Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2001, n. 9236
CASS
Sentenza 7 luglio 2001

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Per le fattispecie che continuano ad essere regolate dall'art. 21, commi quinto e sesto, della legge n. 675 del 1977 - abrogati dall'art. 8 del D.L. n. 86 del 1888, convertito nella legge n. 160 del 1988, soltanto con riguardo alle domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto - legge e per i relativi periodi successivi alla predetta data - direttamente obbligato a corrispondere le quote di trattamento di anzianità (o di fine rapporto) dovute ai lavoratori collocati in c.i.g.s. per il periodo di integrazione salariale non è l'INPS, ma è il "Fondo per la mobilità della manodopera" istituito dall'art. 28 della medesima legge n. 675 del 1977. Tale disposizione deve considerarsi applicabile non soltanto ai casi di "ristrutturazione" o "riconversione produttiva" in senso proprio, ma anche alle situazioni (non direttamente collegate con i suddetti processi) inerenti allo stato di "crisi aziendale", comportanti un ridimensionamento dell'attività e degli elementi patrimoniali attivi e passivi dell'azienda, dato che con la citata legge n. 675 del 1977 è stata dettata una normativa unitaria riguardante tutti i casi nei quali vi fosse la necessità del previsto intervento pubblico, sicché il comma sesto dell'art. 21 di essa, nella parte in cui fa riferimento alla necessità di pervenire a una nuova dimensione produttiva, deve essere interpretato nel senso di ricomprendere anche le menzionate situazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2001, n. 9236
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9236
    Data del deposito : 7 luglio 2001

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