Sentenza 23 ottobre 2012
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento con il quale il giudice, cessate le esigenze probatorie, disponga la restituzione di bene sottoposto a vincolo ex art. 253 cod. proc. pen. a persona diversa da quella che ne aveva la disponibilità al momento dell'esecuzione del sequestro, in quanto lo strumento probatorio non può essere utilizzato ai fini diversi, cautelari o conservativi, per i quali sono previste altre tipologie di misure, tipiche e nominate. (In applicazione di questo principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con cui il G.I.P aveva respinto l'opposizione avverso il decreto di restituzione dei beni alla persona offesa proposta da persona indagata per il delitto di usura, che aveva la disponibilità degli stessi al momento del sequestro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/10/2012, n. 46651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46651 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 23/10/2012
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 1819
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 17287/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AB LI, nato a S. Stefano in [...] il [...];
avverso l'ordinanza resa in data 9/2/2012 dal G.I.P. c/o Tribunale di Verona.
Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Sergio Beltrani;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. MURA Antonio che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
preso atto che nessuno è comparso per il ricorrente;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
RITENUTO IN FATTO
1. il G.i.p. del Tribunale di Verona, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha respinto l'opposizione presentata ai sensi dell'art.263 c.p.p., comma 5 da IL RA, in atti generalizzato,
indagato (e, nelle more, imputato) nell'ambito del procedimento per il delitto di usura aggravata e continuata in danno di ONICE GLORIA, in atti generalizzata, avverso il decreto di restituzione dei beni in sequestro (gioielli ed opere d'arte, di proprietà della stessa ONICE, ma sequestrati al RA, che ne aveva disponibilità) emesso dal P.M. in data 4 ottobre 2011 in favore della ONICE;
il particolare, il G.I.P. aveva escluso l'esistenza di una controversia civilistica, ritenendo che la disponibilità delle predette res in capo al RA fosse ricollegabile ad accordi usurari civilisticamente nulli, e pertanto inidonei a legittimare la disponibilità delle stesse da parte del RA.
2. Avverso tale provvedimento, IL RA (con l'ausilio del difensore) ha proposto ricorso, espressamente limitato al capo dell'ordinanza che aveva disposto la restituzione dei beni de quibus in favore della ONICE ed ai punti che avevano escluso la sussistenza inter partes di una potenziale controversia civilistica atta a giustificare il mantenimento del vincolo reale, e che avevano rilevato la nullità in toto dei negozi giuridici intercorsi tra le parti, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art.173 disp. att. cod. proc. pen., comma 1:
1^ - carenza ed illogicità della motivazione e violazione dell'art.27 della Costituzione (lamentando l'apoditticità delle conclusioni del G.I.P. quanto all'assenza di valide argomentazioni difensive, idonee a contrastare la validità dell'ipotesi accusatoria, e l'illogicità delle stesse, essendo stato in premessa dell'impugnato provvedimento precisato che al G.I.P. non competeva una preliminare disamina di fondatezza delle accuse mosse all'indirizzo del RA dal P.M. nell'ambito del procedimento;
d'altro canto, la pretesa che l'indagato/imputato dovrebbe dimostrare la sua innocenza viola la presunzione costituzionale di innocenza);
2^ - violazione degli artt. 1418, 1419, 1815 e 2794 c.c., in relazione all'art. 644 c.p. e art. 263 c.p.p., comma 3 (lamentando che, sotto il profilo civilistico, può essere ritenuta nulla soltanto la pattuizione di interessi a tasso di usura, non anche quella inerente al capitale: il contratto stipulato inter partes sarebbe, pertanto, affetto da una nullità solo parziale, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 2794 c.c., che prevede la restituzione della cosa data in pegno (nella specie, i beni restituiti alla ONICE) solo a seguito del pagamento per intero del capitale, a nulla rilevando l'eventuale nullità del patto inerente agli interessi, ve chiedendo conclusivamente l'annullamento dell'impugnata ordinanza "con ogni conseguente provvidenza di legge". All'odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Questa Corte Suprema (Sez. 5, n. 35370 del 22 settembre 2006, Pierini ed altro, rv. 232205) ha già chiarito che il sequestro probatorio è una misura preordinata a finalità istruttorie, ed ha, pertanto, una durata necessariamente commisurata a queste ultime e, comunque, destinata a cessare a processo concluso (fatta salva, ove ne sussistano i presupposti, la sua conversione in sequestro preventivo o conservativo, oppure nella confisca); la caducazione del vincolo importa l'obbligo di restituzione del bene alla libera disponibilità di colui al quale sia stato sottratto, restituzione che non può essere subordinata ad una inversione dell'onere della prova sulla originaria legittimità del possesso, ne' alla deroga, in carenza di contrapposte pretese di terzi o della sicura illiceità dell'acquisto emergente dagli atti, alle regole in tema di possesso. Nel medesimo senso, si era già in precedenza affermato che il giudice con la restituzione dei beni assoggettati a sequestro probatorio e non più necessari a scopo di prova, deve ripristinare lo status quo anteriore all'imposizione del vincolo, con la conseguenza che, là dove risulti pacifica la proprietà, la restituzione va disposta in favore del soggetto al quale è stata sottratta la disponibilità dei beni sequestrati, non potendo il giudice in tale sede anticipare la risoluzione di una eventuale controversia civile a favore di soggetto diverso (Sez. 2, n. 43424 del 22 ottobre 2003, P.o. in proc. Gerosa, rv. 228192: fattispecie relativa ad un immobile sequestrato all'indagato in relazione al reato di truffa, nella quale la Corte ha ritenuta corretta la decisione del giudice delle indagini preliminari di restituire all'indagato, anziché alla parte offesa, il predetto bene). Invero, quando si ritenga esaurita la funzione probatoria, tipica del vincolo imposto ai sensi dell'art. 253 c.p.p., non può giustificarsi in alcun modo - se non nell'ottica di uno sviamento dell'atto dai fini tipici che la legge gli assegna - l'attribuzione dei beni in sequestro a persona diversa da quella alla quale, per il tempo strettamente indispensabile a garantire la prova, erano stati sottratti: lo strumento probatorio non può, infatti, essere utilizzato, da parte del pubblico ministero, a fini diversi (cautelari o conservativi), considerato, in particolare, che la finalità di evitare "la disponibilità della cosa in capo all'imputato", implicando la pericolosità del possesso della res, ha natura cautelare, per nulla attinente al vincolo probatorio apposto. E le finalità di natura cautelare possono essere perseguite esclusivamente attraverso misure di carattere personale o reale, tipiche e nominate, la cui adozione non è affidata alle mere valutazioni dell'organo dell'accusa circa la rilevanza e l'acquisizione della prova, ma rientra nella competenza dell'organo della giurisdizione.
1.1. Si impone, pertanto, la rivalutazione dell'opposizione proposta per conto del RA (il quale, peraltro, non chiedeva tout court la restituzione dei beni de quibus, ma la devoluzione della questione al giudice civile ex art. 263 c.p.p., comma 3) alla luce del predetto principio, avendo, al contrario, il G.I.P. valorizzato, nel provvedimento impugnato, da un lato, l'astratta configurabilità del reato ipotizzato (che, peraltro, assume rilievo ai fini dell'emissione della misura de qua, non quando la stessa sia ormai caducata e si discuta dell'individuazione del soggetto legittimato ad ottenere la restituzione delle res non più in sequestro), dall'altro, finalità che appaiono esulare da quelle proprie del sequestro probatorio.
1.2. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Verona per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2012