Sentenza 13 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/06/2002, n. 8421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8421 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
E 6 5 8 N 9 . 1 O A N I / I Z 4 UBBLICA ITALIANA E R / A 6 B A 2 R . T T . L S L R U I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . A E SUPREMA DI CASSAZIONE P B G D E B 0 84 2 1/ 0 2 R L A E T D A 1 I D 3 S 1 E N E T SEZIONE QUIN E . T S A N N I E A M S Composta dagli Il E R.G. N. 18419/1998 Presidente Dott. Bruno SACCUCCI Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Consigliere 23312 Cron. Dott. Stefano MONACI Rel. Consigliere Rep. FALCONE Dott. Giuseppe Ud. 27/02/2002 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente: Oggetto: Processo Ricorso proposto- SE N TENZA
contro
Ufficio Territoriale ed sul ricorso proposto da: allo stesso notificato. domiciliato in Roma, DI RUSSO GIOVANNI, elettivamente Conseguenze E N Inammissibilità. O I Z E Largo R. Lanciani n.1, presso lo Studio dell'Avv. A L S I S A V C I Giuseppe Di Macco, che lo rappresenta e difende, giusto I C D A E 7 mandato speciale a margine del ricorso M E N 2 R P U O 4 - ricorrente S I P E 1 T R M O 6
contro
C A C . UFFICIO DEL REGISTRO DI FORMIA, in persona del legale N e rappresentante pro tempore, con sede in Formia, Via v Vitruvio, A - intimato E 0 8 1 € in persona del Ministro AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
- controricorrente avversO la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma Sez. 26 n. 132/26/97 del 3-07-1997, depositata il 16-09-1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27-02-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Udito per il ricorrente l'Avv. Di Macco;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Vincenzo Gambardella che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in via principale, ed in subordine per il rigetto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto in Notaio Liguori del 24-11-1992 registrato il 2-12-1992 SA Di SO donava a OV Di SO un fabbricato abitativo sito in Gaeta, esponendo un valore iniziale di L.
3.000.000 e finale di L.102.000.000. L'Ufficio Registro di Formia, con avviso notificato il 5-12-1994, riduceva il valore iniziale a L.
1.500.000 ed elevava quello finale a L.192.500.000. eccependo la Il contribuente impugnava tale atto, dell'accertamento per carenza di motivazione nullità ed, in subordine, l'adeguamento dei valori accertati sulla base di perizia extragiudiziale che versava in atti. L'adita Commissione Tributaria Provinciale di Latina con decisione n. 103/01/1996 in parziale accoglimento del ricorso riduceva il valore finale dell'immobile a L.145.000.000. Tanto il contribuente, che riproponeva le censure disattese in prime cure, quanto l'Ufficio, che eccepiva, incidentalmente, carenze motivazionali della sentenza della C.T.P., proponevano appello. Il contribuente, con successiva istanza, eccepiva, altresì, la nullità dell'atto impugnato per decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo. La Commissione Tributaria Regionale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava il gravame. شان Con ricorso proposto contro l'Ufficio del Registro di Formia, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed allo stesso notificato sia nella sede di Formia sia pure presso 1'Avvocatura dello Stato in Roma, in data 26 e 29/10/1998, Di SO OV ha chiesto la cassazione della decisione di appello, con un mezzo. L'intimato Ufficio non ha svolto difese. Con controricorso notificato il 28-11-1998, 1'Amministrazione Finanziaria ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente esaminata la questione relativa all'ammissibilità del ricorso per cassazione, tenuto conto della circostanza ch'esso risulta proposto nei confronti dell'Ufficio del Registro di Formia, ed allo stesso notificato. Nel solco di un orientamento giurisprudenziale (Cass. 21-01-2000 n.657; 13-12-1999 n.13924; 29-08-1998 tale ricorso, va dichiarato n.8642) ormai consolidato, inammissibile, in quanto proposto in violazione 1 ° n.1 C.p.C., secondo cui il dell'art.366, comma ricorso proposto nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, "deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle parti". La richiamata disposizione, infatti, non trova deroga in alcuna delle disposizioni del nuovo processo tributario, contenute nel Decr, Lgs. n.546 del 1992, tenuto conto che l'art. 62, comma 2°, di tale decreto delegato, statuisce che "al ricorsc per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili". Invero, nessuna deroga è rinvenibile nell'art.11, comma 2° del Decreto Legislativo citato, secondo cui "l'Ufficio del Ministero delle Finanze nei cui proposto il ricorso sta in giudizioconfronti è direttamente o mediante l'Ufficio del contenzioso della compartimentale ad direzione regionale о esso in quanto tale disposizione, letta in sovraordinato", comma 4° secondo combinato disposto con gli artt. 12, cui l'Ufficio del Ministero delle Finanze, nel giudizio di secondo grado, può essere assistito dall'Avvocatura 52, comma 2° che subordina la dello Stato e proponibilità dell'appello principale, da parte degli Uffici periferici del Dipartimento delle Entrate e Territorio, alla previadegli Uffici del autorizzazione, si riferisce, con ogni evidenza, soltanto ai primi due gradi di giudizio. Ciò posto, nel caso in esame, in cui il ricorso risulta avanzato nei confronti dell'Ufficio del Registro di Formia ed allo stesso notificato in Formia, ed in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso 1'Avvocatura Generale dello Stato, l'inammissibilità del gravame consegue all'erronea indicazione della "parte" contro cui 10 stesso è proposto. Ritiene, infatti, la Corte che, nel caso, 1'impugnazione, così come reso palese dalla dizione usata in ricorso, sia stata proposta nei confronti سان dell'Ufficio periferico dell'Amministrazione delle Finanze e che, quindi, poiché l'indicazione delle del"parti", rilevante ai fini dell'ammissibilità ricorso per cassazione, non può che essere solo quella desumibile dal relativo contenuto, 10 stesso debba essere dichiarato inammissibile. Emblematica deve ritenersi la circostanza che nell'atto, sia stato indicato esclusivamente, l'Ufficio del Registro di Formia e che il relativo legale rappresentante sia stato indicato nel Direttore pro tempore;
tanto induce, ragionevolmente, a ritenere che il ricorso sia stato proposto proprio nei confronti del detto Ufficio periferico e non già contro il "Ministero delle Finanze". La circostanza, poi, che il ricorso sia stato notificato al predetto Ufficio, presso 1'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, non è idonea ad alterare i termini della questione, tenuto conto, che il condiviso orientamento giurisprudenziale (Cass. n.1586 del 28-02-96; n.3565 del 16-04-96; n. 1389 dell'11-02- 94) indica esclusivamente nel ricorso, l'atto cui far riferimento per l'individuazione delle "parti". Né l'accertato vizio può ritenersi sanato per effetto della costituzione del Ministero delle Finanze, avuto riguardo al fatto che, nel caso, non è possibile alcuna sanatoria (Corte Costituzionale n. 97/1967), trattandosi di circostanza irrilevante, dal momento che si verte in tema di inammissibilità derivante dall'errata individuazione della "parte" (Ufficio anziché Ministero). L'inammissibilità del ricorso, preclude l'esame dei relativi motivi. Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese. है
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2002. Il Consigliere Dott. Il Presidente Saccucci Bruno но исчист Renatore - Estensore Blasi DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 13 GIU. 2002 IL CANCELLIERE C1 OC ST REGISTRAZION AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/19x ESENTE DA N. N. 131 TAB. ALL. B A TRIBUTA ATERIA M