di truffa in danno della predetta, ha disposto la restituzione di beni immobili adibiti ad azienda alberghiera in favore della Tricongress-Finale Emilia, di cui è legale rappresentante Falchi leonardo, anch'egli indagato per predetto reato di truffa in concorso con il GE.
Denuncia:
- violazione degli artt. 127 e 263 c.p.p., per non avere il gip dichiarato l'inammissibilità per difetto di legittimazione dell'opposizione proposta dall'indagato GE, il quale aveva richiesto la restituzione dei beni de quibus in favore di un terzo (il Folchi e la Tricongress srl).
La doglianza è infondata.
Non esiste invero alcun limite di legge all'intervento dell'imputato o indagato nel procedimento, in cui egli è abilitato ad attuare i rimedi e le strategie ritenuti più opportuni ai fini della propria difesa;
ne' può negarsi l'interesse concreto del GE ad ottenere la restituzione del compendio in sequestro in favore del coindagato Folchi, di cui condivide posizione processuale penale ed interesse patrimoniale nel contenzioso civile in atto fra le parti. - violazione degli artt. 127 e 263 c.p.p., per non avere il giudice dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione per la mancanza, nella specie, di un provvedimento del pubblico ministero che abbia negato la restituzione.
La doglianza è manifestamente infondata, atteso che l'opposizione è stata ritualmente proposta avverso un provvedimento (restituzione dei beni in favore dell'ipotizzata persona offesa), che è espressamente definito opponibile dall'art. 263.5 c.p.p.. - violazione dell'art. 263.3 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione in quanto il gip, pur emergendo la sussistenza di una controversia civile, ha disposto la restituzione dei beni sequestrati in favore di un indagato, anziché rimettere la decisione al giudice civile.
La doglianza è infondata.
Erroneamente viene invocata dal ricorrente e richiamata dal p.g. requirente la disposizione di cui all'art. 263.3 c.p.p. - peraltro non assistita da alcuna delle sanzioni processuali indicate nell'art. 606, lett. c) -la quale prescrive al giudice penale investito della richiesta di restituzione di rimettere la risoluzione della questione a quello civile quando vi sia controversia "sulla proprietà delle cose sequestrate"; nel caso di specie, come esattamente rilevato dal gip, non vi è infatti discussione alcuna sulla titolarità dei beni in sequestro, pacifica risultandone la proprietà in capo alla EM spa: si discute in sede civile, viceversa, circa gli effetti dei contratti di locazione, la morosità nel pagamento dei canoni e, sembra di potersi arguire, circa l'efficacia degli accordi successivamente intervenuti fra le parti, in relazione ai quali si ipotizzano gli illeciti penali ascritti agli indagati.
Al giudice investito dell'opposizione, dunque, non incombeva l'obbligo di devolvere la questione al giudice civile bensì il dovere, ritualmente assolto, di verificare la correttezza dell'operato del pubblico ministero in sede di restituzione del bene sequestrato: correttezza nella specie esattamente esclusa sulla base della constatazione dell'avvenuto esaurimento della funzione probatoria del vincolo e della conseguente necessità di ristabilire lo statua quo ante, non giustificandosi in alcun modo - se non nell'ottica di uno sviamento dell'atto dai fini tipici che la legge gli assegna - l'attribuzione del compendio a persona diversa da quella a cui il bene, per il tempo strettamente indispensabile a garantire la prova, era stato sottratto.
- violazione dell'art. 263 c.p.p., manifesta illogicità della motivazione nonché abnormità del provvedimento impugnato per avere il gip disposto la restituzione non tenendo conto della qualifica di corpo di reato del bene oggetto del sequestro e del presupposto che aveva mosso il pubblico ministero all'adozione del provvedimento: la disponibilità della cosa in capo all'indagato; e per non avere il giudicante, altresì, accertato lo ius possidendi in capo al soggetto al quale il bene è stato restituito, in abnorme danno della persona offesa proprietaria.
Le doglianze sono infondate.
Osserva il collegio, innanzi tutto, come il gip abbia esattamente considerato la pertinenza al reato del compendio sottoposto a sequestro probatorio, prendendo atto dell'esaurimento, peraltro espressamente accertato dallo stesso pubblico ministero nel provvedimento opposto, della funzione tipica del vincolo imposto ai sensi dell'art. 253 c.p.p.; e ne abbia quindi legittimamente ordinato la restituzione al soggetto cui la disponibilità era stata sottratta, avendo giustamente rilevato lo sviamento dai suoi fini tipici dell'atto compiuto dal titolare delle indagini preliminari il quale, restituendo il bene a soggetto diverso da quello al quale era stato appreso, ha operato in termini anticipatori e condizionanti la controversia civile - risolvendola a favore di uno dei litiganti, nella sede impropria della restituzione di una cosa non più utile ai fini di prova - sottostante alla vicenda, in relazione alla quale, viceversa, il gip, ripristinando lo status quo anteriore all'imposizione del vincolo, si è correttamente astenuto dall'incidere.
Ed invero l'utilizzazione, da parte del pubblico ministero, dello strumento probatorio a fini diversi (cautelari o conservativi) è evidente, come palesa lo stesso ricorrente il quale espressamente riconosce - così confermando l'esattezza di quanto rilevato dal gip circa l'operata indirezione - che il presupposto dal quale aveva preso le mosse il pubblico ministero nell'adottare l'originario provvedimento era "la disponibilità della cosa in capo all'imputato", e dunque una finalità cautelare che implica la pericolosità del possesso della res e che nulla ha da spartire con il vincolo probatorio apposto, potendo essere perseguita esclusivamente attraverso misure di carattere personale o reale, tipiche e nominate, la cui adozione è riservata all'organo della giurisdizione e non affidata alle mere valutazioni dell'organo dell'accusa circa la rilevanza e l'acquisizione della prova. Nè può utilmente invocarsi, nella specie, la giurisprudenza di questa Corte formatasi a proposito dell'impossibilità di restituzione delle somme di denaro provento dello spaccio di sostanze stupefacenti, dovendosi comunque rilevare come il gip non abbia omesso di delibare sulla base degli atti a sua disposizione circa la plausibilità della versione della vicenda fornita dall'opponente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 NOVEMBRE 2003.