Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2002, n. 4171
CASS
Sentenza 23 marzo 2002

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Quando l'attore conviene in giudizio più soggetti prospettando una responsabilità alternativa dei medesimi in dipendenza di dubbi interpretativi riguardo alle norme che disciplinano il diritto vantato, nella parte relativa all'identificazione del soggetto debitore, è configurabile solo una tenue connessione oggettiva delle domande, che sono proposte nello stesso giudizio in funzione meramente cautelativa, in relazione ad un fattore contingente, che è estrinseco rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio; non è configurabile, quindi, ne' in primo grado, ne' in fase di impugnazione, quel nesso di inscindibilità delle cause che è correlato ad un'alternatività delle domande in funzione dell'esito del giudizio - in base ad un quadro normativo presupposto - dal punto di vista dell'accertamento e della qualificazione del fatto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che fosse tenuto al pagamento di determinate quote del trattamento di fine rapporto di lavoro, maturate durante il periodo di cassa integrazione guadagni, non l'INPS, come ritenuto dal giudice di appello, ma un Fondo costituito presso il Ministero del lavoro, nei cui confronti non era stata impugnata dai lavoratori la sentenza d'appello, contro cui aveva ricorso per cassazione l'INPS, verificandosi così il passaggio in giudicato del rigetto della domanda nei confronti del Ministero del lavoro, non passivamente legittimato rispetto al ricorso proposto dall'INPS).

In caso di sospensione del rapporto di lavoro per l'intervento della cassa integrazione guadagni, continua a maturare a favore del lavoratore l'indennità di anzianità o il trattamento di fine rapporto, come è desumibile dall'art. 2, secondo comma, legge n. 464/1972 - che ha riconosciuto, in riferimento a un'ipotesi particolare, il diritto delle aziende di chiedere alla Cassa integrazione il rimborso delle relative quote -, e dalla esplicita previsione in tal senso dell'art. 2120, terzo comma, codice civile, nel testo introdotto dall'art. 1 legge 297/1982. In questo quadro, salvo che in presenza di una specifica deroga da parte della legge, tenuto al pagamento è il datore di lavoro e non l'INPS, senza che (tanto più nei casi di titolarità passiva per l'obbligazione del Fondo per la mobilità della manodopera, a norma dell'art. 21, quinto comma, legge n. 675/1977) determini la legittimazione passiva di detto Istituto (ancorché solo quale responsabile in via solidale, salvo regresso) la circostanza che sia stato autorizzato il pagamento diretto ai lavoratori, da parte del medesimo ente, delle prestazioni di cassa integrazione guadagni straordinaria, a norma dell'art. 5, primo comma, D.L. n. 80/1978, convertito con modificazioni dalla legge n. 215/1978.

L'art. 8, comma secondo, del D.L. n. 86/1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 160/1988, che ha abrogato l'art. 21, quinto comma, legge n. 675/1977, che poneva a carico del Fondo per la mobilità della manodopera le quote di indennità di anzianità maturate durante il periodo di fruizione della cassa integrazione guadagni straordinaria da parte di lavoratori non rioccupati nella stessa azienda al termine di detto periodo, per l'impossibilità da parte dell'azienda di mantenere il livello occupazionale (disposizione applicabile anche, come nella specie, ai lavoratori di aziende industriali fallite, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria a norma dell'art. 25, comma settimo, della legge n. 675/1977 - comma inserito dall'art. 2 legge n. 301/1979), trova applicazione, come espressamente disposto dalla disposizione transitoria del comma 8 del citato art. 8, solo relativamente alle domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge. Ne consegue l'applicabilità della disciplina previgente, quanto all'individuazione del soggetto tenuto al pagamento del trattamento di fine rapporto, con riferimento a tutti i periodi di cassa integrazione dipendenti da una iniziale domanda di ammissione alla c.i.g.s. antecedente all'entrata in vigore del decreto legge, poiché la disposizione transitoria persegue lo scopo di assoggettare alla medesima disciplina l'intero rapporto costituito a seguito dell'accoglimento con provvedimento amministrativo della domanda iniziale, e le richieste successive, dirette alla conferma del trattamento, hanno una diversa e minore portata, intervenendo nell'ambito di un rapporto già costituito.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2002, n. 4171
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4171
Data del deposito : 23 marzo 2002

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