Sentenza 7 luglio 2001
Massime • 1
Per le fattispecie che continuano ad essere regolate dall'art. 21, commi quinto e sesto, della legge n. 675 del 1977 - abrogati dall'art. 8 del D.L. n. 86 del 1888, convertito nella legge n. 160 del 1988, soltanto con riguardo alle domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto - legge e per i relativi periodi successivi alla predetta data - direttamente obbligato a corrispondere le quote di trattamento di anzianità (o di fine rapporto) dovute ai lavoratori collocati in c.i.g.s. per il periodo di integrazione salariale non è l'INPS, ma è il "Fondo per la mobilità della manodopera" istituito dall'art. 28 della medesima legge n. 675 del 1977. Tale disposizione deve considerarsi applicabile non soltanto ai casi di "ristrutturazione" o "riconversione produttiva" in senso proprio, ma anche alle situazioni (non direttamente collegate con i suddetti processi) inerenti allo stato di "crisi aziendale", comportanti un ridimensionamento dell'attività e degli elementi patrimoniali attivi e passivi dell'azienda, dato che con la citata legge n. 675 del 1977 è stata dettata una normativa unitaria riguardante tutti i casi nei quali vi fosse la necessità del previsto intervento pubblico, sicché il comma sesto dell'art. 21 di essa, nella parte in cui fa riferimento alla necessità di pervenire a una nuova dimensione produttiva, deve essere interpretato nel senso di ricomprendere anche le menzionate situazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2001, n. 9236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9236 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Prof. BRUNO BALLETTI - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso (r.g. 3114/99) proposto dall'
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Fabiani, Vincenza Gorga e Umberto Luigi Picciotto e con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 (presso l'avvocatura centrale dell'Istituto), giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
IE VA, LU RI, OL DI, NC CE, CE NA, AN PI, RU CE, UR GI, DE NN DI e TE CE, rappresentate e difese dall'avv. Luigi Renna e con lo stesso elettivamente domiciliate in Roma alla via dei Giordani n. 22 (presso lo studio dell'avv. Francesco Fabbri), giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
e
CH UC (non costituita)
- intimata -
e contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappr.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia elettivamente in Roma alla via dei Portoghesi n. 12
- resistente -
e contro
TA BI DO & IG S.n.c., in persona del suo legale rappr. pro tempore (non costituita)
- intimata -
nonché
sul ricorso incidentale (r.g. 5770/99) proposto da
LU RI, DE NN AN, TE CE, UR GI, IE VA, OL DI, RU CE, CE NA, NC CE e AN PI, rappresentate, difese e domiciliate elettivamente come dinanzi indicato;
- ricorrenti in via incidentale -
contro
I.N.P.S., rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato come dinanzi indicato;
- intimato e ricorrente principale -
e contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato come dinanzi indicato;
- resistente -
e contro
TA BI DO & IG S.n.c., in persona del suo legale rappr. pro tempore (non costituita).
- intimata -
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce-Sezione Lavoro n. 1473/98 del 22 maggio 1998 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 3956/97).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 marzo 2001 dal Cons. Relatore Prof. Bruno Balletti;
Udito l'avv. Pilerio Spadafora (per delega dell'avv. Umberto Picciotto);
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha concluso per "l'accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso principale, assorbito il terzo motivo, accoglimento del ricorso incidentale, previa riunione dei ricorsi". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi (successivamente riuniti) al Pretore-Giudice del Lavoro di Lecce IT IO, CA De ON, CO LL, AL UR, NA IE, AN IO, CO BI, AT CE, LU LL, NA IA e HI IA - già dipendenti della ditta AB IA & FI e collocate in c.i.g.s. dal 24 aprile 1984 al 24 aprile 1988 - convenivano in giudizio l'I.N.P.S. per ottenere il pagamento, a carico del convenuto Istituto, del t.f.r. anche per il periodo, ricompreso in quello più ampio di c.i.g.s., in cui esse ricorrenti erano state in maternità; in subordine, chiedevano la condanna della ditta datrice di lavoro al pagamento di quanto richiesto per la cennata causale.
Si costituiva l'I.N.P.S. eccependo il difetto di legittimazione passiva e contestando, comunque, "nel merito" le pretese delle ricorrenti. Si costituivano, altresì, la ditta SA IA & FI, nonché il "Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale" (quest'ultimo a seguito della chiamata in causa disposta su richiesta delle ricorrenti), chiedendo entrambi il rigetto della domanda proposta nei loro confronti.
L'adito Pretore accoglieva la domanda nei confronti dell'I.N.P.S. e - su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Lecce (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) rigettava l'appello, compensando le spese del grado. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Giudice di appello ha rimarcato "la legittimazione passiva dell'I.N.P.S. ... confermata dalla circostanza che detto Istituto ha corrisposto il t.f.r. per il periodo di c.i.g.s., riconoscendo in tal modo la propria legittimazione in linea generale, ... e che, d'altro canto, la maternità non interrompe il periodo di intervento della c.i.g.s.". Per la cassazione di tale sentenza l'I.N.P.S. propone ricorso sostenuto da tre motivi.
Resistono con controricorso IT IO, CA De ON, CO LL, AL UR, NA IE, AN IO, CO BI, AT CE, LU LL e NA IA, che propongono "ricorso incidentale" sostenuto da un motivo:
ricorso che non risulta notificato all'altra ricorrente originaria HI IA, la quale non si è costituita, così come la ditta SA IA & FI S.n.c..
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha depositato "atto di costituzione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. - Con il primo motivo il ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 2 (secondo comma) della legge n. 464/1972 e 21 (quinto e sesto commi) della legge n. 675/1977" -
addebita al Tribunale di Lecce di avere omesso di considerare che "a decorrere dal 22 settembre 1977 è entrata in vigore la legge n. 675/1977 che all'art. 21, innovando la precedente normativa contenuta al secondo comma della legge n. 464/1972, ha posto il t.f.r. spettante ai lavoratori a carico del Fondo per la mobilità della manodopera nel rispetto della disciplina risultante dalla legge e dal contratto di lavoro, che ne determina il sorgere e la misura ... [poiché] nel caso in specie i giudici del merito avevano accertato che la ditta SA IA versava in una situazione di crisi aziendale ..., giusta d.m. di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, conseguiva che il soggetto onerato della ripetute quote del t.f.r. non può essere ravvisato nell'Istituto, come invece affermato dal Tribunale di Lecce tout court eludendo l'applicabilità della "novella" del 1977 alla fattispecie di cui è causa".
Con il secondo motivo di ricorso l'I.N.P.S. - denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 "Disp. legge gen.", del combinato disposto dei commi secondo ed ottavo dell'art. 8 del d.l. n. 86/1988 (nel testo risultante dalla modificazione ex legge conv.
n. 160/1988), nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia" - censura la sentenza del Tribunale "per avere addotto, a fondamento dell'asserita responsabilità dell'Istituto verso i lavoratori, lo ius superveniens costituito dalla norma del secondo comma dell'art. 8 del d.l. n. 86/1988" attribuendo a detta norma una efficacia retroattiva che sicuramente non aveva anche perché "non si è avveduto che l'efficacia temporale della novella del 1988 è espressamente contemplata dall'ottavo comma, primo periodo, del cennato decreto legge".
Con il terzo motivo l'Istituto ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione del secondo comma dell'art. 2 della legge n. 464/1972" - censura la decisione del Giudice di appello per avere apoditticamente affermato che la sospensione obbligatoria dal lavoro per maternità intervenuta nel corso del periodo di ammissione alle integrazioni salariali "non interrompe il periodo della c.i.g.s." senza considerare che ex lege "il rimborso dell'indennità di anzianità può essere accordata soltanto per la quota maturata durante detto periodo immediatamente precedente il licenziamento (con elusione, quindi, di altri eventuali periodi di interventi seguiti da ripresa dell'attività) ... e che l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità ha dato titolo a percepire la relativa indennità, la quale si sostituisce all'integrazione salariale che cessa perciò di essere corrisposta per tutto il periodo dell'astensione obbligatoria".
Con l'unico motivo le ricorrenti "in via incidentale" - denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 2 (comma secondo) della legge n. 464/1972, 21 (commi quinto e sesto) della legge n. 675/1977, 11 e 12 "disp. legge gen." e del combinato disposto dei commi secondo ed ottavo dell'art. 8 del d.l. n. 88/1988 (nel testo risultante dalle modificazioni ex legge n. 160/1988), nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia" - prospettano, in linea subordinata, che "ai sensi dell'art. 28 della legge n. 675/1977, il "Fondo per la mobilità della manodopera" è costituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, e alimentato per metà dal fabbisogno con un contributo a carico della c.i.g. degli operai dell'industria; i pagamenti sono disposti dal Ministro o da un suo delegato;
... la crisi aziendale - che nella specie ha determinato la concessione della integrazione salariale straordinaria - è riconducibile tra le causali di intervento straordinario indicate nel sesto comma dell'art. 21 della legge in esame e, pertanto, comporta che debitore della quota del "t.f.r." sia esclusivamente il menzionato 'Fondo'".
II. - Il ricorso principale e quello incidentale debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. perché proposti contro la medesima sentenza.
Anche preliminarmente è da rilevare che non deve essere disposta la notificazione dell'impugnazione incidentale a HI IA - intimata che non ha proposto ricorso incidentale ed alla quale detto ricorso non è stato notificato - in quanto, essendo l'impugnazione relativa a cause scindibili (cd. litisconsorzio facoltativo), la stessa appare preclusa per l'avvenuta scadenza (ex artt. 332 e 325 e segg.) del termine di impugnativa.
III. - Il primo motivo del ricorso principale appare fondato in quanto il pagamento delle quote del trattamento di anzianità (o di fine rapporto) dovute ai lavoratori collocati in c.i.g.s. per il periodo d'integrazione salariale, ai sensi del quinto e del sesto comma dell'art. 21 della legge n. 675/1977 ed in relazione ad ipotesi anteriori all'abrogazione di tali norme da parte della legge n. 160/1988, è a carico non dell'I.N.P.S. (ai sensi dell'art. 2 della legge n. 464/1972), ma del "Fondo per la mobilità della manodopera"
di cui all'art. 28 della stessa legge n. 675/1977. Erroneamente, quindi, il Tribunale di Lecce ha ritenuto l'I.N.P.S. onerato al summenzionato pagamento, dato che il soggetto passivamente legittimato a corrispondere ai lavoratori collocati in c.i.g.g. le quote dell'indennità di anzianità maturate a loro favore nel periodo di integrazione salariale deve individuarsi ex lege nel Ministero del Lavoro quale gestore del "Fondo per la mobilità della manodopera".
Il legislatore, infatti, ha disciplinato la materia con alcune successive disposizioni di legge.
Con la prima - art. 2, secondo comma, della legge n. 464/1972 - è stato disposto che, "per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono chiedere il rimborso alla "cassa integrazione guadagni" dell'indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto". Secondo tale previsione normativa, quindi, pur gravando sul datore di lavoro l'obbligo di corrispondere ai lavoratori successivamente licenziati - e non, ovviamente, a quelli riammessi nella normale attività di servizio - la quota di indennità di fine rapporto maturata durante il tempo dell'integrazione salariale, di tali quote ha ammesso che potesse essere chiesto il rimborso alla "Cassa".
Una più incisiva tutela, sia delle imprese, che dei lavoratori cassintegrati, è stata predisposta, poi, a favore delle imprese dall'art. 21, commi quinto e sesto, della legge n. 675/1977. Premesso, infatti, che con questa legge è stato istituito il "Fondo per la mobilità della manodopera" (art. 28), con il quinto comma dell'art. 21 (lett. a), è stato disposto che a carico del "Fondo" fossero poste, tra l'altro, "le quote di indennità di anzianità maturate durante il periodo di integrazione salariale per ristrutturazione e riconversione aziendale dai lavoratori che non vengano rioccupati nella stessa azienda al termine di detto periodo per l'impossibilità da parte dell'azienda medesima di mantenere il livello occupazionale", e, con il sesto comma, è stato stabilito che le "agevolazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) si applicano anche ai lavoratori posti in "cassa integrazione guadagni" da parte di quelle aziende per le quali, sentite le organizzazioni sindacali, si ravvisa la necessità di pervenire a una nuova dimensione produttiva".
Ora, in base ad una interpretazione effettuata alla stregua dell'art. 12 delle "preleggi", non è dubbio che la dizione "sono posti a carico del Fondo" esclude con certezza che l'I.N.P.S. sia obbligato a corrispondere ai lavoratori le quote dell'indennità di fine rapporto di cui si discute.
Nè può ritenersi che tanto valga soltanto nei casi di
"ristrutturazione" o "riconversione aziendale" e non anche nell'ipotesi di "crisi"; per il quale, in quest'ultima ipotesi, si dovrebbe far riferimento alla norma di cui all'art. 2, secondo comma, della legge n. 464/1972 cit., sopra considerata, e non già a quella di cui all'art. 21, quinto comma, della legge n. 675/1977. Ed invero, il legislatore, con la legge da ultimo indicata, ha voluto regolare in modo unitario tutta la materia, dettando un'unica disciplina in tutti i casi in cui sorgesse la necessità, a seconda delle esigenze sottoposte a tutela, dell'intervento pubblico. Di ciò è conferma, per quanto concerne la fattispecie in esame, la norma contenuta nel sesto comma dell'art. 21 della legge, la quale ha esteso ai lavoratori le agevolazioni di cui al comma precedente in tutti quei casi in cui "si ravvisa la necessità di pervenire a una nuova dimensione produttiva", locuzione, questa, che è stata per la prima volta usata nella materia del legislatore in modo da comprendervi anche quelle situazioni (non strettamente collegate ai processi di ristrutturazione e riconversione produttiva) inerenti allo stato di crisi aziendale, ben potendo quest'ultimo essere superato - anche in costanza di una procedura fallimentare che, com'è noto, travolge l'imprenditore, ma non necessariamente l'azienda, intesa come complesso dei fattori produttivi - soltanto mediante un opportuno ridimensionamento e dell'attività e degli elementi patrimoniali attivi e passivi (cfr. Cass. 12908/1991, Cass. n. 2398/1992, Cass. n. 3410/1992). In definitiva, poiché nel caso di specie era stato accertato che l'impresa datrice di lavoro versava in una situazione di crisi aziendale dichiarata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, della legge n. 675/1977, giusta d.m. del 24 dicembre 1984 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 aprile 1984 e dei successivi decreti ministeriali di proroga, si ribadisce che il soggetto onerato del pagamento richiesto nel presente giudizio non poteva essere ravvisato nell'I.N.P.S., come erroneamente ritenuto dal Tribunale di Lecce con la sentenza che - su tale punto - deve essere cassata con ogni relativa conseguenza.
IV. - Si appalesa, altresì, fondato il secondo motivo di ricorso in quanto erroneamente il Tribunale di Lecce ha attribuito al secondo comma dell'art. 8 del d.l. n. 86/1988 (il cui originario testo è
stato sostituito dalla legge di conversione 20 maggio 1988 n. 160) una efficacia retroattiva - sul "punto" dell'estensione della previgente disciplina sulle quote del t.f.r. durante il periodo di integrazione salariale straordinario a tutte le ipotesi già previste dai commi quinto e sesto della legge n. 675/1977 e dell'applicazione, appunto, retroattiva della norma abrogatrice della "novella" del 1988 ai rapporti giuridici, già disciplinati dalle disposizioni abrogate, ancora in corso - del tutto impropria e non pertinente. Infatti, a specificazione del principio ex art. 11 delle "disposizioni sulla legge generale", questa Corte ha precisato - in linea generale - che "la nuova legge si applica agli effetti del rapporto, sorto anteriormente ad essa, non esauriti al momento dell'entrata in vigore della legge stessa, sempre che la nuova norma valga a regolare gli effetti e le situazioni ancora in corso o sopravvenuti a quel momento e questi vadano considerati per se stessi, prescindendo cioè dal loro collegamento con il fatto o atto che li ha generati, e che il regolamento di tali effetti o fasi di svolgimento del rapporto non venga a modificare la disciplina giuridica del fatto o atto generatore del rapporto stesso;
così che la nuova legge non si applica, invece (salve le espresse od univoche disposizioni di retroattività, voluta dal legislatore in deroga alla generale direttiva di irretroattività della legge), ai rapporti già esauriti ed agli effetti già verificatisi dei rapporti ancora in corso" (così, ex plurimis, Cass. n. 520/1981). Nella specie, si rimarca che: - il credito delle lavoratrici alla quota del trattamento di fine rapporto era sorto anteriormente alla operatività della legge abrogatrice, per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro avvenuta in data 24 aprile 1988; - fin dal momento in cui veniva a realizzarsi la fattispecie legale, si erano prodotti tutti gli effetti giuridici propri di quel rapporto giuridico obbligatorio, trattandosi di un rapporto ad efficacia immediata o istantanea, e non di durata, rispetto al quale residuava soltanto un problema di esatto adempimento;
- la norma abrogatrice si rivolgeva a modificare la disciplina giuridica del rapporto per quanto concerneva all'individuazione del soggetto obbligato. A conferma, inoltre, dell'erroneità della decisione impugnata vale rilevare che il Giudice di appello non si è avveduto che l'efficacia temporale della "novella" del 1988 era espressamente prevista dall'ottavo comma (prima alinea) dell'art. 8 del d.l. n. 86/1988, che delimitava espressamente l'efficacia temporale dei precedenti primo e secondo commi, disponendo testualmente che "le disposizioni di cui ai cennati commi trovano applicazione per le domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i relativi periodi che siano successivi alla predetta data".
Essendo maturato e realizzato come si è già constatato - il credito azionato giudizialmente dalle lavoratrici anteriormente all'entrata in vigore della "nuova" normativa, il Tribunale di Lecce ha sicuramente errato nell'interpretare le norme summenzionate "senza aver tenuto conto del tenore complessivo della legge esaminata, onde ha compiuto in modo parziale l'indagine sull'intenzione che il legislatore intendeva conseguire con esse, perché non ha tenuto conto del diverso tempo stabilito per l'acquisizione dell'efficacia obbligatoria delle disposizioni stesse" (così Cass. n. 113/1993). V. - L'accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso principale comporta - oltre che l'assorbimento del terzo motivo di ricorso dato il suo carattere "subordinato" rispetto ai precedenti motivi - l'accoglimento del ricorso incidentale, in relazione a cui è stato richiesto che - in caso di accoglimento del ricorso dell'I.N.P.S. per la sua carenza di legittimazione passiva - venga dichiarato l'obbligo del "Fondo per la mobilità della manodopera" a corrispondere le somme richieste dalle lavoratrici (ora ricorrenti in via incidentale nei limiti indicati in "epigrafe"). Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame ad altro Giudice, che si designa nella Corte di Appello di Lecce e che dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto: "nella vigenza dei commi quinto e sesto dell'art. 21 della legge n. 675/1977 direttamente obbligato a corrispondere le quote del trattamento di anzianità (o di fine rapporto) dovute ai lavoratori collocati in c.i.g.s. per il periodo di integrazione salariale è il "Fondo per la mobilità della manodopera" [- e non l'I.N.P.S. -] istituito dall'art. 28 della legge n. 675/1977, dato che con quest'ultima legge è stata dettata una normativa unitaria e, quindi, un'unica disciplina riguardo ai casi nei quali vi fosse la necessità del previsto intervento pubblico e dato che il comma 6 dell'art. 21 della medesima legge, nel fare riferimento alla necessità di pervenire a una nuova dimensione produttiva, deve essere interpretato nel senso che in questa previsione sono comprese anche quelle situazioni (non direttamente collegate ai processi di ristrutturazione e riconversione produttiva) inerenti allo stato di crisi aziendale e comportanti un ridimensionamento dell'attività e degli elementi patrimoniali attivi e passivi dell'azienda".
Il Giudice del rinvio, provvederà, inoltre, sulle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie i primi due motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale;
dichiara assorbito il terzo motivo del ricorso principale. Cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2001