Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2025, n. 39429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39429 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE NALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39429/2025 Roma, li, 05/12/2025
Composta da
HE RO
AO LL
HE UO
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE NALE
GI CO
RI DA ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
- Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
Sent. n. sez. 1416/2025 UP 19/11/2025 R.G.N. 28921/2025
NA IA SU AT nato nella Rep. Dominicana il 01/07/1990
avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d'appello di Genova Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AO LL;
lette le conclusioni del Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
preso atto del deposito di conclusioni scritte dell'Avv. MARCO ARGENZIANO, nell'interesse della parte civile.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza oggi al vaglio di questa Corte è stata deliberata il 25 marzo 2025 dalla Corte di appello di Genova, che ha confermato la decisione del Giudice monocratico della stessa città che aveva condannato, anche agli effetti civili, ES TA PE IA per il reato di lesioni, giudicate guaribili in trenta giorni, ai danni di SE UG IZ LO, esclusa la circostanza aggravante dei motivi futili. La pena inflitta all'imputato in primo grado era quella di anni uno e mesi tre di reclusione.
2. Contro la predetta sentenza l'imputato ha presentato ricorso per Cassazione a firma del proprio difensore di fiducia, sviluppando motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Serial: 267e1e8000fc6214-Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 57dd17884999b2ae
Firmato Da: HE RO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Firmato Da: AO LL Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 4d9a64589714352
2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 192, 530, comma 2, 533 e 546 cod. proc. pen. e 582, 585 cod. pen. e 27 Cost, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Dopo aver ricordato la presunzione di non colpevolezza, l'onere che grava sul pubblico ministero di dimostrare l'accusa e il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe un mero, quasi integrale copia/incolla di quella di primo grado, con l'aggiunta di rapide e generiche considerazioni. A seguire, la parte evidenzia criticamente che il costrutto della sentenza impugnata fonderebbe quasi esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, mentre nessun testimone ai fatti era stato escusso, sicché era rimasto in ombra il lasso di tempo tra la presunta aggressione e la prima visita in ospedale, nel corso del quale la persona offesa avrebbe potuto procurarsi le lesioni aliunde. Avrebbe dell'incredibile aggiunge il ricorrente - che un'aggressione descritta come quella subita dalla persona offesa fosse passata inosservata in un locale pubblico. A riprova della pretesa debolezza del quadro di accusa, il ricorrente riporta stralci di deposizioni e contesta che il pubblico ministero non abbia acquisito elementi di riscontro al dichiarato della vittima.
2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Firmato Da: HE RO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 267e1e8000fc6214-Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 57dd17884999b2ae Firmato Da: AO LL Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 4d9a64589714352
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, ma la sentenza impugnata deve essere comunque annullata quanto al trattamento sanzionatorio, perché la pena inflitta all'imputato è illegale.
1. Il primo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla conferma del giudizio di penale responsabilità, cumula in sé varie anomalie. In primo luogo, è la stessa impostazione della censura - con il riferimento alle norme che si pretenderebbero violate (artt. 192, 530, comma 2, 533 e 546 cod. proc. pen. e 27 Cost) e al tipo di vizi argomentativi - che tradisce un disallineamento rispetto ai canoni cui deve adeguarsi l'impugnativa di legittimità. Innanzitutto, come più volte osservato da questa Corte e ribadito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, [...], Rv. 280027) - non è consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova
2
acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza. Ritiene il Collegio che la teorizzazione di questo principio ben si attaglia anche alla denunzia della violazione delle altre norme processuali agitate nel ricorso, quelle, cioè, di cui agli artt. 530 e 533 cod. proc. pen. Lo stesso dicasi - aggiungono le Sezioni Unite Filardo - quanto alla denunzia di violazione di norme della Costituzione (in termini, Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, [...], Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, [...], Rv. 261551), perché l'inosservanza di tali disposizioni, non prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, questione che, nel caso di specie, non risulta proposta. Quanto ai vizi della motivazione, è ancora la sentenza Filardo che ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio;
i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. D'altra parte, neanche il contenuto del ricorso smentisce il giudizio di inammissibilità, perché l'impugnativa si risolve in una richiesta di rivisitazione del materiale probatorio, che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità, ove non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione;
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, [...], Rv. 216260). Più di recente
Firmato Da: HE RO Emesso Da:
PR
QUALIFIED CA 1 Serial: 2b7e1e8000fc6214- Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 57dd17884999b2ae
Firmato Da: AO LL Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 4d9a64589714352
si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, [...], Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, [...], Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [...], Rv. 235507).
2. La sentenza impugnata va, invece, annullata quanto al profilo sanzionatorio e non per quello che il ricorrente contesta, vale a dire la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (il cui motivo resta assorbito), ma perché l'intero trattamento sanzionatorio è da rivedere in quanto la pena detentiva inflitta è illegale e il Collegio ha il dovere di rilevarlo, a prescindere dal fatto che il ricorrente non abbia dedotto questo vizio.
La Corte osserva, infatti che:
⚫ alla luce della novella di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha modificato l'art. 582 cod. pen., oggi, per le lesioni del tipo di quelle perpetrate dall'imputato, è necessaria la querela di parte;
per le lesioni divenute procedibili a querela per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. b), cit. sussiste la competenza per materia del giudice di pace, come sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui appartiene al giudice di pace, dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. b), cit., la competenza per materia ex art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 in ordine al delitto di lesione personale di cui all'art. 582 cod. pen., nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall'ordinamento (Sez. U, n. 12759 del 14/12/2023, [...], Rv. 286153-01); la competenza del Giudice di pace rende illegale il trattamento sanzionatorio, giacché le sanzioni applicabili sono quelle di cui all'art. 52 d.lgs 274 del 2000 (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, [...], Rv. 283689), donde la pena va ricollocata nella cornice normativa propria, secondo valutazioni che spettano al Giudice di merito.
3. Non si provvede sulla richiesta della parte civile di rifusione delle spese processuali, in quanto la memoria - che non è di replica e le conclusioni sono state depositate telematicamente solo il 7 novembre 2025, senza il rispetto del
Firmato Da: HE RO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 267e1e8000fc6214 - Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 57dd1784999b2ae Firmato Da: AO LL Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 4d9a64589714352
5
termine di quindici giorni liberi anteriori all'udienza di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
4. La natura dei rapporti oggetto della vicenda impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Nulla per le spese di parte civile. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.
Così deciso il 19/11/2025.
Il Consigliere estensore AO LL
Il Presidente
HE RO
Firmato Da: HE RO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 2b7e1e8000fc6214- Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ddf78a4999b2ae Firmato Da: AO LL Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 4d9a64589714352